La novella di cui al d.lgs. n. 40/2021: “Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali”.

di Gabriella Cesari

Con il d.lgs. n. 40/2021 (pubblicato sulla GU serie generale n. 68 del 19.3.2021) è stata approvata la tanto attesa riorganizzazione della materia della sicurezza nelle discipline sportive invernali, in vigore dall’1.1.2022. L’attuale riforma è stata approvata a seguito dell’attuazione dell’art. 9 della l. n. 86/2019 con la quale è stata conferita delega al Governo in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati.

Per quanto riguarda il comportamento degli sciatori, il criterio generale adottato è stato quello di salvaguardare l’impianto normativo di cui alla l. n. 363/2003, adeguandolo alle mutate richieste degli sciatori nonché di conferire rilevanza al ruolo svolto dalle Regioni e dalle Province Autonome, nel rispetto delle rispettive potestà legislative.
È stato, dunque, disposto un ritorno alle regole del Decalogo F.I.S. attraverso l’eliminazione delle prescrizioni che avevano portato alle critiche più accese all’indomani della emanazione della l. n. 363/2003 (ovvero quella della precedenza dello sciatore proveniente da destra).
È stato, inoltre, introdotto il richiamo all’obbligo di prudenza. In particolare, l’inserimento del menzionato obbligo, non solo ha permesso di adeguare le previsioni normative ai precetti di cui al Decalogo dello sciatore, ma ha altresì riportato l’utente dell’area sciabile ad essere assoggettato a precise norme comportamentali di prudenza e diligenza, immotivatamente abbandonate dalla precedente normativa. E ciò vale anche per l’innovazione introdotta dall’art. 27 d.lgs. n. 40/2021 il quale impone a ciascun utente di avere una chiara consapevolezza delle proprie capacità tecniche e fisiche qualora lo stesso decida di cimentarsi lungo piste caratterizzate da un alto livello di difficoltà e con pendenza superiore al 40%.

Sebbene si tratti, nel suo complesso, di un buon intervento legislativo che ha effettivamente portato all’introduzione di aggiornamenti attesi da lungo tempo, non può non rilevarsi come il legislatore della riforma, nel tentativo di rafforzare il principio di responsabilizzazione dell’utenza, ha introdotto dei precetti innovativi che, di fatto, rischiano di emarginare ancora una volta il nostro Paese dal resto del mondo.
Alcune norme, difatti, in quanto sconosciute alla comunità internazionale, risultano del tutto rivoluzionarie poiché impongono un vero e proprio mutamento nel comportamento degli utenti delle aree sciabili attrezzate e, conseguentemente, nella pratica delle attività sportive invernali.
Il riferimento è al divieto di sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche e all’obbligo per lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino di possedere una assicurazione obbligatoria in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi.

Pur non essendo possibile, allo stato, fare una previsione in ordine alle ricadute, a livello economico, che l’applicazione di tali precetti potrà avere sul mercato nazionale dello sci è innegabile che, vantando il settore della neve in Italia una vasta clientela straniera, per quest’ultima potrebbe risultare maggiormente difficile conformarsi.

Condividi l’articolo

Altri articoli

Dipartimenti