Interessi degli amministratori: 10 domande e risposte

di Andrea Girardi

  1. Cosa si intende per interesse/i di uno o più amministratori? 
    Si ha interesse (attenzione: è sufficiente solo un interesse e non necessariamente un interesse in conflitto) quando un interesse secondario (finanziario o non finanziario) dell’amministratore interferisce/può interferire/appare che interferisca con un interesse primario della società verso cui ha doveri e responsabilità nell’ambito di qualsiasi fatto oggetto di una sua decisione esplicita/implicita.
  2. Qual è la ragione sottesa alla rilevanza giuridica dell’interesse di un amministratore? 
    La trasparenza (o disclosure) delle operazioni compiute dagli amministratori nell’esecuzione del loro mandato.
  3. Ci sono diverse tipologie di interesse? 
    Possiamo distinguerne tre tipi: 1. l’interesse reale (quando l’interesse secondario dell’amministratore interferisce concretamente con l’interesse primario della società – es.: la società acquista un immobile di proprietà di un famigliare dell’amministratore); 2. l’interesse potenziale (quando l’interesse secondario dell’amministratore potrebbe a tendere interferire con l’interesse primario della società – es. l’amministratore fornisce consulenza ad altra società dello stesso segmento di mercato) e 3. l’interesse apparente (quando l’interesse secondario dell’amministratore appare interferire con l’interesse primario della società agli occhi di un esterno e quindi con rischio reputazionale marcato).
  4. Come dovrebbe essere gestita l’esistenza di un interesse dell’amministratore?
    L’amministratore deve comunicare l’interesse per conto proprio o di terzi (perfino nel caso in cui l’amministratore privilegi l’interesse della società a danno del proprio) agli altri amministratori e al collegio sindacale indicando per ogni determinata operazione societaria la natura, i termini, l’origine e la portata di tale interesse (se amministratore delegato dovrà astenersi dal compierla portandola all’attenzione del C.d.A. per la conseguente delibera); il C.d.A. poi dovrà deliberare motivando le ragioni e la convenienza dell’operazione. Attenzione quindi alle verbalizzazioni!
  5. Riassumendo? 
    C’è un dovere di informazione preventiva (senza necessità di dimostrare/motivare se l’interesse è in conflitto o meno con quello della società), di astensione per l’amministratore delegato e di adeguata motivazione per il C.d.A..
  6. L’amministratore con interesse può votare? 
    Sì l’amministratore può votare e non ha alcun obbligo di astensione, né il presidente può escluderlo dal voto.
  7. Con quali effetti concreti? 
    L’effetto del rispetto del dovere di informativa e di adeguata motivazione è l’assenza di responsabilità in capo all’amministratore e al C.d.A. per l’operazione compiuta anche se poi la stessa si riveli dannosa per la società.
  8. E se non si rispettano gli obblighi di informazione preventiva e di adeguata motivazione? 
    La delibera adottata con il voto determinante dell’amministratore con interesse potrà essere impugnata dagli altri amministratori o dal collegio sindacale qualora possa recare danno (danno anche solo potenziale) alla società.
  9. E se viene rispettato il solo obbligo di informazione? 
    La delibera potrà essere impugnata solo dall’amministratore dissenziente o assente.
  10. Conseguenze per l’amministratore inadempiente (per aver commesso o omesso)? 
    Principalmente due:
    1. potrà essere revocato indipendentemente dall’impugnativa della delibera o dal verificarsi di un -anche solo potenziale- danno;
    2. Potrà essere chiamato a risarcire il danno subito dalla società – emergente o da lucro cessante che sia-. N.B.: sono fatti sempre salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

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