Il patto di non concorrenza post-contrattuale nel franchising: perché è importante?

Il patto di non concorrenza post-contrattuale: cos’è e a cosa serve?

L’attività di franchising si caratterizza per la trasmissione dal franchisor al franchisee di un complesso di facoltà e diritti, tra i quali principalmente il know-how.

Diventa fondamentale quindi per il franchisor proteggere e tutelare questo know-how non solamente durante il contratto, ma soprattutto al termine dello stesso.

Per fare ciò è necessario redigere il patto di non concorrenza post-contrattuale che costituisce una clausola molto frequente nei contratti di franchising, ma non solo!

Con il patto di non concorrenza il franchisee si obbliga a non svolgere attività in concorrenza con quella esercitata dal franchisor, per un certo periodo di tempo.

La funzione principale di questa clausola è quella di tutelare la reputazione e l’identità comune della rete, e di impedire che il know-how e l’assistenza prestata dal franchisor vadano a vantaggio dei concorrenti.

Il patto di non concorrenza può fare riferimento sia al periodo in cui è vigente il contratto di franchising, sia successivamente al suo scioglimento ed in questo secondo caso parliamo di patto di non concorrenza post contrattuale.

Il patto di non concorrenza post contrattuale tutela il franchisor per evitare che il franchisee, al termine del contratto, riacquistata la possibilità di gestire autonomamente la propria impresa, sottragga all’ormai ex affiliante la clientela con la quale ha avuto contatti in precedenza, o che in generale sfrutti le conoscenze a suo vantaggio danneggiando l’intera rete di franchising.

Un’altra finalità del contratto di non concorrenza post-contrattuale è quella di porre un deterrente nei confronti di una estinzione anticipata del contratto da parte del franchisee che si troverà disincentivato a fuoriuscire dalla rete.

In generale, con questa tutela, anche se l’attività concorrenziale è svolta con mezzi leciti, viene vietato al franchisee di svolgere tale attività.

 

Patto di non concorrenza post-contrattuale: i limiti di validità

Così come l’esclusiva, anche il patto di non concorrenza non è un elemento fondamentale del contratto di franchising. Non essendo automaticamente inserito nel contratto deve essere espressamente previsto per essere operante tra le parti.

Diversamente da quanto spesso si ritiene, non viene richiesto per la validità di un patto di non concorrenza il pagamento di un corrispettivo in favore del franchisee.

Questo non vieta che, nell’economia generale del contratto di franchising, si tenga conto di questo patto per esempio in relazione alle royalties che devono essere corrisposte dal franchisee o all’esclusiva.

Per la validità del patto invece è richiesta da parte dell’affiliato, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, la specifica sottoscrizione.

Il patto di non concorrenza è regolato dall’art. 2596 del Codice civile e può avere una durata massima di cinque anni e deve essere circoscritto ad una determinata zona o a una specifica attività.

Tuttavia, secondo la giurisprudenza prevalente l’art. 2596 c.c. non si applica agli accordi tra soggetti che operano a diversi livelli della linea concorrenziale come appunto accade nel franchising. Di conseguenza, un patto di non concorrenza inserito in un contratto di franchising non è soggetto ai limiti previsti dall’art. 2596 C.c..

Questo però non significa che le parti (e in particolare il franchisor) sono libere di disciplinare il patto di non concorrenza nel contratto come preferiscono.

Dal momento che tale pattuizione produce l’effetto di comprimere la libertà di iniziativa economica dei contraenti, essa è soggetta alla normativa antitrust europea.ù

 

Il patto di non concorrenza post-contrattuale, secondo il regolamento CE n. 330/2010, prevede che esso sia valido solo se:

  1. è necessario per la protezione del know-how del franchisor;
  2. si riferisca a beni o servizi in concorrenza con quelli oggetto del contratto di franchising;
  3. sia limitato alla zona in cui il franchisee ha operato durante il contratto;
  4. non abbia durata superiore a un anno dopo il termine del contratto.

Clausola di non concorrenza post-contrattuale: come deve essere redatta?

La clausola contrattuale con cui si preveda l’obbligo di non concorrenza a carico del franchisee deve essere redatta attentamente per tutelare efficacemente gli interessi del franchisor.

  1. verificare se sussistano le condizioni di liceità del patto;
  2. precisare quando un’attività si debba considerare come concorrenziale con quella del franchisor;
  3. regolamentare dettagliatamente l’ambito soggettivo di applicazione per evitare che possa essere facilmente aggirato.

Per riuscire a redigere correttamente una clausola contrattuale in modo da tutelare efficacemente l’azienda franchisor è bene rivolgersi a uno studio legale per studiare insieme le casistiche secondo normativa vigente.

Condividi l’articolo

Altri articoli

Dipartimenti