Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 10505 del 18.4.2024) l’omologazione e l’approvazione dello strumento di misurazione della velocità sono due procedimenti diversi e quindi non possono ritenersi equipollenti sotto il profilo giuridico.
Secondo la Suprema Corte i due procedimenti di approvazione e omologazione hanno caratteristiche, natura e finalità diverse:
- l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico;
- l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
L’omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l’approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell’art. 142 c.d.s.