Esclusione del risarcimento del danno per una caduta subita da un uomo in un luogo a lui ben conosciuto

Con la pronuncia n. 37724/2022, depositata in data 23.12.2022, la Corte Suprema di Cassazione è tornata ad occuparsi della condotta del danneggiato da una cosa in custodia (altrui), ribadendo come essa vada valutata tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela (riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 della Costituzione). Pertanto, “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.

Nel caso posto all’attenzione della Suprema Corte, un uomo aveva agito contro il Comune per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della caduta avvenuta lungo la ripida scala del locale teatro comunale, in cui primi gradini avrebbero avuto un piano di calpestio molto stretto e sarebbero stati privi delle strisce antiscivolo e del corrimano: discendendo tale scala, l’uomo era ruzzolato per tutti i gradini, fermandosi solo contro il muro del pianerottolo posto alla fine della scala e battendo violentemente la testa. Tuttavia, la Corte ha rilevato che “la scala non presentava le anomalie lamentate dall’uomo”e soprattutto che quest’ultimo “aveva percorso la stessa scala in salita per assistere allo spettacolo, e che, pertanto, la caduta era da ascrivere al comportamento dello stesso attore, che non aveva adottato una condotta prudente e consona allo stato dei luoghi”.

Stando così le cose, la Corte ha concluso che “l’evento dannoso è da ricondurre ad un comportamento non avveduto della persona danneggiata”.

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