Emergenza COVID-19: cosa prevede il nuovo DPCM in vigore dal 6 novembre

[vc_row css=”.vc_custom_1604479564836{padding-right: 7% !important;padding-left: 7% !important;}”][vc_column][vc_column_text]Firmato il nuovo #DPCM in vigore da venerdì 6 novembre al 3 dicembre che prevede coprifuoco nazionale dalle 22 alle 5 e misure differenziate per zone rosse, arancioni e gialle.

 

Le limitazioni a livello nazionale

  • Suddivisione del territorio italiano in tre aree sulla base del diverso rischio epidemiologico: rossa, arancione e gialla.
  • Coprifuoco nazionale dalle 22 alle 5 che prevede spostamenti “consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”.
  • La chiusura di piazze e strade prevista dai comuni non varrà più solamente per la sera, ma può essere disposta per tutta la giornata o “in determinate fasce orarie”.
  • Chiusura per i centri commerciali nel weekend, ad eccezione di farmacie e punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole al loro interno. Sui mezzi del trasporto pubblico locale e del trasporto ferroviario regionale (esclusi invece gli scuolabus) la capienza viene ridotta al 50%.

 

Zone gialle

  • Divieto di circolare dalle 22 alle 5, salvo comprovati motivi di salute, lavoro e necessità.
  • Didattica a distanza per tutte le scuole superiori e università.
  • Riduzione 50% capienza trasporto pubblico.
  • Chiusura bar e ristoranti alle ore 18.
  • Asporto consentito fino alle 22.
  • Consegna a domicilio nessuna restrizione.
  • Rimangono chiuse piscine, palestre, teatri e cinema.
  • Restano aperti i centri sportivi.

Rientrano nelle zone gialle:

  • Abruzzo
  • Basilicata
  • Emilia Romagna
  • Friuli Venezia Giulia
  • Lazio
  • Marche
  • Molise
  • Provincia autonoma di Trento e Bolzano
  • Sardegna
  • Toscana
  • Umbria.

 

Zone arancioni

  • Divieto di circolare dalle 22 alle 5, salvo comprovati motivi di salute, lavoro e necessità.
  • Divieto spostamento in entrata e in uscita dai territori sia regionale che comunale. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
  • Chiusura bar e ristoranti 7 giorni su 7.
  • Chiusure centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, alimentari e tabacchi/edicole al loro interno.
  • Didattica a distanza per tutte le scuole superiori e università.
  • Riduzione 50% capienza trasporto pubblico.

b) È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettai i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

 

Regioni zone arancioni:

  • Puglia
  • Sicilia

 

Per le zone rosse

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato XX, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie;

c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettai i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienicosanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;;

d) tutte le attività previste dalle lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

e) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva è consentito esclusivamente all’aperto ed in forma individuale;

f) ferma la possibilità di svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l’uso di laboratori o sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

g) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti), diverse da quelle individuate nell’allegato;

h) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza.

 

Dovrebbero rientrare le Regioni:

  • Lombardia
  • Piemonte
  • Valle d’Aosta
  • Calabria

 

Cosa resta aperto nelle zone rosse

Questo è l’elenco dei negozi e delle attività che possono restare aperte, contenuto nell’allegato 1 e 2 dell’ultimo Dpcm.

Commercio al dettaglio
• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
• Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
• Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
• Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio
• Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
• Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
• Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
• Commercio al dettaglio di biancheria personale
• Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
• Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
• Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
• Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
• Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
• Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Servizi per la persona
• Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
• Attività delle lavanderie industriali
• Altre lavanderie, tintorie
• Servizi di pompe funebri e attività connesse[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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