Novità decreto fiscale 2020: la responsabilità degli enti per reati tributari

[vc_row css=”.vc_custom_1572342311035{padding: 7% !important;}”][vc_column][vc_column_text]Si estende la responsabilità penale per reati tributari alle persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica nel Collegato Fiscale.

Con la nuova legge di bilancio 2020 le aziende rischiano ora sanzioni fino a 774 mila euro a seguito della responsabilità da reato degli enti ex d.lgs 231/2001 per fatture false.
E’ questa l’ulteriore novità presente all’interno decreto fiscale collegato alla manovra 2020 che innova la disciplina di quella responsabilità (denominata responsabilità amministrativa da reato dell’ente) che sorge ove uno degli illeciti penali tassativamente selezionati dal legislatore siano stati commessi, nell’interesse o a vantaggio della società, da parte dei soggetti apicali, ovvero a seguito dell’omissione di controlli da parte dei vertici sui subordinati.

Inoltre un’importante modifica che la norma intende introdurre riguarda un ulteriore ampliamento del catalogo dei reati presupposto di responsabilità amministrativa dell’ente che viene esteso ai reati tributari.

In particolare, il testo della disposizione, come attualmente modificato dalla Commissione, aggiunge l’art.25-quinquiesdecies (Reati tributari) al D.lgs 231/2001 prevedendo che: in relazione alla commissione dei delitti previsti dal D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

  • per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
  • per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
  • per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall’articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
  • per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
  • per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
  • per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall’articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
  • per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall’articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

Con riferimento all’attribuzione della sanzione pecuniaria attraverso il meccanismo delle quote (introdotto dal D.lgs. 231/2001) si fa presente che l’importo di ciascuna quota può oscillare da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro.

L’importo di una quota è imposta dal legislatore, fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione, parte da un valore minimo di euro 258 a un massimodi euro 1.549. Per cui, la sanzione può arrivare fino alla cifra di 774.500 euro.

 

Una direttiva dell’Unione Europea

L’ ampliamento dei reati presupposto della responsabilità dell’ente nasce dall’esigenza, prospettata da una parte della dottrina anche sulla spinta del legislatore Comunitario (che si è espresso con particolare riferimento ai reati tributari lesivi degli interessi finanziari dell’UE e quindi le frodi IVA), di estendere alla persona giuridica la responsabilità per il reato commesso dalla persona fisica. L’ente dovrebbe essere punito quantomeno con sanzioni pecuniarie per non aver impedito né contrastato la commissione del reato.

Si precisa che, prima del Decreto Fiscale 2020, l’estensione dei reati tributari alla responsabilità degli enti non era prevista (come è possibile constatare nel D.lgs. n. 231/2001 e nella stessa legge delega n. 300/2000).

Il D.L. 124/2019 ha quindi inizialmente ammesso la responsabilità dell’impresa per il reato di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 “delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” e, dopo l’esame della Commissione in sede referente, sono state ricomprese ulteriori fattispecie. Si fa riferimento ai reati consistenti nella: dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, emissione di documenti o fatture inesistenti, nell’ occultamento o distruzione di documenti contabili nonché nella sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (cfr. art.  25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 come modificato).

Diventa evidente quindi che le aziende saranno adesso tenute a provvedere al più presto all’aggiornamento dei propri modelli di organizzazione e gestione.[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1572351300324{padding: 5% !important;background-color: #ffffff !important;}”]

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