Liquidazione del danno morale: non rilevano fatti e avvenimenti sopravvenuti

di Gabriella Cesari

Con sentenza n. 12060/2022, la Corte di Cassazione si è espressa sulla liquidazione del danno non patrimoniale c.d. “morale”, in seguito ad un incidente stradale.

Il Collegio ricorda che il danno non patrimoniale quale “sofferenza patita dalla sfera morale del soggetto leso, si verifica nel momento stesso in cui questo l’evento dannoso si realizza” e ciò “pur dovendosi tener conto della natura istantanea o permanente dell’illecito o della sua reiterazione”, sicché “la liquidazione del danno deve far riferimento al momento dell’evento dannoso ed alle caratteristiche indicate, mentre non vi incidono fatti ed avvenimenti successivi, quali la morte del soggetto leso”.

Inoltre, rispetto al danno alla salute, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia, non essendo conglobabile, visto che il secondo si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d’animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) delle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato. Il danno morale, infatti, deve liquidarsi secondo un attendibile criterio logico-presuntivo che si fonda sulla corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all’insorgere di una sofferenza soggettiva.

Da ciò deriva che la liquidazione del danno morale, quale sofferenza interiore patita dalla vittima dell’illecito, deve effettuarsi con riferimento al momento dell’evento dannoso ed alle caratteristiche dello stesso, mentre non incidono su di essa fatti ed avvenimento successivi, quale la morte del soggetto leso.

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