PEC obbligatoria: chi deve averla entro il 1 ottobre

[vc_row css=”.vc_custom_1601325453488{padding: 7% !important;}”][vc_column][vc_column_text]Entro il 1 ottobre 2020, tutte le imprese, sia societarie che individuali, dovranno comunicare il proprio indirizzo di posta certificata PEC, come prevede il Decreto Semplificazioni. Il mancato adempimento comporta l’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica PEC) ed una sanzione amministrativa.

 

Cos’è l’indirizzo PEC

Il sistema di posta elettronica certificata è un sistema informatico che consente l’invio di messaggi email conferendo valore legale al processo di consegna dei messaggi, essendo fornita al mittente la documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici.

Ciò che rende la trasmissione PEC valida agli effetti di legge, sono le ricevute elettroniche che i Gestori PEC emettono, “certificando” l’avvenuto invio di un documento informatico da parte del mittente, l’avvenuta ricezione dello stesso documento da parte del destinatario e i riferimenti temporali della trasmissione.

Per trasmissione PEC si intende uno scambio di messaggi email tra due indirizzi  di posta elettronica  che si avvalgono entrambi del servizio di certificazione fornito da un Gestore PEC.

Gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) hanno un formato analogo all’indirizzo di posta elettronica tradizionale, ma utilizzo un sistema di trasmissione diverso che le conferisce valore legale.

 

Chi deve avere e comunicare un indirizzo PEC

L’obbligo di comunicazione della propria PEC riguarda sia le imprese in forma societaria che quelle individuali e rappresentate da un libero professionista.

La comunicazione del proprio indirizzo PEC dovrà essere effettuata entro il  1° ottobre, rispettivamente al registro delle imprese, per quanto riguarda ditte e società e all’ordine di appartenenza per i professionisti.

A prevederlo è l’articolo 37 del decreto legge n. 76 del 2020  (Decreto Semplificazioni) che mira a facilitare il rapporto di professionisti e imprese con la Pubblica Amministrazione. Nel decreto si fa spesso riferimento al “domicilio digitale”, che non è altro che il recapito informatico (indirizzo email PEC, non tradizionale!) , inserito dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e disponibile per gestori dei servizi e pubbliche amministrazioni.

 

Cosa succede in caso di mancata comunicazione

La mancata comunicazione del proprio indirizzo PEC entro il termine ultimo stabilito comporta due conseguenze. Un nuovo e diverso indirizzo di posta certificata viene assegnato d’ufficio. In secondo luogo, viene comminata una sanzione amministrativa, in misura raddoppiata per le società e triplicata per i singoli professionisti, in base a quanto previsto dal codice civile. Si parla di cifre che vanno dai 206 ai 2.064 euro per le imprese e dai 30 ai 1.548 euro per quanto riguarda le imprese individuali. Per i professionisti è stato, inoltre, stabilito l’obbligo di diffida ad adempiere, da parte del collegio o ordine di appartenenza, entro 30 giorni. La mancata ottemperanza alla diffida può portare alla sospensione del relativo albo fino alla comunicazione del domicilio digitale.

Per approfondire: http://www.registroimprese.it/pratiche-semplici

Per comunicare la PEC, se non già presente nel registro imprese, è possibile verificare ed eventualmente provvedere attraverso questo link https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Welcome.action[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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