Con la sentenza n. 21761, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definitivamente confermato che con l’atto giudiziario che ratifica l’accordo di separazione o di divorzio è possibile trasferire i beni immobili da un coniuge all’altro o a favore dei figli, senza che si necessario l’intervento del notaio. Sono stati finalmente risolti i dubbi circa la possibilità per gli avvocati di trasferire immobili in occasione delle vertenze di separazione e divorzio.
Responsabilità da direzione e coordinamento degli enti locali che detengono partecipazioni societarie
in collaborazione con Francesca Bertasi Il Tribunale di Napoli – Sezione specializzata in materia di Impresa, chiamato a pronunciarsi sulla configurabilità o meno della responsabilità