La condotta della vittima, se eccezionalmente incauta, costituisce caso fortuito ex art. 2051 c.c.

In tema di danno da cose in custodia, la questione della soggettiva prevedibilità o meno della condotta colposa della vittima, in particolare da parte del custode non entra affatto nella struttura logica e giuridica della fattispecie del caso fortuito, la quale opera esclusivamente sul piano oggettivo e causale.

Nella fattispecie, la Corte di Appello ha ritenuto che il danneggiato, nel decidere di utilizzare la passerella al fine di accedere alla spiaggia, aveva posto in essere una condotta assolutamente incauta che, per quanto in astratto prevedibile, integra gli estremi del caso fortuito, in quanto la dimostrata esistenza di altro e ben più sicuro accesso, costituito dalla gradinata di cemento, avrebbe dovuto indurlo, anche in ragione della sua avanzata età (78 anni), ad avvalersene, nel percorrere il breve dislivello che separava la strada dalla sottostante spiaggia.

E’ quanto ha, da ultimo, stabilito la Suprema Corte con l’ordinanza n. 35966 del 27 dicembre 2023.

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