Approvato il Dl giustizia: si riprende il 1 luglio

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Il D.L. 28/2020 è stato approvato in via definitiva dalla Camera e riguarda la ripresa del sistema giudiziario, le modalità da remoto, la mediazione telematica e il preventivo esperimento mediazione nelle controversie sui contratti non adempiuti causa Coronavirus.

Il sistema giudiziario dovrebbe ripartire dal 1° luglio grazie alle modifiche all’art. 83 del decreto-legge n. 18/2020 (Cura Italia) che rappresenta la disposizione principale in tema di misure di contenimento degli effetti COVID-19 e del lockdown, sul sistema giudiziario nazionale.

La conclusione dell’emergenza negli uffici giudiziari è stata infatti ripristinata al 30 giugno 2020 (in luogo del 31 luglio 2020). Pertanto, le disposizioni dell’art. 83, relative alle misure organizzative recate dai capi degli uffici giudiziari per disciplinare la “fase 2”, relative tra l’altro al rinvio delle udienze e alla trattazione da remoto, sono destinate a trovare applicazione solo fino alla fine del mese di giugno.

 

Le udienze civili a distanza in videoconferenza

Per quanto riguarda la possibilità di svolgere le udienze civili mediante videoconferenza, il provvedimento conferma che il giudice dovrà essere fisicamente presente nell’ufficio giudiziario, mentre gli altri partecipanti all’udienza potranno collegarsi da remoto. Inoltre è stato precisato in sede emendativa che il luogo fisico posto all’interno dell’ufficio giudiziario dal quale si collega il magistrato è da considerarsi, a tutti gli effetti di legge, aula d’udienza.

Modalità del deposito degli atti

Il testo approvato è intervenuto anche sulle modalità informatiche di deposito degli atti da parte dei magistrati.

In particolare si prevede l’obbligatorietà, dal 9 marzo al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili (tanto contenziosi quanto di volontaria giurisdizione) dinanzi a tribunali e corti d’appello, i magistrati potranno procedere al deposito dei propri atti esclusivamente con modalità telematiche. Il deposito con modalità diverse sarà consentito solo a fronte del mancato funzionamento dei sistemi informatici del ministero della giustizia.

 

La mediazione negoziazione assistita

Il comma 20-bis dell’art. 83 del D.L. Cura Italia che ha disciplinato,  dal 9 marzo al 30 giugno 2020, l’impiego di procedure telematiche con incontri mediante sistemi di videoconferenza anche nei procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie, prevede ora la necessità del preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento e il verbale che conclude positivamente la mediazione potrà essere sottoscritto digitalmente dal mediatore e dagli avvocati delle parti.

L’avvocato inoltre potrà dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto e apposta in calce al verbale dell’accordo di conciliazione. In sede di conversione in legge del D.L. 28/2020 è stato inserito un ulteriore lasso di tempo che disciplina la trasmissione dell’accordo raggiunto, da parte del mediatore, agli avvocati delle parti e all’ufficiale giudiziario. In entrambi i casi ciò dovrà avvenire per posta elettronica certificata (PEC). Per eseguire le notificazioni, l’ufficiale giudiziario dovrà estrarre le copie analogiche che lui stesso dichiarerà conformi all’originale, ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale.

 

La mediazione nelle controversie contrattuali 

In sede di conversione è stata prevista anche la modifica dell’articolo 3 del decreto-legge n. 6/2020 (conv. con mod. dalla L. n. 13/2020).

In particolare, il comma 6-bis della norma di cui sopra, ha previsto che il rispetto delle misure di contenimento per l’emergenza COVID-19, sia sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Il nuovo comma 6-ter aggiunto prevede che il preventivo esperimento del procedimento di mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda, nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali nelle quali il rispetto delle misure di contenimento adottate in relazione all’emergenza sanitaria possa essere valutato ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore per inadempimento o adempimento tardivo della prestazione dovuta.

 

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