[vc_row css=”.vc_custom_1587108558645{padding: 7% !important;}”][vc_column][vc_column_text]di Christian Dorigatti
In attesa di sapere se avrà seguito l’impegno del ministro Franceschini di far stanziare al governo un miliardo di euro per finanziare il cd. “bonus vacanza” di € 500 a famiglia da spendere in Italia nell’arco di un anno, ci si deve oggi interrogare sulle sorti delle prenotazioni già effettuate di pacchetti turistici ovvero di singoli viaggi e/o alberghi, di cui non si potrà usufruire a causa della pandemia in atto.
L’analisi non può che prendere le mosse dai due decreti legge emanati in materia lo scorso marzo, vale a dire innanzitutto dal D.L. n. 9 del 2.3.2020, che ha previsto, in caso di (tempestivo) annullamento di vacanze già prenotate per impossibilità sopravvenuta del consumatore (causata da divieti imposti dall’autorità), la possibilità per il venditore del biglietto (di aereo, treno o nave) o l’organizzatore del viaggio di scegliere tra il rimborso del prezzo o l’offerta di un biglietto/pacchetto alternativo oppure ancora l’emissione di un voucher a favore del cliente di pari importo e da utilizzare entro un anno dall’emissione; nel caso di cancellazione ad opera dell’organizzatore, invece, il consumatore ha diritto di ricevere il rimborso del prezzo, senza dover accettare il voucher eventualmente offertogli.
Il diritto di scelta in capo all’organizzatore per recesso del cliente contrasta tuttavia con il Codice del turismo, che ha recepito le direttive europee a tutela del “consumatore-turista” e prevede che, in caso di annullamento del viaggio per cause estranee alla volontà del consumatore, questo abbia diritto al rimborso di quanto già pagato. In particolare, per l’ipotesi di impossibilità di effettuare un viaggio cagionata da emergenze sanitarie, il Codice del turismo specifica come il consumatore abbia diritto al rimborso senza penalità di sorta.
La diversa ipotesi dell’impossibilità di usufruire di un singolo biglietto di uno spettacolo, museo o altro luogo di cultura ovvero della prenotazione di un albergo per via dell’emergenza sanitaria in corso è stata presa in considerazione dal D.L. n. 18 del 17.3.2020 (cd. “Cura Italia”), che ha introdotto la facoltà per il venditore di emettere un voucher di rimborso in caso di (tempestivo) annullamento da parte del consumatore e ciò entro 30 giorni dalla richiesta del consumatore (con obbligo di utilizzo sempre entro un anno dall’emissione); viceversa, qualora sia il venditore a procedere all’annullamento, il consumatore potrà ottenere il rimborso integrale.
L’Unione Europea, dal canto suo, ha precisato, per bocca della Commissione, che il passeggero mantiene il diritto di scegliere tra rimborso del prezzo e voucher sostitutivo.
Sulla base di tali considerazioni parrebbe doversi concludere nel senso che il consumatore abbia sempre il diritto di optare per il rimborso (integrale) del prezzo, non potendo i summenzionati decreti leggi prevalere sulle norme ordinarie dell’U.E.
In ogni caso, è consigliabile muoversi in fretta e trovare possibilmente un rapido accordo col venditore, dato che, da un lato, la dimensione planetaria dell’emergenza epidemiologica e la correlata grave crisi economica potrebbero indurre l’Unione Europea ad “ammorbidire” la tutela accordata ai consumatori, perlomeno in via provvisoria; dall’altro, alla fine di un lungo contenzioso la controparte potrebbe purtroppo risultare insolvente.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]