Usucapione di bene in comproprietà

Cass. civ., sez. II, sent., 1° dicembre 2021, n. 37736

di Luciana Rasom

Con detta sentenza, la Corte di Cassazione ha confermato il consolidato orientamento da tempo seguito in tema di usucapione di beni in comunione, chiarendo che in tema di comunione, ai fini della decorrenza del termine per l’usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l’impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente l’intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, sicché, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell’atto materiale, il termine per l’usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva (cfr. precedenti Cass. civ., n. 5226/2002 e n. 11903/2015).

Nella fattispecie, è stata rigettata la domanda di usucapione del lastrico solare da parte di uno dei comproprietari, in assenza della prova di un comportamento idoneo ad escludere l’altro dal possesso del bene (l’altro comproprietario ha, infatti, avuto sempre accesso al lastrico comune, nonostante il fatto che negli atti divisori precedenti fosse prevista l’esclusione di detto comproprietario dal possesso del bene, mediante la realizzazione di opere che ne impedissero l’uso, opere poi mai eseguite).

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