Pensione: il ricalcolo con applicazione dell’aliquota ex art. 54 del DPR n. 1092/73

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Aggiornamento al 4 gennaio 2021

di Ilaria Micheletti

In questo breve commento riprendiamo il tema relativo al ricalcolo della pensione dei militari in quiescenza con applicazione dell’aliquota prevista dall’art. 54, co. 1, del d.P.R. n. 1092/1973 per un importante aggiornamento.

Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti con sentenza n. 1/2021 pubblicata lo scorso 4 gennaio si sono pronunciate enunciando un principio di diritto che, si auspica, abbia chiarito in modo definitivo quale sia l’interpretazione dell’art. 54, co. 1, d.P.R. n. 1092/1973, così da porre fine alle diverse interpretazioni originatesi, dapprima presso alcune Corti territoriali e, in seguito, presso la Sez. d’Appello per la Regione Siciliana.

La Corte ha statuito che per il personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31.12.1995 aveva maturato un’anzianità tra i 15 e i 18 anni, la quota retributiva della pensione deve essere calcolata con l’applicazione del coefficiente del 2,445% (più basso rispetto a quello precedentemente applicato). Questo coefficiente viene poi moltiplicato per ogni anno di servizio utile al 31.12.1995. Il risultato sarà l’aliquota applicabile per il ricalcolo della pensione.

In buona sostanza viene riconosciuto il beneficio a coloro che avevano già maturato il diritto alla pensione in base al vecchio ordinamento.

La Corte ha, invece, escluso l’applicazione dell’aliquota del 44% ai militari che, al 31.12.1995, avevano maturato un’anzianità utile inferiore ai 15 anni.

La pronuncia è già stata definita come un “compromesso” in quanto da un lato ha riconosciuto il beneficio previsto dalla norma e dall’altro lo ha parametrato agli anni di anzianità maturati al 31.12.95.

In conclusione, sulla scorta di quanto sopra esposto, si ritengono sussistere valide ragioni giuridiche per il riconoscimento del beneficio in sede contenziosa qualora l’INPS continui a negare tale diritto.

Link esterno alla sentenza[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1602846685885{padding: 7% !important;}”][vc_column][vc_column_text]La Corte dei Conti, sez. giurisdizionale di Trento, si è pronunciata accogliendo i ricorsi di alcuni ex militari in quiescenza che chiedevano l’applicazione dell’aliquota del 44% ex art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 sulla quota retributiva del proprio trattamento pensionistico, con condanna dell’INPS alla ri-liquidazione della pensione e al versamento degli arretrati.

I ricorrenti, assistiti dallo studio legale IOOS, sono tutti ex militari in quiescenza che avevano maturato al 31.12.1995 un’anzianità contributiva superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni e per i quali il trattamento pensionistico viene calcolato ai sensi della L. 335/1995 con regime misto retributivo – contributivo.

Ad essi l’Ente previdenziale aveva applicato sulla quota retributiva l’aliquota del 35% della base pensionabile, prevista dall’art. 44 del citato D.P.R. per il personale civile, in luogo di quella superiore stabilita per il personale militare dall’art. 54.

L’INPS, costituendosi nei giudizi, ha insistito per il rigetto dei ricorsi, ritenendo applicabile la norma di cui all’art. 54 cit. solamente a coloro che alla data del 31.12.1992 avessero maturato 15 anni di anzianità e che per qualche ragione (i.e. invalidità) non avessero potuto raggiungere il requisito dei 18 anni di contribuzione alla data del 31.12.1995.

La Corte dei Conti di Trento, accogliendo il ricorso degli ex militari in quiescenza e dichiarando il loro diritto al ricalcolo della pensione, si è uniformata all’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e recepito dalle Corti territoriali e dalle Sezioni Centrali d’Appello (App. III sez. sent. n. 111/2020 pubbl. 3.8.2020, Giudice est. Dott. Calamaro e App. II sez. sent. n. 195/2020 pubbl. 13.8.2020).

Si segnala poi che una recente sentenza della Corte dei Conti, I sez. centrale d’Appello (n. 73/2020 dd. 17.6.2020) ha ritenuto applicabile l’aliquota del 44% anche ai militari che al 31.12.1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni, a prescindere dal raggiungimento del requisito dei 15 anni di anzianità al 31.12.1995 (in tal senso si è pronunciata anche la II sez. Centrale d’Appello, con sentenza n. 308/2019).

 

Chi può chiedere il ricalcolo della pensione?

Possono ricorrere per chiedere il ricalcolo della pensione gli ex dipendenti appartenenti al personale militare la cui pensione sia stata liquidata dall’INPS secondo il sistema misto e che al 31.12.1995 vantavano un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni. Si tratta di fatto di coloro che si sono arruolati negli anni 1981, 1982 e 1983.

Secondo l’ultimissimo orientamento sarebbero legittimati ad agire anche coloro che non hanno raggiunto il limite temporale dei 15 anni di anzianità contributiva alla data del 31.12.1995.

 

Come si ottiene il ricalcolo?

Prima di procedere con il deposito del ricorso alla Corte dei Conti è necessario inviare all’INPS competente una lettera di messa in mora con cui si intima l’Ente a ricalcolare la pensione. Ai sensi dell’art. 153 d.lg. 174/2016, decorso il termine di 120 giorni senza ricevere riscontro dall’INPS (ex art. 7 L. n. 533/73) o in caso di diniego decorsi 90 giorni dalla notificazione all’Amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere, il ricorrente può agire in giudizio per ottenere l’accertamento del diritto al ricalcolo.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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