La riforma Cartabia e le pene sostitutive

Con l’entrata in vigore del D. Lgl. N. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia) sono ora applicabili dal giudice ordinario, già nella fase della cognizione, le nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi previste dall’art. 20-bis c.p. e della novellata L. 689/1981.

Trattasi dunque di pene sostitutive inserite oggi a pieno titolo nel novero delle risposte sanzionatorie dell’ordinamento alle violazioni della legge penale.

La recente riforma persegue diversi obiettivi, tra cui quello di ampliare il ricorso a queste sanzioni, ora definite formalmente “pene” sostitutive o quello di risolvere una serie di problematichetecnico processuali che fino ad oggi rendevano poco efficace e diffuso il ricorso alla sostituzione delle pene detentive brevi.

Sotto il primo profilo la riforma estende da 2 a 4 anni il tetto di pena delle pene a vario titolo sostituibili; sotto il secondo profilo esclude la sospendibilità delle sanzioni sostitutive (quindi non può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena).

Vengono altresì eliminate due sanzioni sostitutive sinora esistenti ma sostanzialmente desuete nella prassi: la semidetenzione e la libertà controllata.

Rimangono, quindi, quattro pene sostitutive, così come regolamentate dalla riforma Cartabia:

1) semilibertà (limite di pena 4 anni): Nella “nuova” semilibertà sostitutiva è fissato un numero minimo di ore (almeno otto ore al giorno) da trascorrere in istituto consentendo dunque che le rimanenti (anche sedici) ore del giorno siano trascorse all’esterno dando però una indicazione precisa sul loro impiego: “attività di lavoro, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione ed a reinserimento sociale” secondo un programma di trattamento approvato dal giudice e predisposto dall’ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) che avrà anche il compito di vigilare ed assistere il condannato in semilibertà;

2) la detenzione domiciliare (limite di pena 4 anni): La “nuova” detenzione domiciliare sostitutiva comporta l’obbligo di “rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunità o in case famiglia protette, per non meno di dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato. In ogni caso il condannato può lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute, secondo quanto stabilito dal giudice”.

3) il lavoro di pubblica utilità (limite di pena 3 anni): Il “nuovo” lavoro di pubblica utilità sostitutivo fa espresso rinvio alla disciplina della pena applicabile dal giudice di pace ex lege 274/2000, in quanto compatibile, fermo restando però che la sua durata deve essere corrispondente a quella della pena detentiva sostituita (con ciò differenziandosi nettamente dalla durata massima prevista per la pena applicabile dinanzi al giudice di pace, che è sei mesi) ed è prevista la prestazione di non meno di sei ore e non più di quindici ore di lavoro settimanali (salvo che sia il condannato a chiedere espressamente di essere ammesso a lavorare per un tempo superiore) in maniera da non pregiudicare le persistenti e sempre richiamate esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. La durata giornaliera della prestazione non può essere comunque superiore alle otto ore e ai fini del computo della pena un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro.

L’autore del reato che opti per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena applicata con decreto penale di condanna o con sentenza di patteggiamento, può ottenere la revoca della confisca disposta qualora lo svolgimento del lavoro abbia avuto esito positivo e sia stato accompagnato dal risarcimento del danno o dalla rimozione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili (salvi i casi di confisca obbligatoria del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato).

4)  la pena pecuniaria (limite di pena 1 anno): Per determinare l’ammontare della pena sostitutiva il giudice “individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 2500 euro. In sostanza, la pena pecuniaria va commisurata alle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare. Così facendo il legislatore ha voluto evitare che la possibilità di sostituzione di pena detentiva breve con pena pecuniaria tagli fuori una ampia fetta di condannati sulla base della disponibilità reddituale.

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La novità introdotta dall’intervento legislativo è notevole ed impone un cambio di cultura, di mentalità e di approccio pratico da parte di tutti gli operatori della giustizia.

Ed infatti, tale innovazione normativa dovrebbe consentire di dare una risposta sanzionatoria più individualizzata, più corrispondente alla funzione rieducativa della pena e nello stesso tempo più efficace ed immediatamente esecutiva. Nel contempo, l’applicazione già nel giudizio di primo grado delle sanzioni sostitutive alla detenzione dovrebbero consentire di deflazionare la carcerazione breve (ritenuta inefficace, desocializzante e criminogena) ma anche le Corti d’Appello ed i Tribunali di Sorveglianza, chiamati ad esprimersi in merito alle istanze di concessione delle misure alternativa alla detenzione.

Per rendere più agevole l’applicazione delle pene sostitutive, alcuni Tribunali hanno già redatto ed approvato degli “schemi operativi” per agevolare l’interpretazione e la ragionevole applicazione della legge, nella direzione sopra delineata.

Per consentire al Giudice di applicare le sanzioni sostitutive, il difensore dovrà rendersi parte diligente attraverso produzioni documentali complete, che rendano superflua o quanto meno più agevole l’istruttoria preliminare, fino ad evitare l’intervento preventivo dell’UEPE (che resta indispensabile per legge solo in caso di semilibertà).

Vediamo, dunque,  quali sono gli adempimenti  e funzioni del difensore:

Il difensore, di fiducia o di ufficio, si deve munire tempestivamente di procura speciale per la richiesta/consenso alle pene sostitutive e può:

  • domandare l’applicazione di una o più pene sostitutive già in sede di conclusioni, anche subordinate, indicando quella/e prescelta/e dalla parte; la domanda potrà essere formulata anche nelle conclusioni scritte trasmesse per l’udienza cartolare prevista in sede di giudizio di appello ex art. 94 co.2 dl 150/22 come modificati dalla 1.199/22.

  • acconsentire alla sostituzione, con possibilità di specificare la pena sostitutiva, quando il Giudice ex art. 545 bis co.I dà l’avviso che sussistono le condizioni per procedere in tal senso;
  • in caso di applicazione pena su richiesta delle parti, depositare la documentazione necessaria e concordare con il pubblico ministero anche la pena sostitutiva e le condizioni della stessa. Si applica l’art. 448 comma 1 bis solo nei casi strettamente necessari;
  • in entrambi i casi, depositare tempestivamente la documentazione necessaria a sostegno dell’istanza e per fornire gli elementi per la definizione della pena sostitutiva. A titolo esemplificativo: documentazione attestante legittima disponibilità dell’abitazione e consenso dei conviventi, contratto di lavoro e buste paga recenti, iscrizione a corsi di studio/formazione, certificazioni attinenti a disturbi e/o percorsi di cura, documentazione relativa alle condizioni di reddito o relativa all’ente dove svolgere il lavoro di pubblica utilità; documenti e certificati attestanti le condizioni soggettive di cui all’art. 58 comma 4 (malattie, fragilità, dipendenze e relativi programmi terapeutici in corso, gravidanza, maternità/paternità, etc.);
  • in caso di pena pecuniaria sostitutiva, potrà produrre documentazione inerente al reddito ed al patrimonio e ogni altro documento che consenta al giudice di commisurare il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva e disporre l’eventuale rateizzazione;
  • in caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, indicare l’ente tra quelli indicati all’art. 56-bis comma 1 e allegare la dichiarazione di disponibilità e il programma di lavoro con mansioni e orari;
  • in caso di detenzione domiciliare sostitutiva, indicare le esigenze di uscita dal domicilio per ragioni di lavoro, di studio ed esigenze personali o altre previste dalla legge; indicare altresì gli orari di uscita/rientro ritenuti necessari a tali scopi; produrre la documentazione relativa al domicilio, come sopra esemplificato e comunque ogni altra informazione documentata che possa consentire al giudice di decidere immediatamente e quindi senza interpellare preventivamente I’UEPE;
  • in caso di semilibertà sostitutiva, indicare le attività che potrebbe svolgere durante il giorno e ogni altra informazione utile, tenendo presente che la semilibertà sostitutiva presuppone indefettibilmente il programma di trattamento redatto dall’UEPE con il quale il difensore può/deve interloquire.

Il difensore deve trasmettere all’UEPE (nel caso in caso in cui l’UEPE venga interpellato dal Giudice) la documentazione già prodotta al Giudice e la ulteriore documentazione richiesta dall’UEPE ai sensi del comma 3 del 545 bis.

Ove occorra il difensore può depositare memoria integrativa al Giudice 5 giorni prima dell’udienza ex art. 545 bis comma 2

È obbligatorio specificare sempre nell’oggetto della pec inviata all’UEPE: Nome, cognome, data e luogo di nascita dell’imputato, tipologia di pena sostitutiva richiesta/consentita.

È consigliabile indicare nella mail i riferimenti telefonici dell’avvocato e dalla parte per facilitare i contatto con l’UEPE.

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