Aggiornamento al 4 gennaio 2021
In questo breve commento riprendiamo il tema relativo al ricalcolo della pensione dei militari in quiescenza con applicazione dell’aliquota prevista dall’art. 54, co. 1, del d.P.R. n. 1092/1973 per un importante aggiornamento.
Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti con sentenza n. 1/2021 pubblicata lo scorso 4 gennaio si sono pronunciate enunciando un principio di diritto che, si auspica, abbia chiarito in modo definitivo quale sia l’interpretazione dell’art. 54, co. 1, d.P.R. n. 1092/1973, così da porre fine alle diverse interpretazioni originatesi, dapprima presso alcune Corti territoriali e, in seguito, presso la Sez. d’Appello per la Regione Siciliana.
La Corte ha statuito che per il personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31.12.1995 aveva maturato un’anzianità tra i 15 e i 18 anni, la quota retributiva della pensione deve essere calcolata con l’applicazione del coefficiente del 2,445% (più basso rispetto a quello precedentemente applicato). Questo coefficiente viene poi moltiplicato per ogni anno di servizio utile al 31.12.1995. Il risultato sarà l’aliquota applicabile per il ricalcolo della pensione.
In buona sostanza viene riconosciuto il beneficio a coloro che avevano già maturato il diritto alla pensione in base al vecchio ordinamento.
La Corte ha, invece, escluso l’applicazione dell’aliquota del 44% ai militari che, al 31.12.1995, avevano maturato un’anzianità utile inferiore ai 15 anni.
La pronuncia è già stata definita come un “compromesso” in quanto da un lato ha riconosciuto il beneficio previsto dalla norma e dall’altro lo ha parametrato agli anni di anzianità maturati al 31.12.95.
In conclusione, sulla scorta di quanto sopra esposto, si ritengono sussistere valide ragioni giuridiche per il riconoscimento del beneficio in sede contenziosa qualora l’INPS continui a negare tale diritto.