L’approvazione e omologazione dello strumento di misurazione della velocità: sono equipollenti?

Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 10505 del 18.4.2024) l’omologazione e l’approvazione dello strumento di misurazione della velocità sono due procedimenti diversi e quindi non possono ritenersi equipollenti sotto il profilo giuridico.

Secondo la Suprema Corte i due procedimenti di approvazione e omologazione hanno caratteristiche, natura e finalità diverse:

  • l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico;
  • l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.

L’omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l’approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell’art. 142 c.d.s.

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