L’intervento del giudice sull’accordo delle parti nel patteggiamento

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate, con l’ordinanza 23400/2022,  in merito al potere del giudice, a fronte della richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (patteggiamento), di condizionare la sospensione della pena a prestazioni lavorative non retribuite che non siano state oggetto dell’accordo delle parti e di stabilire la durata di tale obbligo accessorio anche oltre il limite di sei mesi stabilito dal combinato disposto degli artt. 18-bis disp. coord. c.p. e 54, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274,.

Con riferimento alla possibilità di subordinare la sospensione condizionale ad obblighi che esulino dall’accordo raggiunto dalle parti, la Corte ha evidenziato che, secondo l’orientamento maggioritario, il giudice non può integrare il contenuto del patteggiamento, specialmente se si tratta di elementi suscettibili di una valutazione discrezionale, quindi non predeterminati per legge nell’an, nel quantum e nelle modalità di esecuzione.

Il contrapposto orientamento sostiene, invece, che il consenso delle parti sia implicito in caso di richiesta di applicazione della pena subordinata alla sospensione condizionale della stessa, quando risulti obbligatorio ex lege  ai sensi dell’art. 165, comma 2, c.p. , secondo cui la sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all’adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente (eliminazione delle conseguenze dannose del reato oppure prestazioni di attività non retribuita a favore della collettività)

Ebbene, le Sezioni Unite hanno aderito al primo dei due orientamenti, precisando che l’accordo delle parti ex art. 444 c.p.p. deve intendersi esteso ad ogni conseguenza accessoria del reato, che non derivi obbligatoriamente dall’affermazione della responsabilità penale e non sia predeterminata dalla legge.

Ciò significa che il giudice non può modificare, integrare o correggere l’oggetto dell’accordo tra le parti, che si estende ben oltre la pena, interessando ogni profilo sanzionatorio e normativo che non costituisca per legge una conseguenza obbligata. Pertanto, quando la richiesta di applicazione della pena risulti subordinata alla sospensione condizionale della pena e non contempli alcun obbligo accessorio, il giudice dovrà rigettarla, senza poter intervenire sul suo contenuto.

Per quanto concerne, invece, la durata massima delle prestazioni lavorative accessorie, cui la pena può o deve essere subordinata, le Sezioni Unite hanno evidenziato che l’art. 18-bis delle disposizioni di coordinamento richiama, in quanto compatibile, la disciplina dell’art. 54, d.lgs. n. 274/2000, secondo cui le prestazioni lavorative non retribuite in favore della collettività hanno un limite massimo di durata di sei mesi.

Secondo la Corte, la durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività soggiace a due limiti massimi cumulativi: quello di sei mesi, previsto dal combinato disposto degli artt. 18-bis disp. coord. c.p. e 54, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, e, se inferiore, quello stabilito dall’art. 165, comma 1, c.p. in relazione alla misura della pena sospesa

Dunque, i due limiti concorrono cumulativamente, sicché le prestazioni lavorative non retribuite in favore della collettività potranno avere durata massima di sei mesi, a meno che non risulti più breve la durata della pena sospesa.

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