Fusioni e scissioni: chi deve versare gli acconti d’imposta?

[vc_row css=”.vc_custom_1573629988270{padding: 7% !important;}”][vc_column][vc_column_text]In presenzadi operazioni straordinarie (in particolare fusioni escissioni), cosa bisogna tenere conto nel versamento degli acconti di imposta?

Il versamento degli acconti Ires e Irap spetta alla società risultante dalla fusione e o scissione, nel caso in cui il termine di versamento scada successivamente alla data di perfezionamento dell’operazione (e quindiall’estinzione della società incorporatao scissa).

In caso contrario, l’obbligo spetterà alla società fusa o scissa.

La normativa tributaria regola le modalità di determinazione e versamento degli acconti nell’ambito delle operazioni straordinarie, stabilendo in alcuni casi il permanere degli obblighi in capo alla società fusa o scissa e in altri casi in capo al soggetto avente causa dell’operazione (società incorporante o beneficiaria).

L’articolo 4 del Dl 50/1997, con specifico riferimento a fusionie scissioni, ha stabilito che gli obblighi di versamento degli acconti d’imposta dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni di fuzione o scissione, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia dell’operazione stessa.

Successivamente a tale data, gli obblighi si intendono trasferiti a tutti gli effetti alla società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o scissione.

Quindi, mentre restano intatte le tempistiche ordinarie per il versamento degli acconti (primo acconto entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta; secondo acconto entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta), può variare il soggetto responsabile dell’adempimento a seconda delle tempistiche civilistiche della fusione/scissione e della decorrenza dei relativi effetti contabili e fiscali.

La circolare 263/1998 ha infatti precisato che, se l’operazione straordinaria produce effetti fiscali retro attivirispetto al periodo d’imposta nel quale interviene, la società fusa, incorporata o scissa è tenuta ad effettuare i versamenti in acconto i cui termini ordinari di scadenza sono anteriori alla data di perfezionamento dell’operazione in base al Codice Civile(da individuarsi nella data diiscrizione dell’atto di fusione/scissione), anche se si tratta di un periodod’imposta destinato, per effetto della retrodatazione, a venire meno.

Per esempio rientra nel caso in cui una fusione sia stata perfezionata in data 15 ottobre 2019, la cui efficacia fiscale decorre dal 1° gennaio2019 e i cui termini ordinari relativial versamento del primo acconto per l’anno 2019 scadevano il 1° luglio2019.

I versamenti quindi  sebbene versati da un soggetto che di fatto si estingue per effetto della fusione/scissione, potranno essere scomputati dal soggetto incorporante o risultante dalla fusione ovvero dai soggetti beneficiari della scissione in sede di versamento a saldo dell’imposta relativa al periodo in cui avvienel’operazione.

 

Nell’ipotesi invece di fusione/scissione retrodatata il cui termine di versamento degli acconti scade successivamente alla data di perfezionamento dell’operazione (e quindi all’estinzione della società incorporata o scissa), l’obbligo di versare l’acconto relativamente al periodo d’impostanel corso del quale si perfeziona l’operazione ricade in capo alla società risultante dalla fusione/scissione.

Nel caso di fusioni o scissioni in corso d’anno non retrodatate, il periodo precedente all’operazione, per le società incorporate, fuse o scisse, sarà costituito dalla frazione del periodo d’imposta che precede l’operazione (per i soggetti solari, dal 1°gennaio sino alla data di efficacia dell’operazione).

Consideriamo per esempio il caso di una fusione/scissione perfezionata il 15 ottobre 2019, la cui efficacia contabile e fiscale decorredal 1° novembre 2019 e i cui termini ordinari relativi al versamento degli acconti per la frazione di periodo 1°gennaio 2019 – 31 ottobre 2019 scadono in un periodo temporale successivo all’estinzione della società fusao scissa. In questi casi, gli obblighi di versamento degli acconti saranno in capo alla società risultante dall’operazione straordinaria.

 

Le modalità di determinazione degli acconti

Nel calcolo degli acconti, sarà necessario tener conto dell’imposta storica liquidata dalle società incorporate o scisse nella dichiarazione di tali soggetti riferita al periodo d’imposta antecedente a quello in cui interviene l’operazione straordinaria, oltre che dell’imposta autonomamente liquidata dalla società incorporante/beneficiaria nel medesimo periodo. Rimane la possibilità di determinare l’acconto sulla base del minor reddito previsto («previsionale»).

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