False fatture, il profitto dell’utilizzatore non incide sull’emittente

di Paolo Corti

La corte di Cassazione, con sentenza n. 17447/2022 del 9 maggio 2022 ha affrontato il caso di un imprenditore imputato di emissione di fatture false in favore di altra società. Il ricorso scaturiva dall’impugnazione di un provvedimento del GIP, che in sede di patteggiamento disponeva anche la confisca di beni mobili ed immobili nella disponibilità dell’imprenditore emittente nel caso di impossibilità di recuperare il debito tributario dalla società utilizzatrice.

Accogliendo il ricorso la Suprema Corte ha escluso l’applicazione del principio solidaristico che informa la disciplina del concorso del reato e che comporta l’imputazione dell’intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente, che si trova così a dovere rispondere anche dell’intera entità del profitto illecito accertato.

Spiega la Corte che, in base all’art. 9 del Dlgs 74/2000, l’emittente non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall’art. 8. Di conseguenza, il sequestro non può essere disposto sui beni dell’emittente, per il valore corrispondente al profitto conseguito dall’utilizzatore delle medesime fatture. In definitiva l’emittente non risponde per il debito tributario cui è chiamato a rispondere l’utilizzatore, ma soltanto dell’eventuale prezzo conferito dall’emittente per il falso documento, intendendosi con ciò l’eventuale compenso pattuito o riscosso per commettere l’illecito.

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