Con la pronuncia n. 13511/2022, depositata in data 29.4.2022, la Corte Suprema di Cassazione è tornata ad occuparsi del cd. danno da vacanza rovinata e delle obbligazioni che incombono rispettivamente su tour operator e intermediario (agenzia di viaggi).
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità vanno distinte l’obbligazione propria del tour operator da quella dell’intermediario: il primo risponde della non corrispondenza dei servizi promessi e pubblicizzati rispetto a quelli offerti; il secondo delle obbligazioni tipiche di un mandatario o venditore, quali ad es. quelle di scegliere con oculatezza l’organizzatore, di trasmettere tempestivamente le prenotazioni, di incassare il prezzo e di restituirlo in caso di annullamento.
Nel caso posto all’attenzione della Suprema Corte un cliente di un’agenzia di viaggi aveva acquistato un pacchetto turistico all inclusive, organizzato da un tour operator e avente ad oggetto un soggiorno presso una struttura turistica, in cui i servizi erogati si erano rivelati diversi da quelli offerti e il livello delle prestazioni era risultato gravemente scadente. Nel processo è emerso che l’agenzia di viaggi aveva venduto il pacchetto facendo affidamento sul catalogo del tour operator senza verificarne la corrispondenza alla realtà.
Stando così le cose, la Corte ha ritenuto che anche l’intermediario fosse responsabile nei confronti del cliente, siccome obbligato a scegliere con attenzione l’organizzatore del viaggio e a verificare la qualità dei servizi promessi sulla carta rispetto a quelli effettivamente erogati al turista.
Per questa ragione la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza, che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata nei confronti sia dell’organizzatore, sia del venditore.