[vc_row css=”.vc_custom_1579446703377{padding: 7% !important;}”][vc_column][vc_column_text]Di fronte alle sfide della tecnologia digitale, l’Europa ha voluto rafforzare i poteri delle autorità nazionali di tutela dei consumatori per intraprendere azioni efficaci contro i professionisti che non rispettano i diritti dell’Unione Europea (UE). Questo è l’obiettivo del regolamento europeo 2017/2394 che è entrato in vigore il 17 gennaio 2020.
Il regolamento istituisce inoltre un nuovo sistema di allerta, aperto ad organismi esterni, per uno scambio efficace di informazioni.
Dal 2005 esiste un Centro europeo dei consumatori (ECC) in ogni paese dell’UE che informa i consumatori sui loro diritti in Europa e li aiuta a risolvere gratuitamente le controversie transfrontaliere. Quando un ECC constata che un reclamo rivela una violazione dei diritti dei consumatori, può inviare un avviso all’autorità competente del suo paese per far cessare le pratiche.
Ogni Stato membro ha un’autorità nazionale responsabile dell’applicazione della legislazione a tutela dei consumatori. Le autorità nazionali di ogni paese dell’UE collaborano dal 2004 nell’ambito della rete europea “CPC” per combattere efficacemente le infrazioni transfrontaliere commesse da professionisti.
Le autorità devono rispondere alle richieste di informazioni entro 30 giorni, salvo diversamente convenuto, e devono applicare le misure di esecuzione appropriate senza indugio e normalmente entro sei mesi. Il regolamento riguarda inoltre le condizioni in base alle quali simili richieste possono essere rifiutate.
Il Regolamento (UE) 2017/2394 entrato in vigore il 17 gennario, rafforza i poteri delle autorità nazionali per la tutela dei consumatori.
Ad esempio, saranno in grado di:
– avere accesso a qualsiasi documento o informazione relativa a una violazione,
– chiedere a qualsiasi persona o ente privato (ad es. banca) o pubblico, informazioni sull’identità di un professionista,
– effettuare ispezioni in loco e ottenere l’accesso a tutti i locali, terreni o mezzi di trasporto del commerciante interessato,
– effettuare acquisti di prova, se necessario sotto falsa identità,
– rimuovere il contenuto o limitare l’accesso a un’interfaccia online o ordinare che un messaggio di avvertimento venga chiaramente visualizzato quando i consumatori accedono a tale interfaccia online,
– cancellare un nome di dominio,
– imporre sanzioni, quali multe o penalità di mora in caso di violazioni,
– avviare azioni coordinate con la Commissione europea in caso di violazioni su larga scala a livello europeo (che interessano più dei 2/3 della popolazione dell’UE).
Il regolamento istituisce inoltre un nuovo sistema di allerta per uno scambio efficace di informazioni in caso di infrazioni. Questo sistema di allarme è ora aperto ad organismi esterni che potranno trasmettere informazioni alle autorità nazionali. In questo contesto, il Centro europeo dei consumatori Francia è stato designato dalla Francia e notificato alla Commissione europea come abilitato ad emettere avvisi alle autorità competenti in caso di violazioni da parte di un commerciante.
In base al regolamento anche le associazioni dei consumatori e degli operatori, centri europei dei consumatori e organismi designati possono formulare delle segnalazioni. Le autorità possono inoltre decidere di condurre indagini a tappeto per rilevarle.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]