Corte Costituzionale: illegittimo richiedere una quota giornaliera minima di 250 euro per la pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva di durata inferiore a sei mesi

di Andrea Gnecchi

L’art 53 della legge 689/81 statuisce che il giudice può sostituire le pene detentive non superiori a sei mesi con una pena pecuniaria, il cui ammontare si ottiene moltiplicando i giorni della pena da sostituire per un importo a carico dell’imputato, stabilito tenendo conto delle sue condizioni economiche. Tale importo non può essere inferiore alla somma indicata dall’articolo 135 del codice penale, ovvero, 250 euro al giorno.

Ebbene, con la sentenza 28/2022 la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 per violazione dei principi di eguaglianza e finalità rieducativa della pena, così ritenendo che ai 250 euro debbano essere sostituiti i 75 euro già previsti dalla normativa in materia di decreto penale di condanna, e fermo restando l’attuale limite massimo giornaliero di 2.500 euro.

In altri termini, la citata norma è stata dichiarata illegittima nella parte in cui nel determinare la pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva di durata inferiore a sei mesi prevede che “il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall’art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare”, anziché “il valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall’art. 135 del codice penale.

Come rilevato dal Giudice delle leggi, il tasso minimo di 250 euro al giorno previsto dalla legge trasforma la possibilità di sostituire il carcere con la pena pecuniaria in un privilegio per i condannati abbienti. Una quota giornaliera minima di 250 euro è ben superiore alla somma che la gran parte delle persone che vivono oggi nel nostro Paese sono ragionevolmente in grado di pagare. Moltiplicata poi per il numero di giorni di pena detentiva da sostituire, una simile quota conduce a risultati estremamente onerosi per molte di queste persone.
Solo una disciplina della pena pecuniaria in grado di garantirne una misura proporzionata alla gravità del reato e alle condizioni economiche del reo, nonché la sua effettiva riscossione, può costituire una seria alternativa alla pena detentiva, così come di fatto accade in molti altri Paesi.

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