L’onere della prova nel processo tributario ha subito, per l’effetto della L. 130/2022, una importante implementazione. Con l’introduzione del citato comma 5-bis è stata, infatti, coniata una regola “propria” nel diritto tributario volta a dirimere le questioni in ordine al riparto dell’onere della prova, distaccandosi dalla disposizione generale di natura civilistica contenuta nell’articolo 2697 del Codice Civile.
L’ingresso del citato nuovo comma nel sistema tributario non ha trovato corrispondenza nella prima produzione giurisprudenziale di legittimità (n. 31878/2022), ma poi – come prevedibile ed auspicato – il Massimo Giudice ha assunto una posizione più rispondente al dettato normativo con la recentissima Ordinanza n. 2746/2024 depositata il 30/01/2024 (resa in ambito di “redditometro”), laddove ha espressamente chiarito al punto 2.1 che l’onere della prova di cui al nuovo comma 5-bis dell’art. 7 trova eccezione solo con riferimento alle presunzioni legali (tra cui la materia – accertamento sintetico – trattata nel caso affrontato) previste dalla normativa sostanziale tributaria.
Di fatto, dunque, la Corte ha dato seguito alle intenzioni del legislatore, ossia la volontà di riformare il processo tributario anche sotto il profilo probatorio richiedendo all’Amministrazione Finanziaria di fornire una prova (circostanziata e puntuale) che non sia derivante da un quadro probatorio meramente indiziario.