Estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova e durata della sospensione della patente

SENTENZA n. 163 –  30 giugno  2022

di Carmen Triolo

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 224 comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 – CdS- in relazione all’art 186 comma 9 bis  nella parte in cui non prevede che –  nel caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza  dell’alcool di cui all’art. 186, comma 2 , lettere ,b) e c) del citato decreto – per esito positivo della messa alla prova-  il prefetto, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, riduca della metà la durata della sospensione.

Nell’ipotesi in essere, prima della pronuncia di cui si tratta , sussiste  una irragionevole disparità di trattamento tra l’imputato per il reato in guida di ebbrezza, il quale abbia ottenuto la sospensione del  procedimento con messa alla prova che abbia poi avuto esito positivo, e l’imputato per il medesimo reato,  la cui pena sia stata sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, agli effetti dell’art. 186, comma 9-bis CdS, poichè in questo solo caso lo svolgimento positivo, oltre che l’estinzione del reato, riporta anche la riduzione della metà, disposta dal giudice,  della sanzione della sospensione della patente.

Dal raffronto del lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis CdS e la messa alla prova ex art. 168 bis c.p.  si rileva che  entrambi gli istituti si connotano per il fatto di prevedere, in medesima ottica premiale , una prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, che  rappresenta l’essenza del primo istituto ed è componente imprescindibile del secondo istituito (art. 168 bis, terzo comma c.p) , così come argomentato  nella sentenza  n.75 del 2020 che  è premessa della dichiarazione di illegittimità costituzionale del censurato art. 224 , comma 3 cds nella parte in cui non prevede che, nel caso di estinzione per esito positivo della messa alla prova del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool, al di fuori delle ipotesi previste dal comma 2 bis dell’art. 186 cds, il prefetto , applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ne riduca la durata della metà

Si tratta di un  diverso trattamento sanzionatorio , nelle distinte ipotesi rappresentate, che non trova motivazione,  né per la circostanza che per il lavoro di pubblica utilità previsto dall’art. 186, comma 9 bis  CdS può essere applicato dal giudice anche di ufficio, purché l’imputato non si opponga, mentre nel caso della messa alla prova per gli adulti , la richiesta deve essere formulata dalla parte ; né per il fatto che , a norma dell’art. 186 comma 9 bis CdS il lavoro sostitutivo  deve svolgersi  ” in via prioritaria “nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale

Ed in motivazione di sentenza.  di manifesta irragionevolezza  espone  la Corte Costituzionale , anche  per la conseguenza applicativa : “… al cospetto di una prestazione analoga, quale è il lavoro di pubblica utilità , e a fronte del  medesimo effetto dell’estinzione del reato, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente  viene ridotta della metà dal giudice , in caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo;

 mentre è escluso il beneficio dell’identica riduzione,  ove sia applicata dal  prefetto,  nel caso di esito positivo della messa alla prova, pur costituendo quest’ultima, rispetto alla prima, misura più articolata ed impegnativa, giacchè subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità e comportante, condotte riparatrici da parte dell’imputato, nonché l’affidamento dello stesso al servizio sociale.”

Con l’indicata sentenza la Corte Costituzionale interviene e modula   il sistema delle sanzioni accessorie per la guida in stato di ubriachezza .

Condividi l’articolo

Altri articoli

Dipartimenti