Il patto fiduciario avente ad oggetto il trasferimento delle partecipazioni sociali: dalla forma scritta ad substantiam alla prova indiziaria

di Michele Brunetta

Con sentenza dd. 13 maggio 2021 il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia d’impresa (RG 44690/2017, est. Crugnola) si è pronunziato sul tema del c.d. patto fiduciario – ovvero il negozio giuridico atipico in forza del quale un soggetto c.d. fiduciante trasferisce una situazione giuridica soggettiva in capo ad un altro, c.d. fiduciario, per il conseguimento di uno scopo pratico ulteriore, a fronte dell’impegno di quest’ultimo, finalizzato a realizzare il medesimo scopo pratico, a fare uso di detta situazione giuridica con modalità e tempistiche convenute – qualora lo stesso abbia ad oggetto il trasferimento di partecipazioni sociali. 

Il caso sottoposto all’attenzione del Tribunale riguardava in particolare la prova dell’effettiva stipulazione di un patto fiduciario tra il soggetto che aveva venduto le quote di una S.r.l. e gli acquirenti delle stesse, che secondo la ricostruzione dell’asserito fiduciante avrebbe previsto il contestuale impegno degli acquirenti – giusta sottoscrizione di una procura speciale irrevocabile a vendere – a rivendergli le predette partecipazioni ad una data e ad un prezzo predeterminati. 

Ebbene, posto che l’asserito fiduciante non aveva prodotto in giudizio alcun patto fiduciario redatto per iscritto, il Tribunale, richiamando i più recenti orientamenti della Corte di Cassazione (cfr. inter alia Cass., 19 maggio 2020, n. 9139, che ha esaminato la fattispecie del patto fiduciario avente ad oggetto le partecipazioni di una società titolare del solo asset rappresentato da un immobile) su quello che è un tema storicamente dibattuto, ha chiarito che il patto fiduciario non deve essere necessariamente redatto in forma scritta per essere valido, né che la forma scritta sia indispensabile per offrire la prova in giudizio dell’esistenza del patto, potendosi il patto fiduciario perfezionare anche oralmente.

Ne consegue che sarà sempre ammissibile la prova indiziaria della stipula del patto, prova che potrà ritenersi validamente raggiunta qualora, secondo la valutazione del Giudicante, gli elementi offerti in giudizio volti a dimostrare l’esistenza del patto siano connotati dal carattere dell’univocità (nel caso di specie, gli elementi indiziari forniti dall’asserito fiduciante per offrire la prova della sussistenza di un obbligo di ri-trasferimento a suo favore delle partecipazioni non sono stati ritenuti idonei, in quanto contraddetti da elementi di segno contrario che hanno portato il Tribunale a ritenere che fosse stato sì stipulato un patto fiduciario, ma che il beneficiario del ri-trasferimento fosse un altro soggetto e non l’asserito fiduciante).

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