[vc_row css=”.vc_custom_1613063491617{padding: 7% !important;}”][vc_column][vc_column_text]
Con ordinanza pronunciata all’udienza del 29.01.21, il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Penale, ha ritenuto ammissibile la costituzione di parte civile nei confronti dell’ente imputato di illecito amministrativo in dipendenza di reato.
Sul punto la giurisprudenza è ondivaga, e si registra un autorevole precedente (Cassazione, Sez. 6, sentenza n. 2251 del 5.10.2010, Rv. 248791), che motiva la tesi contraria con la circostanza che tale istituto non sarebbe esplicitamente previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001.
Tuttavia, la sentenza della Corte territoriale in commento, che si inserisce nella scia già tracciata dal Tribunale di Trani, Sezione Unica Penale, del 7.5.2019, elenca una serie molto convincente di argomenti a favore dell’ammissibilità della costituzione di parte civile, rendendo più semplice, per le persone fisiche vittime di un reato attribuito (anche) ad un ente, ottenere il risarcimento del danno subito.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]