Il perimetro del controllo giudiziario sull’irregolarità della gestione

di Michele Brunetta

La recente sentenza dd. 22 settembre 2021 del Tribunale di Catanzaro – Sezione specializzata in materia d’impresa (RG 1266/2021, est. Rinaldi) ha preso in esame l’ambito di applicabilità dell’istituto della denunzia al Tribunale delle gravi irregolarità gestorie – strumento questo contemplato dall’art. 2409 c.c. in tema di S.p.A., applicabile altresì alla S.r.l. in virtù del richiamo operato dal novellato art. 2477 c.c., volto a contrastare i più gravi casi di mala gestio degli amministratori, permettendo al Tribunale di arrivare anche a revocare gli stessi ed a nominare in loro vece un amministratore giudiziario – andandone a circoscrivere significativamente l’ambito di utilizzo.
In particolare, il Collegio ha precisato che la norma:
(i) è volta a punire le sole condotte idonee a produrre effetti negativi immediati e diretti sul patrimonio o sull’attività della società (non essendo dunque invocabile dal socio o dal terzo che assumano di avere subito un danno dalla condotta degli amministratori);
(ii) presuppone l’attualità della condotta gravemente irregolare, essendo preordinata ad interrompere condotte in atto, idonee a costituire, se non interrotte, fonte di danno per la società;
(iii) ha carattere residuale, non potendovisi fare ricorso ove l’ordinamento abbia previsto altre specifiche forme di tutela (e non essendo pertanto invocabile per supplire all’eventuale inerzia dei soci che abbiano omesso di attivare tali tutele).

L’interpretazione del Tribunale, che ha il pregio di tentare di fornirne un inquadramento sistematico coerente valorizzando il dato letterale della norma, va pertanto a ridurre fortemente l’ambito di applicabilità del controllo giudiziario sulla gestione, interpretazione questa che pare essere idonea a scoraggiare utilizzi strumentali dell’istituto in caso di conflitti endosocietari, in particolare nella non infrequente ipotesi in cui i soci di minoranza siano in disaccordo con le scelte gestorie dell’organo amministrativo.

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