Novità operative per il superamento dei cd. “trigger events” in sede sociale

[vc_row css=”.vc_custom_1602747615595{padding: 7% !important;}”][vc_column][vc_column_text]di Alessia Monda

Con la Massima n.181 del 2019, il Consiglio Notarile di Milano ha ufficialmente sancito l’ammissibilità di questa interessante clausola statutaria anche nel nostro ordinamento (seppur con qualche accorgimento).

Trattasi di una clausola di grande utilità nelle ipotesi di società in cui siano presenti due soli soci, o comunque in ipotesi di suddivisione paritetica del capitale sociale tra gli stessi.

In particolare, è oggi ammessa una previsione statutaria in forza della quale, al verificarsi di una (non rara) ipotesi di cd. “stallo decisionale” (trigger events), o dell’organo amministrativo e/o dell’assemblea, ad un socio (o ad alcuni, o ad uno soltanto, a seconda delle circostanze del caso) venga riconosciuta la facoltà di attivare una procedura in forza del quale:

– da un lato, determinare per primo il prezzo per il trasferimento della propria partecipazione;

– contestualmente, attribuire all’altro socio – paritetico, si ricordi – la scelta tra:

a) acquistare la partecipazione del primo socio, alle condizioni da egli fissate;

b) vendere la propria partecipazione al primo socio, alle medesime condizioni da quest’ultimo fissate;

Così facendo, il socio che per primo “compie la mossa” di individuare un prezzo per la propria partecipazione blocca le condizioni cui gli altri dovranno soggiacere sia nell’un caso (scelta di comprare) che nell’altro (scelta di vendere).

Tuttavia, trattandosi di un meccanismo di cd. “exit forzato” dalla società previsto dallo statuto, il Consiglio Notarile di Milano sottolinea come nella fissazione del prezzo richiesto debba essere sempre e comunque rispettato il canone della cd. equa valorizzazione. Quest’ultimo, precisa il Consiglio, si pone quale principio generale del nostro ordinamento e, operativamente, va necessariamente tutelato con l’osservanza della procedura di valutazione delle partecipazioni prevista per le ipotesi di recesso. Al socio uscente, chiunque esso sia, deve essere sempre assicurato il ristoro di detto valore economico minimo, così come individuato dal Legislatore.

Tutto quanto appena detto, però, trova applicazione esclusivamente nei casi in cui la clausola della cd. “Roulette russa” “Cowboy” venga inserita direttamente nello statuto: non così ove venga inserita in un patto parasociale. Data la natura esclusivamente obbligatoria, extra sociale e privata di quest’ultimo, la Giurisprudenza (Tribunale di Roma 13 giugno 2017) si è già espressa nel senso di ammettersi la totale autonomia delle parti nell’individuazione del prezzo iniziale di vendita, all’interno del meccanismo sopra accennato, in modo del tutto arbitrario e slegato da ogni procedimento legale di valutazione delle partecipazioni. La circostanza per cui, in quest’ultimo caso, il socio che intenda determinare per primo il prezzo operi “al buio”, non potendo prevedere l’altrui decisione in merito, viene infatti a creare un meccanismo di “rischio equilibrato e reciproco” in forza del quale alla libera ed unilaterale determinazione del prezzo del primo socio si accompagna la possibilità (per lo stesso) di perdere, al medesimo prezzo, la propria partecipazione sociale.

Vi è, infine, da precisare come questa innovativa clausola oggi possa essere pacificamente impiegata nei seguenti tipi sociali e nelle descritte modalità:

  • nelle s.p.a. e nelle s.r.l., può essere previsto in modo astratto e generale all’interno dello statuto quale diritto del socio/dei soci, sempre subordinatamente al verificarsi del cd. trigger event;
  • nella s.r.l., può essere attribuito quale diritto particolare del socio;
  • può essere riconosciuto quale diritto di categoria nelle s.p.a. (categoria speciale di azioni) e nelle s.r.l. PMI (categoria speciale di quote).

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