Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001: necessaria una autonoma colpa di organizzazione dell’ente

La Corte di Cassazione Penale (Sez. IV, 11 gennaio 2023, ud. 4 ottobre 2022, n. 570 Presidente Ciampi, Relatore Dawan) è intervenuta in tema di responsabilità amministrativa dell’ente a seguito di infortunio sul lavoro ribadendo un principio da ritenersi ormai consolidato: la colpa di organizzazione dell’ente non va confusa con la colpevolezza della persona fisica responsabile della condotta costituente reato.

La Corte afferma che, «la motivazione della sentenza impugnata offre un percorso argomentativo carente in punto di responsabilità dell’ente, per certi versi sovrapponendo e confondendo i profili di responsabilità da reato dell’amministratore/datore di lavoro dai profili di responsabilità da illecito amministrativo della società. Ciò appare evidente nella parte in cui la sentenza impugnata addebita alla società il fatto di non aver svolto alcuna adeguata valutazione sui fornitori, nonostante fosse prevista nel modello, e di non avere predisposto a norma il ponteggio nonostante la sua corretta edificazione fosse prevista nel PIMUS, documento che afferma essere stato sul punto assolutamente disatteso: profili colposi ascrivibili all’amministratore della società, quale datore di lavoro tenuto al rispetto delle norme prevenzionistiche, ma non per questo automaticamente addebitabili all’ente in quanto tale».

Secondo la Corte non è sufficiente fondare la responsabilità amministrativa della società sulla “genericità ed inadeguatezza” del modello organizzativo a prescindere dalla positiva dimostrazione della sussistenza di una “colpa di organizzazione” dell’ente.

Ed ancora, «l’elemento finalistico della condotta dell’agente deve essere conseguenza non tanto di un atteggiamento soggettivo proprio della persona fisica, quanto di un preciso assetto organizzativo “negligente” dell’impresa, da intendersi in senso normativo, perché fondato sul rimprovero derivante dall’inottemperanza da parte dell’ente dell’obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo».

Il logico corollario che ne trae la Corte è «che, nell’indagine riguardante la configurabilità dell’illecito imputabile all’ente, le condotte colpose dei soggetti responsabili della fattispecie criminosa (presupposto dell’illecito amministrativo) rilevano se riscontrabile la mancanza o l’inadeguatezza delle cautele predisposte per la prevenzione dei reati previsti dal d.lgs. n. 231/01. La ricorrenza di tali carenze organizzative, in quanto atte a determinare le condizioni di verificazione del reato presupposto, giustifica il rimprovero e l’imputazione dell’illecito al soggetto collettivo, oltre a sorreggere la costruzione giuridica per cui l’ente risponde dell’illecito per fatto proprio (e non per fatto altrui)».

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