Con la recentissima pronuncia n. 10394/2024, depositata in data 17.4.2024, la Corte Suprema di Cassazione è tornata ad occuparsi della copertura assicurativa del danno dolosamente arrecato dal conducente di un veicolo a motore, ribadendo come la garanzia assicurativa copra anche il danno dolosamente provocato dal responsabile nei confronti del danneggiato (e non anche del responsabile medesimo) alla sola condizione che l’uso del veicolo «rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo».
In tale prospettiva rileva, dunque, la questione se l’uso intenzionale del veicolo, per arrecare danno, «sia conforme alla funzione abituale dello stesso». Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto, con riferimento all’impiego di un veicolo sostanziatosi nell’investimento reiterato della vittima con l’intento di ucciderla, che di «circolazione comunque si trattava», poiché «l’incidente risulta comunque determinato dal movimento di un’automobile, sia pure in modo improprio rispetto alla sua natura di mezzo di trasporto» (Cass. n. 19368/2017).
Nel caso posto all’attenzione della Suprema Corte, una ragazza, mentre camminava in una via cittadina del Comune ove abitava, era stata affiancata da una vettura, il cui conducente, dopo averla inseguita con l’automobile, insultata e minacciata, l’aveva raggiunta in un campo arato, arrotata per due volte, infine colpita con calci al volto mentre era intrappolata sotto il veicolo.
Stando così le cose, la Corte ha confermato la copertura assicurativa dei danni lamentati dalla danneggiata, osservando che «in tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, la garanzia assicurativa copre, nei soli confronti del danneggiato e non pure del responsabile, anche il danno dolosamente provocato da quest’ultimo, risultando irrilevante pure la circostanza che l’area di circolazione non risulti ordinariamente adibita a transito veicolare, purché l’utilizzazione del veicolo sia conforme alla sua funzione abituale, ciò che accade allorché il danno sia determinato dal movimento del veicolo, sia pure in modo improprio rispetto alla sua natura di mezzo di trasporto».
Per questi motivi, la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Ancona, che aveva respinto le domande di risarcimento proposte nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo.