Seggiolini antiabbandono: sanzioni da marzo 2020. Ecco cosa prevede la norma

[vc_row css=”.vc_custom_1575882440499{padding: 7% !important;}”][vc_column][vc_column_text]Un provvedimento ufficiale (Circolare del Ministero dell’Interno, prot. n. 300/A/9434/19/109/12/3/4/1 del 06.11.2019) chiariva che la data del via della legge Legge n. 117 del 2018 sui dispositivi di allarme in ipotesi di bambino lasciato a bordo di un veicolo, fosse il 7 novembre.

Ora un emendamento al decreto fiscale, la posticipa al 6 marzo 2020.

Nella seduta della VI Commissione finanze della Camera, in sede referente, è stato approvato un emendamento che posticipa, al 06 marzo 2020, l’applicazione delle sanzioni afferenti alla violazione dell’art. 172, c. 1-bis, del Codice della Strada, in tema di seggiolini antiabbandono.

Sono stati aggiunti inoltre al testo originario, i commi:

«3-bis. Al fine di consentire una corretta informazione dell’utenza e l’attuazione da parte dei produttori delle disposizioni del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, le sanzioni per la violazione dell’obbligo di cui all’articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n., introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 6 marzo 2020».

La Commissione inoltre ha approvato un emendamento che prevede l’aumento, da uno a cinque milioni di euro, delle risorse stanziate dallo Stato per i contributi all’acquisto dei seggiolini, sotto forma di credito di imposta per l’anno 2020.

 

Domande e risposto dal Ministero dei Trasporti

Data la confusione e smarrimento di molti, il ministero dei trasporti ha pubblicato di recente una serie di domande e risposte sulla questione dei dispositivi antiabbandono.

I DISPOSITIVI SONO IN VENDITA? 
Sì, i dispositivi sono già in commercio da alcuni mesi e sono reperibili on line e nei negozi specializzati in articoli per l’infanzia.

CHE CARATTERISTICHE DEVONO AVERE?
Non necessitano di omologazione ma devono essere accompagnati da un certificato di conformità rilasciato dal produttore
. Devono attivarsi automaticamente a ogni utilizzo senza bisogno che il conducente compia ulteriori azioni, devono dare un segnale di conferma di avvenuta attivazione. In caso di abbandono, devono attivarsi con segnali visivi e acustici o visivi e di vibrazione e i segnali devono essere percepibili o all’interno o all’esterno del veicolo. Inoltre è possibile che seggiolini e dispositivi anti-abbandono siano collegati allo smartphone del genitore con una app o tramite Bluetooth per inviare notifiche.

A CHI BISOGNA RIVOLGERSI PER GLI INCENTIVI? 
Un decreto verrà pubblicato nei prossimi giorni con le modalità richieste per l’erogazione dell’incentivo. Il contributo sarà erogato direttamente alle famiglie dopo l’esibizione della ricevuta di pagamento, fino ad esaurimento delle risorse stanziate. Per questo è consigliabile tenere lo scontrino.

GLI INCENTIVI SONO SOLO PER GENITORI O ANCHE PER I NONNI CHE VANNO A PRENDERE I NIPOTI A SCUOLA? 
Gli incentivi sono legati al bambino, li riscuote il genitore.

QUALI SONO LE SANZIONI?
Le sanzioni sono quelle previste dalla Legge (la 117 del primo ottobre 2018 all’articolo 1) che ha modificato il codice della strada (art. 172). Si tratta di multe dagli 83 ai 333 euro (che si riducono a 58 e 100 euro se si paga entro cinque giorni) con sottrazione di 5 punti dalla patente. Se si commettono due infrazioni in 2 anni scatta la sospensione della patente da 15 gg a due mesi.

DA QUANDO SARANNO MULTABILI I NON PROVVISTI DEL DISPOSITIVO?
Dal 7 novembre. Il governo sta lavorando per posticipare al primo marzo 2020 l’avvio delle multe per i non provvisti del dispositivo.

 

Il problema dei produttori

I dispositivi da applicare a seggiolini già esistenti potrebbero compromettere la sicurezza del seggiolino stesso in caso di incidente e per questo motivo i produttori non avrebbero più la responsabilità sul comportamento di tutto il sistema.

La traduzione in termini pratici è che a livello assicurativo la famiglia potrebbe non ricevere alcun risarcimento, perché il produttore avrebbe il diritto di non rispondere di eventuali incidenti in sede legale.

L’allegato alla circolare del Ministero dei Trasporti prescrive che “nell’interazione con il veicolo o con apposito sistema di ritenuta, il dispositivo non deve in alcun modo alte­rarne le caratteristiche di omologazione”, ma non si fa nomina di eventuali sistemi ‘ibridi’ tra un produttore e un altro, né si chiarisce il punto delle responsabilità in caso di malfunzionamento. Proprio qui nasce il ‘difetto’ della legge.

Secondo Business Insider, Peg Perego ha invitato a installare il suo Memo Pad solo sui propri prodotti e lo stesso ha fatto Inglesina con Ally Pad.

Cybex metterà sul mercato ‘nuovi’ seggiolini aggiornati con il dispositivo di propria produzione, ma non ha fatto sapere nulla sui prodotti precedenti alla legge.

Bebè Reminder, Remmy e Tippy rischiano di essere tagliati fuori dal mercato, stando alla situazione attaule, perché non sarebbero ‘accettati’ dai produttori di seggiolini.

Chicco ha dichiarato come ‘universale’ il suo Easytech che si aggancia alle cinture di sicurezza, fornendo la certificazione.

Si attendono quindi dei correttivi in questo senso che permetteranno di chiarire alcune lacune.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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