Cosa cambia nel nuovo Codice di Giustizia contabile D.Lgs. n. 114 del 2019

[vc_row css=”.vc_custom_1572351515244{padding: 7% !important;}”][vc_column][vc_column_text]Il decreto legislativo n. 114 del 2019 interviene nel codice di giustizia contabile con alcune correzioni di sostanza e di forma.

Di seguito le novità introdotte con il nuovo aggiornamento.

 

Decreto legislativo 26  agosto 2016, n. 174

Codice di giustizia contabile

Testo vigente sino  al 31 ottobre 2019

Decreto legislativo 26  agosto 2016, n. 174

Codice di giustizia contabile

Come modificato dal dlgs 7 ottobre 2019, n. 114

Art. 6

(Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attività)

1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti sono svolti mediante le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

2. Gli atti processuali, i registri, i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari, dei difensori, delle parti e dei terzi sono previsti quali documenti informatici e sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purché sia garantita la riferibilità soggettiva e l’integrità dei contenuti, in conformità ai principi stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. I decreti di cui all’articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, che stabiliscono indicazioni tecniche, operative e temporali, disciplinano, in particolare, le modalità per la tenuta informatica dei registri, per l’effettuazione delle comunicazioni e notificazioni mediante posta elettronica certificata o altri strumenti di comunicazione telematica, le modalità di autenticazione degli utenti e di accesso al fascicolo processuale informatico, nonché’ le specifiche per la formazione, il deposito, lo scambio e l’estrazione di copia di atti processuali digitali, con garanzia di riferibilità soggettiva, integrità dei contenuti e riservatezza dei dati personali.

4. Il pubblico ministero contabile può effettuare, in conformità ai decreti di cui al comma 3, le notificazioni degli atti direttamente agli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti in pubblici elenchi o registri.

5. Si applicano, ove non previsto diversamente, le disposizioni di legge e le regole tecniche relative al processo civile telematico.

Art. 6

Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attività

1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti sono svolti mediante le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

2. Gli atti processuali, i registri, i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari, dei difensori, delle parti e dei terzi sono previsti quali documenti informatici e sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purché sia garantita la riferibilità soggettiva e l’integrità dei contenuti, in conformità ai principi stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. I decreti di cui all’articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, che stabiliscono indicazioni tecniche, operative e temporali, disciplinano, in particolare, le modalità per la tenuta informatica dei registri, per l’effettuazione delle comunicazioni e notificazioni mediante posta elettronica certificata o altri strumenti di comunicazione telematica, le modalità di autenticazione degli utenti e di accesso al fascicolo processuale informatico, nonché le specifiche per la sottoscrizione in forma digitale degli atti e dei provvedimenti del giudice e per la formazione, il deposito, lo scambio e l’estrazione di copia di atti processuali digitali, con garanzia di riferibilità soggettiva, integrità dei contenuti e riservatezza dei dati personali.

4. Il pubblico ministero contabile e le parti possono effettuare, in conformità ai decreti di cui al comma 3, le notificazioni degli atti direttamente agli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti in pubblici elenchi o registri.

5. Si applicano, ove non previsto diversamente, le disposizioni di legge e le regole tecniche relative al processo civile telematico.

Art. 7

(Disposizioni di rinvio)

1. Il processo contabile si svolge secondo le disposizioni della Parte II, Titolo III del presente codice che, se non espressamente derogate, si applicano anche alle impugnazioni e ai riti speciali.

2. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano gli articoli 99, 100, 101, 110 e 111 del codice di procedura civile e le altre disposizioni del medesimo codice, in quanto espressione di principi generali.

Art. 7

Disposizioni di rinvio

1. Il processo contabile si svolge secondo le disposizioni della Parte II, Titolo III, del presente codice, le quali, se non espressamente derogate, si applicano anche al giudizio pensionistico, alle impugnazioni e ai riti speciali.

2. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano gli articoli 99, 100, 101, 110 e 111 del codice di procedura civile e le altre disposizioni del medesimo codice, in quanto espressione di principi generali.

Art. 8

(Organi della giurisdizione contabile)

1. La giurisdizione contabile è esercitata dalle sezioni giurisdizionali regionali, dalle sezioni di appello, dalle sezioni riunite in sede giurisdizionale e dalle sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti.

Art. 8

Organi della giurisdizione contabile

1. La giurisdizione contabile è esercitata dalle sezioni giurisdizionali regionali, dalle sezioni giurisdizionali di appello, dalle sezioni riunite in sede giurisdizionale e dalle sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti.

Art. 9

(Sezioni giurisdizionali regionali)

1. Sono organi di giurisdizione contabile di primo grado le sezioni giurisdizionali regionali, con sede nel capoluogo di regione, con competenza estesa al territorio regionale. Nella regione Trentino-Alto Adige sono organi di giurisdizione contabile di primo grado la sezione giurisdizionale con sede in Trento e la sezione giurisdizionale con sede in Bolzano, con competenza estesa al rispettivo territorio provinciale.

2. Le sezioni giurisdizionali regionali e le sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano decidono con l’intervento di tre magistrati, compreso il presidente. In caso di assenza o impedimento del presidente, il collegio è presieduto dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo. In materia di ricorsi pensionistici e negli altri casi espressamente previsti, la Corte dei conti, in primo grado, giudica in composizione monocratica, attraverso un magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in funzione di giudice unico.

3. Le sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano restano disciplinate dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

Art. 9

Sezioni giurisdizionali regionali

1. Sono organi di giurisdizione contabile di primo grado le sezioni giurisdizionali regionali, con sede nel capoluogo di regione, con competenza estesa al territorio regionale. Nella regione Trentino-Alto Adige sono organi di giurisdizione contabile di primo grado la sezione giurisdizionale con sede in Trento e la sezione giurisdizionale con sede in Bolzano, con competenza estesa al rispettivo territorio provinciale.

2. Le sezioni giurisdizionali regionali e le sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano decidono con l’intervento di tre magistrati, compreso il presidente. In caso di assenza o impedimento del presidente titolare e di quello aggiunto, il collegio è presieduto dal magistrato con maggiore anzianità di ruolo. Nei giudizi pensionistici e negli altri casi espressamente previsti, la Corte dei conti, in primo grado, giudica in composizione monocratica, attraverso un magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale regionale competente per territorio.

3. Le sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano restano disciplinate dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche

Art. 10

(Sezioni giurisdizionali di appello)

1. Sono organi di giurisdizione contabile di secondo grado le sezioni giurisdizionali centrali di appello, con sede in Roma, con competenza estesa al territorio nazionale e la sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana, con sede a Palermo, con competenza estesa al territorio regionale. Le sezioni giurisdizionali di appello decidono con l’intervento di cinque magistrati compreso un presidente. Il collegio è presieduto da un presidente o dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo.

2. All’inizio di ogni anno, il Presidente della Corte dei conti, con proprio decreto, fissa i criteri di distribuzione dei giudizi tra le sezioni centrali di appello, nel rispetto del principio di rotazione.

Art. 10

Sezioni giurisdizionali di appello

1. Sono organi di giurisdizione contabile di secondo grado le sezioni giurisdizionali centrali di appello, con sede in Roma, con competenza estesa al territorio nazionale e la sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana, con sede a Palermo, con competenza estesa al territorio regionale. Le sezioni giurisdizionali di appello decidono con l’intervento di cinque magistrati compreso un presidente. Il collegio è presieduto dal presidente o dal presidente aggiunto, o, in caso di loro assistenza o impedimento, dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo.

2. All’inizio di ogni anno, il Presidente della Corte dei conti, con proprio decreto, fissa i criteri di distribuzione dei giudizi tra le sezioni giurisdizionali centrali di appello, nel rispetto del principio di rotazione.

Art. 11

(Sezioni riunite)

1. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, quali articolazione interna della medesima Corte in sede d’appello, sono l’organo che assicura l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione delle norme di contabilita’ pubblica e nelle altre materie sottoposte alla giurisdizione contabile.

2. Esse sono presiedute dal Presidente della Corte dei conti o da uno dei presidenti di sezione di coordinamento. Ad esse e’ assegnato un numero di consiglieri determinato all’inizio di ogni anno dal Presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza.

3. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferiti dalle sezioni giurisdizionali d’appello, dal Presidente della Corte dei conti, ovvero a richiesta del procuratore generale.

4. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale decidono altresi’ sui regolamenti di competenza avverso le ordinanze che, pronunciando sulla competenza, non decidono il merito del giudizio e avverso i provvedimenti che dichiarino la sospensione del processo.

5. Il collegio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale e’ composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, individuati all’inizio di ogni anno preferibilmente tra quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali di appello, sulla base di criteri predeterminati, predisposti dal Presidente della Corte dei conti sentito il consiglio di presidenza e tenendo conto del principio di rotazione.

6. Le sezioni riunite in speciale composizione, nell’esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilita’ pubblica, decidono in unico grado sui giudizi:

a) in materia di piani di riequilibrio degli enti territoriali e ammissione al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita’ finanziaria degli enti locali;

b) in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall’ISTAT;

c) in materia di certificazione dei costi dell’accordo di lavoro presso le fondazioni lirico-sinfoniche;

d) in materia di rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli regionali;

e) nelle materie di contabilita’ pubblica, nel caso di impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo;

f) nelle materie ulteriori, ad esse attribuite dalla legge.

7. Il collegio delle sezioni riunite in speciale composizione e’ composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, in pari numero tra i consiglieri componenti il collegio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale e in sede di controllo individuati, sulla base di criteri predeterminati, sentito il consiglio di presidenza e tenendo conto del principio di rotazione con decreto presidenziale all’inizio di ogni anno.

Art. 11

Sezioni riunite

1. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, quali articolazione interna della medesima Corte in sede d’appello, sono l’organo che assicura l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione delle norme di contabilità pubblica e nelle altre materie sottoposte alla giurisdizione contabile.

2. Esse sono presiedute dal Presidente della Corte dei conti o da uno dei presidenti di sezione di coordinamento. Ad esse è assegnato un numero di magistrati determinato all’inizio di ogni anno dal Presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza.

3. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferiti dalle sezioni giurisdizionali d’appello, dal Presidente della Corte dei conti, ovvero a richiesta del procuratore generale.

4. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale decidono altresì sui regolamenti di competenza avverso le ordinanze che, pronunciando sulla competenza, non decidono il merito del giudizio e avverso i provvedimenti che dichiarino la sospensione del processo.

5. Il collegio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale è composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, individuati all’inizio di ogni anno, preferibilmente tra quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali di appello, sulla base di criteri predeterminati, mediante interpello.

6. Le sezioni riunite in speciale composizione, nell’esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, decidono in unico grado sui giudizi:

a) in materia di piani di riequilibrio degli enti territoriali e ammissione al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali;

b) in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall’ISTAT;

c) in materia di certificazione dei costi dell’accordo di lavoro presso le fondazioni lirico-sinfoniche;

d) in materia di rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli regionali;

e) nelle materie di contabilità pubblica, nel caso di impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo;

f) nelle materie ulteriori, ad esse attribuite dalla legge.

7. Il collegio delle sezioni riunite in speciale composizione è composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, in pari numero tra quelli assegnati alle sezioni giurisdizionali e quelli assegnati alle sezioni di controllo, centrali e regionali, individuati sulla base di criteri predeterminati, mediante interpello.

Art. 12

(Ufficio del pubblico ministero)

1. Le funzioni del pubblico ministero innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali sono esercitate dal procuratore regionale o da altro magistrato assegnato all’ufficio.

2. Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite e alle sezioni giurisdizionali d’appello della Corte dei conti sono esercitate dal procuratore generale o da altro magistrato assegnato all’ufficio.

3. Il procuratore generale coordina, anche dirimendo eventuali conflitti di competenza, l’attivita’ dei procuratori regionali e questi ultimi quella dei magistrati assegnati ai loro uffici.

Art. 12

Ufficio del pubblico ministero

1. Le funzioni del pubblico ministero innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali sono esercitate dal procuratore regionale o da altro magistrato assegnato all’ufficio.

1-bis. Le funzioni di procuratore regionale comportano l’esercizio di funzioni direttive e sono conferite esclusivamente ai magistrati che hanno conseguito la qualifica di presidente di sezione.

2. Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite e alle sezioni giurisdizionali d’appello della Corte dei conti sono esercitate dal procuratore generale o da altro magistrato assegnato all’ufficio.

3. Il procuratore generale coordina, anche dirimendo eventuali conflitti di competenza, l’attività dei procuratori regionali e questi ultimi quella dei magistrati assegnati ai loro uffici.

Art. 17

(Decisione su questioni di giurisdizione)

1. Il giudice contabile, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice che ne è fornito.

2. Quando la giurisdizione e’ declinata dal giudice contabile in favore di altro giudice, o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo e’ riassunto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione del passaggio in giudicato della sentenza.

3. Quando il giudizio e’ tempestivamente riproposto davanti al giudice contabile, quest’ultimo, alla prima udienza, puo’ sollevare anche d’ufficio il conflitto di giurisdizione.

4. Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, attribuiscono quest’ultima al giudice contabile, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il giudizio e’ riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite.

5. Nei giudizi riproposti, il giudice, con riguardo alle preclusioni e decadenze intervenute, puo’ concedere la rimessione in termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti.

6. Nel giudizio riproposto davanti al giudice contabile, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.

7. Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione.

8. Nei giudizi di responsabilità patrimoniale amministrativa di danno, quando la giurisdizione è declinata dal giudice contabile, ovvero quando le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, statuiscono il difetto di giurisdizione del giudice contabile, l’amministrazione danneggiata ripropone la causa dinanzi al giudice che e’ munito di giurisdizione entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Nel giudizio riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.

Art. 17

Decisione su questioni di giurisdizione

1. Il giudice contabile, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice che ne è fornito.

2. Quando la giurisdizione è declinata dal giudice contabile in favore di altro giudice, o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda la medesima è riproposta innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

3. Quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice contabile, quest’ultimo, alla prima udienza, può sollevare anche d’ufficio il conflitto di giurisdizione.

4. Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, attribuiscono quest’ultima al giudice contabile, se il giudizio è riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite e ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se proposta fin dall’instaurazione del primo giudizio.

5. Nei giudizi riproposti, il giudice, con riguardo alle preclusioni e decadenze intervenute, può concedere la rimessione in termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti.

6. Nel giudizio riproposto davanti al giudice contabile, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.

7. Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Nel caso di difetto di giurisdizione del giudice contabile, per la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare su ricorso della parte interessata si applica la disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 78. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione.

8. Nei giudizi di responsabilità amministrativa per danno all’erario, quando la giurisdizione è declinata dal giudice contabile, ovvero quando le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, statuiscono il difetto di giurisdizione del giudice contabile, l’amministrazione danneggiata ripropone la causa dinanzi al giudice che è munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della provincia. Nel giudizio riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.

8-bis. Nei giudizi nei quali si controverte su una pretesa per danno all’erario, quando la giurisdizione è declinata in favore del giudice contabile, i soggetti indicati dall’articolo 52, comma 1, trasmettono la relativa sentenza senza ritardo, e comunque entro un mese dalla pubblicazione, al procuratore regionale della Corte dei conti. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 52, comma 6.

8-ter. Fuori dai casi di cui al comma 2, se il pubblico ministero notifica l’invito a dedurre di cui all’articolo 67 entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia e ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono comunque fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda.

Art. 18

(Competenza territoriale)

1. Sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale territorialmente competente:

a) i giudizi di conto e di responsabilita’ e i giudizi a istanza di parte in materia di contabilita’ pubblica riguardanti i tesorieri e gli altri agenti contabili, gli amministratori, i funzionari e gli agenti della regione, delle citta’ metropolitane, delle province, dei comuni e degli altri enti locali nonche’ degli enti regionali;

b) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte riguardanti gli agenti contabili, gli amministratori, i funzionari, gli impiegati e gli agenti di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici aventi sede o uffici nella regione, quando l’attivita’ di gestione di beni pubblici si sia svolta nell’ambito del territorio regionale, ovvero il fatto dannoso si sia verificato nel territorio della regione; quando il danno e’ conseguenza di una pluralita’ di condotte poste in essere in piu’ ambiti regionali la sezione giurisdizionale competente si individua in ragione del luogo della condotta causalmente prevalente;

c) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennita’ civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge, quando il ricorrente, all’atto della presentazione del ricorso o dell’istanza, abbia la residenza anagrafica in un comune della regione;

d) altri giudizi interessanti la regione in materia contabile e pensionistica, attribuiti dalla legge alla giurisdizione della Corte dei conti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) e all’articolo 19, si applicano anche ai giudizi relativi all’applicazione di sanzioni pecuniarie.

3. La competenza territoriale relativa alle istruttorie e ai giudizi contabili di qualsiasi natura, nei quali un magistrato della Corte dei conti assume comunque la qualita’ di parte, che a norma del comma 1 sarebbe attribuita alla sezione giurisdizionale nell’ambito della cui competenza territoriale il magistrato esercita le proprie funzioni, o le esercitava al momento dei fatti o della domanda, e’ attribuita alla sezione giurisdizionale che ha sede nel capoluogo di regione determinato in base alla tabella A allegata al presente codice.

4. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato della Corte dei conti assume la qualita’ di parte in un giudizio contabile sono di competenza della sezione giurisdizionale territoriale individuata a norma del comma 3.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), in presenza di una pluralita’ di condotte poste in essere in piu’ ambiti regionali, il criterio della individuazione della sezione giurisdizionale competente e’ quello della condotta causalmente prevalente.

Art. 18

Competenza territoriale

 

1. Sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale territorialmente competente:

a) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte in materia di contabilità pubblica riguardanti i tesorieri e gli altri agenti contabili, gli amministratori, i funzionari e gli agenti della regione, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli altri enti locali nonché degli enti regionali;

b) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte riguardanti gli agenti contabili, gli amministratori, i funzionari, gli impiegati e gli agenti di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici aventi sede o uffici nella regione, quando l’attività di gestione di beni pubblici si sia svolta nell’ambito del territorio regionale, ovvero il fatto dannoso si sia verificato nel territorio della regione; quando il danno e’ conseguenza di una pluralita’ di condotte poste in essere in piu’ ambiti regionali la sezione giurisdizionale competente si individua in ragione del luogo della condotta causalmente prevalente;

c) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge, quando il ricorrente, all’atto della presentazione del ricorso o dell’istanza, abbia la residenza anagrafica in un comune della regione;

d) altri giudizi interessanti la regione in materia contabile e pensionistica, attribuiti dalla legge alla giurisdizione della Corte dei conti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) e all’articolo 19, si applicano anche ai giudizi relativi all’applicazione di sanzioni pecuniarie.

3. La competenza territoriale relativa alle istruttorie e ai giudizi contabili di qualsiasi natura, nei quali un magistrato della Corte dei conti assume comunque la qualità di parte, che a norma del comma 1 sarebbe attribuita alla sezione giurisdizionale nell’ambito della cui competenza territoriale il magistrato esercita le proprie funzioni, o le esercitava al momento dei fatti o della domanda, è attribuita alla sezione giurisdizionale che ha sede nel capoluogo di regione determinato in base alla tabella A allegata al presente codice.

4. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato della Corte dei conti assume la qualità di parte in un giudizio contabile sono di competenza della sezione giurisdizionale territoriale individuata a norma del comma 3.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), in presenza di una pluralità di condotte poste in essere in più ambiti regionali, il criterio della individuazione della sezione giurisdizionale competente è quello della condotta causalmente prevalente.

 

Art. 20

(Rilievo dell’incompetenza)

1. Il difetto di competenza, salvo quanto previsto dall’articolo 151, comma 2, e’ rilevato d’ufficio finche’ la causa non e’ decisa, ovvero puo’ essere eccepito dalla parte, entro il termine assegnato per il deposito della comparsa di costituzione e risposta. Nei giudizi di impugnazione, esso e’ rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che abbia statuito sulla competenza.

2. Il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla eventuale richiesta di misure cautelari.

3. Il giudice, se dichiara la propria incompetenza, indica con ordinanza il giudice ritenuto territorialmente competente. Quando la causa e’ riassunta nei termini di cui all’articolo 118 davanti al giudice indicato, questo, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il regolamento di competenza.

4. In pendenza del regolamento di competenza, la richiesta di eventuali misure cautelari si propone al giudice territoriale indicato come competente nell’ordinanza di cui al comma 3, che decide in ogni caso; si applica l’articolo 17, comma 7, con riferimento al giudice dichiarato competente

Art. 20

Rilievo dell’incompetenza

1. Il difetto di competenza, salvo quanto previsto dall’articolo 151, comma 2, è rilevato d’ufficio finché la causa non è decisa in primo grado, ovvero può essere eccepito dalla parte, entro il termine assegnato per il deposito della comparsa di costituzione e risposta. Nei giudizi di impugnazione, esso è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che abbia statuito sulla competenza.

2. Il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla eventuale richiesta di misure cautelari.

3. Il giudice, se dichiara la propria incompetenza, indica con ordinanza il giudice ritenuto competente. Quando la causa è riassunta nei termini di cui all’articolo 118 davanti al giudice indicato se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il regolamento di competenza alle sezioni riunite.

4. In pendenza del regolamento di competenza, la richiesta di eventuali misure cautelari si propone al giudice indicato come competente nell’ordinanza di cui al comma 3, che decide in ogni caso; esse perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di competenza del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice competente.

Art. 21

(Astensione)

1. Al giudice contabile e al pubblico ministero si applicano le cause e le modalita’ di astensione previste dall’articolo 51 del codice di procedura civile. L’astensione non ha effetto sugli atti anteriori.

Art. 21

Astensione

1. Al giudice contabile si applicano le cause e le modalità di astensione previste dall’articolo 51 del codice di procedura civile. L’astensione non ha effetto sugli atti anteriori.

Art. 22

(Ricusazione)

1. Al giudice contabile si applicano le cause di ricusazione previste dall’articolo 52 del codice di procedura civile.

2. La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima dell’udienza, con ricorso, quando sono noti i magistrati che prendono parte all’udienza; in caso contrario puo’ proporsi oralmente prima della discussione.

3. Il ricorso indica i motivi specifici e i mezzi di prova ed e’ sottoscritto dalla parte o dal difensore.

4. La decisione e’ pronunciata, previa sostituzione del giudice ricusato che deve essere udito, con ordinanza non impugnabile, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, assunte, quando occorre, le prove offerte.

5. Il giudice chiamato a decidere sulla ricusazione non e’ ricusabile.

6. Sulla ricusazione decide il presidente della sezione, se e’ ricusato il giudice monocratico; decide il collegio se e’ ricusato uno dei componenti del collegio.

7. Il giudice, con l’ordinanza che definisce il ricorso per ricusazione, provvede sulle spese e puo’ condannare la parte che l’ha proposta ad una sanzione pecuniaria non superiore a 250 euro.

8. In caso di manifesta inammissibilita’ o infondatezza, la sanzione pecuniaria e’ stabilita tra un minimo di 500 e un massimo di 1.500 euro

Art. 22

Ricusazione

1. Al giudice contabile si applicano le cause di ricusazione previste dall’articolo 52 del codice di procedura civile.

2. La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima dell’udienza, con ricorso, quando sono noti i magistrati che prendono parte all’udienza; in caso contrario può proporsi oralmente prima della discussione.

3. Il ricorso indica i motivi specifici e i mezzi di prova ed è sottoscritto dalla parte o dal difensore.

4. La decisione è pronunciata in Camera di consiglio, previa sostituzione del giudice nei cui confronti sia stata proposta la ricusazione che deve essere udito, con ordinanza non impugnabile, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, assunte, quando occorre, le prove offerte.

5. Il giudice chiamato a decidere sulla ricusazione non è ricusabile.

6. Sulla ricusazione decide il presidente della sezione, se è ricusato il giudice monocratico; sulla ricusazione del presidente di una sezione giurisdizionale di primo o di secondo grado decide il collegio di una delle sezioni centrali o della sezione di appello siciliana, secondo criteri predeterminati all’inizio di ciascun anno dal Presidente della Corte dei conti; decide il collegio se è ricusato uno dei componenti del collegio.

7. Il giudice, con l’ordinanza che definisce il ricorso per ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l’ha proposta ad una sanzione pecuniaria non superiore a 250 euro.

8. In caso di manifesta inammissibilità o infondatezza, la sanzione pecuniaria è stabilita tra un minimo di 500 e un massimo di 1.500 euro.

Art. 25

(Commissario ad acta)

1. Per l’esecuzione delle decisioni in materia pensionistica, in caso di inadempimento dell’amministrazione, il giudice contabile puo’ nominare un commissario ad acta.

Art. 25

Commissario ad acta

1. Per l’esecuzione delle decisioni in materia pensionistica, in caso di inadempimento dell’amministrazione, il giudice contabile può nominare un commissario ad acta.

1-bis. Nei giudizi di conto, il collegio può nominare un commissario ad acta in ipotesi di inadempimento dell’amministrazione a fornire i documenti o gli elementi di giudizio necessari al fine di decidere, stabilendone il compenso.

Art. 28

(Patrocinio)

1. Nei giudizi davanti alla Corte dei conti e’ obbligatorio il patrocinio di un avvocato, ove non diversamente previsto dalla legge.

2. Per i giudizi dinanzi alle sezioni di appello e alle sezioni riunite e’ obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Nei ricorsi, negli appelli e nelle comparse di risposta deve essere fatta elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede il giudice adito, ovvero indicato un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale effettuare le comunicazione e le notificazioni; in mancanza, l’elezione si presume fatta presso la segreteria del giudice adito.

3. L’avvocato puo’ compiere e ricevere, nell’interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.

4. In ogni caso non puo’ compiere atti che importano disposizione del diritto controverso, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.

5. La procura puo’ essere sempre revocata e l’avvocato puo’ sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra parte, finche’ non sia avvenuta la sostituzione dell’avvocato.

6. La parte puo’ farsi assistere da uno o piu’ avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.

7. La parte o la persona che la rappresenta, quando ha la qualita’ necessaria per esercitare l’ufficio di avvocato con procura presso il giudice adito, puo’ stare in giudizio senza il ministero di altro difensore

Art. 28

Patrocinio

1. Nei giudizi davanti alla Corte dei conti è obbligatorio il patrocinio di un avvocato, ove non diversamente previsto dalla legge.

2. Per i giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali di appello e alle sezioni riunite è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Nei ricorsi, negli appelli e nelle comparse di costituzione e risposta deve essere fatta elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito, ovvero indicato un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale effettuare le comunicazioni e le notificazioni; in mancanza, la parte si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del giudice adito.

3. L’avvocato può compiere e ricevere, nell’interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.

4. In ogni caso non può compiere atti che importano disposizione del diritto controverso, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.

5. La procura può essere sempre revocata e l’avvocato può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra parte, finché non sia avvenuta la sostituzione dell’avvocato.

6. La parte può farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.

7. La parte o la persona che la rappresenta, quando ha la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di avvocato con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore

Art. 29

(Procura alle liti)

1. Per la procura alle liti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 83 e 182 del codice di procedura civile.

Art. 29

Procura alle liti

1. Per la procura alle liti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 83 e 182 del codice di procedura civile.

1-bis. La procura alle liti, contenente comunque l’elezione di domicilio, nella fase preprocessuale si rilascia in calce o a margine dell’invito o delle deduzioni di cui al comma 1 dell’articolo 67 e ha effetto anche per la fase del giudizio instaurato con atto di citazione di cui all’articolo 86.

Art. 36

Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso e il precetto indicano il giudice adito, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l’istanza; l’originale e le copie da notificare, sono sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica certificata.

2. La procura al difensore dell’attore puo’ essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purche’ anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

3. La disposizione del comma 2 non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale

Art. 36

Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso e la comparsa indicano il giudice adito, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l’istanza; l’originale è sottoscritto dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica certificata.

2. La procura al difensore dell’attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

3. La disposizione del comma 2 non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale.

Art. 37

(Contenuto del processo verbale)

1. Il processo verbale deve contenere l’indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attivita’ svolte e delle rilevazioni fatte, nonche’ le dichiarazioni ricevute.

2. Il processo verbale e’ sottoscritto dal segretario e dal presidente. Se vi sono altri intervenuti, il segretario, quando la legge non dispone altrimenti, da’ loro lettura del processo verbale.

Art. 37

Contenuto del processo verbale

1. Il processo verbale deve contenere l’indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte, nonché le dichiarazioni ricevute.

2. Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l’udienza e dal segretario. Se vi sono altri intervenuti, il segretario, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale.

Art. 39

(Contenuto della sentenza)

1. Le sentenze della Corte dei conti sono pronunciate “In nome del popolo italiano”.

2. Esse, definitive o non definitive, devono contenere:

a) l’indicazione del giudice che ha pronunciato;

b) il nome e cognome delle parti e dei difensori quando nominati;

c) la concisa esposizione delle conclusioni del pubblico ministero e delle parti;

d) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui si intende conformare;

e) il dispositivo;

f) la data della pronuncia;

g) la sottoscrizione del presidente del collegio e dell’estensore.

3. La decisione e’ nulla se mancano le indicazioni di cui alle lettere e) e g),del comma 2, nonche’ se mancano, e non risultano dal verbale di udienza, le indicazioni di cui alle lettere a), b), d) ed f) del comma 2 e l’indicazione che e’ stato sentito il pubblico ministero.

4. Qualora, dopo la pronuncia della sentenza, si verifichi l’impossibilita’ assoluta a firmarla da parte di alcuna delle persone che debbono sottoscriverla, alla firma mancante si supplisce con dichiarazione apposta in calce alla sentenza, firmata dal presidente del collegio o, in mancanza di questi, dal magistrato con maggiore anzianita’ nel ruolo

Art. 39

Contenuto della sentenza

1. Le sentenze della Corte dei conti sono pronunciate “In nome del popolo italiano” e recano l’intestazione “Repubblica italiana”.

2. Esse, definitive o non definitive, devono contenere:

a) l’indicazione del giudice che ha pronunciato;

b) il nome e cognome delle parti e dei difensori quando nominati;

c) la concisa esposizione delle conclusioni del pubblico ministero e delle parti;

d) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui si intende conformare;

e) il dispositivo;

f) la data della pronuncia;

g) la sottoscrizione del presidente del collegio e dell’estensore o del giudice monocratico.

3. La decisione è nulla se mancano gli elementi di cui alle lettere e) e g) del comma 2, nonché se mancano, e non risultano dal verbale di udienza, gli elementi di cui alle lettere a), b), d) e f) del comma 2 e l’indicazione che è stato sentito il pubblico ministero.

4. Se, dopo la pronuncia della sentenza, il presidente non la può sottoscrivere per morte o altro impedimento, essa è sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento; se l’estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento, è sufficiente la sottoscrizione del presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento.

Art. 42

(Notificazioni e comunicazioni)

1. Le notificazioni e le comunicazioni degli atti del processo contabile, comprese quelle effettuate nel corso del procedimento, sono disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile e contabile, ove non previsto diversamente dal presente codice. Il Presidente della sezione puo’ autorizzare, su motivata richiesta del pubblico ministero, la notifica a mezzo delle forza di polizia

Art. 42

Notificazioni e comunicazioni

1. Le notificazioni e le comunicazioni degli atti del processo contabile, comprese quelle effettuate nel corso del procedimento, sono disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile e contabile, ove non previsto diversamente dal presente codice. Il Presidente della sezione può autorizzare, su motivata richiesta del pubblico ministero, la notifica a mezzo delle forze di polizia.

Art. 43

(Termini e preclusioni)

1. I termini per il compimento degli atti del processo contabile sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice, anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.

2. I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.

3. I termini stabiliti per la proposizione di gravami sono perentori; le decadenze hanno luogo di diritto e devono essere pronunciate d’ufficio.

4. Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare, o prorogare anche d’ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.

5. I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno in base ad accordo tra le parti.

6. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini; il giudice provvede ai sensi dell’articolo 93, commi 11 e 12.

7. Per il computo dei termini si applicano le disposizioni dell’articolo 155 del codice di procedura civile.

Art. 43

Termini e preclusioni

1. I termini per il compimento degli atti del processo contabile sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice, anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.

2. I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.

3. I termini stabiliti per la proposizione di gravami sono perentori; le decadenze hanno luogo di diritto e devono essere pronunciate d’ufficio.

4. Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare, o prorogare anche d’ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.

5. I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno in base ad accordo tra le parti.

6. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini; il giudice provvede ai sensi dell’articolo 93, commi 12 e 13.

7. Per il computo dei termini si applicano le disposizioni dell’articolo 155 del codice di procedura civile.

Art. 50

(Pronuncia sulla nullità)

1. Il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende.

2. Se la nullità degli atti del processo è imputabile al segretario, all’ufficiale giudiziario o alle parti il giudice, con il provvedimento con il quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico della parte che ha dato luogo alla nullità.

Art. 50

Pronuncia sulla nullità

1. Il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende.

2. Se la nullità degli atti del processo è imputabile al segretario, all’ufficiale giudiziario o alle parti il giudice, con il provvedimento con il quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico del responsabile.

Art. 51

(Notizia di danno erariale)

1. Il pubblico ministero inizia l’attività istruttoria, ai fini dell’adozione delle determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione erariale, sulla base di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge.

2. La notizia di danno, comunque acquisita, è specifica e concreta quando consiste in informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati.

3. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

4. Se la nullità di cui al comma 3 è fatta valere con istanza proposta prima della pendenza del giudizio, la sezione decide, in camera di consiglio, entro il termine di trenta giorni dal deposito dell’istanza e sentite le parti, con sentenza.

5. Diversamente, la sezione decide sull’eccezione di nullità con la sentenza che definisce il giudizio di primo grado.

6. La nullità per violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell’azione per danno all’immagine è rilevabile anche d’ufficio.

7. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché’ degli organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse, è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché’ promuova l’eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall’articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

Art. 51

Notizia di danno erariale

1. Il pubblico ministero inizia l’attività istruttoria, ai fini dell’adozione delle determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione erariale, sulla base di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge.

2. La notizia di danno, comunque acquisita, è specifica e concreta quando consiste in informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati.

3. Qualsiasi atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chi vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

4. Se la nullità di cui al comma 3 è fatta valere con istanza proposta prima della pendenza del giudizio, sono comunque tenute riservate le generalità del denunciante. La sezione decide, in camera di consiglio, entro il termine di trenta giorni dal deposito dell’istanza e sentite le parti, con sentenza.

5. Diversamente, la sezione decide sull’eccezione di nullità con la sentenza che definisce il giudizio di primo grado.

6. La nullità per violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell’azione per danno all’immagine è rilevabile anche d’ufficio.

7. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse, è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l’eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall’articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 52

(Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione)

1. Ferme restando le disposizioni delle singole leggi di settore in materia di denuncia di danno erariale, i responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni, comunque denominate, ovvero i dirigenti o responsabili di servizi, in relazione al settore cui sono preposti, che nell’esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti che possono dare luogo a responsabilità erariali, devono presentarne tempestiva denuncia alla procura della Corte dei conti territorialmente competente. Le generalità del pubblico dipendente denunziante sono tenute riservate.

2. Gli organi di controllo e di revisione delle pubbliche amministrazioni, nonché’ i dipendenti incaricati di funzioni ispettive, ciascuno secondo le singole leggi di settore, sono tenuti a fare immediata denuncia di danno direttamente al procuratore regionale competente, informandone i responsabili delle strutture di vertice delle amministrazioni interessate.

3. L’obbligo di denuncia riguarda anche i fatti dai quali, a norma di legge, può derivare l’applicazione, da parte delle sezioni giurisdizionali territoriali, di sanzioni pecuniarie.

4. I magistrati della Corte dei conti assegnati alle sezioni e agli uffici di controllo segnalano alle competenti procure regionali i fatti dai quali possano derivare responsabilità erariali che emergano nell’esercizio delle loro funzioni.

5. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

6. Resta fermo l’obbligo per la pubblica amministrazione denunciante di porre in essere tutte le iniziative necessarie a evitare l’aggravamento del danno, intervenendo ove possibile in via di autotutela o comunque adottando gli atti amministrativi necessari a evitare la continuazione dell’illecito e a determinarne la cessazione.

Art. 52

Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione

1. Ferme restando le disposizioni delle singole leggi di settore in materia di denuncia di danno erariale, i responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni, comunque denominate, ovvero i dirigenti o responsabili di servizi, in relazione al settore cui sono preposti, che nell’esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti che possono dare luogo a responsabilità erariali, devono presentarne tempestiva denuncia alla procura della Corte dei conti territorialmente competente. Le generalità del pubblico dipendente denunziante sono tenute riservate; sono comunque riservate le generalità dei soggetti pubblici o privati che segnalano al procuratore regionale eventi di danno, anche se non sottoposti all’obbligo di cui al presente comma.

2. Gli organi di controllo e di revisione delle pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti incaricati di funzioni ispettive, ciascuno secondo la normativa di settore, nonché gli incaricati della liquidazione di società a partecipare pubblica, sono tenuti a fare immediata denuncia di danno direttamente al procuratore regionale competente, informandone i responsabili delle strutture di vertice delle amministrazioni interessate.

3. L’obbligo di denuncia riguarda anche i fatti dai quali, a norma di legge, può derivare l’applicazione, da parte delle sezioni giurisdizionali territoriali, di sanzioni pecuniarie.

4. I magistrati della Corte dei conti assegnati alle sezioni e agli uffici di controllo segnalano alle competenti procure regionali i fatti dai quali possano derivare responsabilità erariali che emergano nell’esercizio delle loro funzioni.

5. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

6. Resta fermo l’obbligo per la pubblica amministrazione denunciante di porre in essere tutte le iniziative necessarie a evitare l’aggravamento del danno, intervenendo ove possibile in via di autotutela o comunque adottando gli atti amministrativi necessari a evitare la continuazione dell’illecito e a determinarne la cessazione.

Art. 54

(Apertura del procedimento istruttorio)

1. Il procuratore regionale, a seguito di notizia di danno, comunque acquisita, ove non ritenga di provvedere alla sua immediata archiviazione per difetto dei requisiti di specificità e concretezza o per manifesta infondatezza, dispone l’apertura di un procedimento istruttorio ed assegna, secondo criteri oggettivi e predeterminati, la trattazione del relativo fascicolo

Art. 54

Apertura del procedimento istruttorio

1. Il procuratore regionale, a seguito di notizia di danno, comunque acquisita, ove non ritenga di provvedere alla sua immediata archiviazione per difetto dei requisiti di specificità e concretezza o per manifesta infondatezza, dispone l’apertura di un procedimento istruttorio ed assegna, secondo criteri oggettivi e predeterminati, la trattazione del relativo fascicolo.

1-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 57, il procuratore regionale non comunica al soggetto denunciante le proprie determinazioni in ordine all’eventuale apertura del procedimento istruttorio.

Art. 54-bis

Astensione e sostituzione del pubblico ministero contabile

1. Ai magistrati del pubblico ministero si applicano le disposizioni del presente codice relative all’astensione dei giudici, ma non quelle relative alla ricusazione.

2. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell’ambito degli uffici di rispettiva competenza, il procuratore regionale ed il procuratore generale, il quale è competente anche in ipotesi di astensione del procuratore regionale.

3. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il magistrato del pubblico ministero astenuto è sostituito con un altro magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio ovvero indicato dal procuratore generale nell’ipotesi di astensione di un procuratore regionale.

Art. 56

(Deleghe istruttorie)

1. Il pubblico ministero può, motivatamente, svolgere attività istruttoria direttamente, ovvero può delegare gli adempimenti istruttori alla Guardia di Finanza o ad altre Forze di polizia, anche locale, agli uffici territoriali del Governo e, in casi eccezionali e motivati, salvo quanto disposto dall’articolo 61, comma 7, ai dirigenti o funzionari di qualsiasi pubblica amministrazione individuati in base a criteri di professionalità e territorialità; può, altresì, avvalersi di consulenti tecnici.

Art. 56

Deleghe istruttorie

1. Il pubblico ministero può svolgere attività istruttoria direttamente, ovvero può delegare gli adempimenti istruttori alla Guardia di Finanza o ad altre Forze di polizia, anche locale, agli uffici territoriali del Governo, nonché, per specifiche esigenze, ai dirigenti o funzionari di qualsiasi pubblica amministrazione individuati in base a criteri di professionalità e, ove possibile, di territorialità; può, altresì, avvalersi di consulenti tecnici.

Art. 58

(Richieste di documenti e informazioni)

1. Il pubblico ministero puo’ chiedere alla autorita’ giudiziaria l’invio degli atti e dei documenti da essa detenuti. Gli atti e i documenti restano coperti da segreto investigativo, anche nei confronti dei destinatari di richieste istruttorie del pubblico ministero contabile, salvo nulla osta del pubblico ministero penale.

2. Il pubblico ministero dispone, con decreto motivato contenente anche i termini e le modalità di trasmissione, che le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici ovvero gli enti a prevalente partecipazione pubblica, nonché’ i soggetti con essi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici, provvedono ad inviare atti e documenti da essi detenuti in originale o in copia autentica, nonché’ informazioni, notizie e relazioni documentate.

Art. 58

Richieste di documenti e informazioni

1. Il pubblico ministero può chiedere alla autorità giudiziaria l’invio degli atti e dei documenti da essa detenuti. Gli atti e i documenti restano coperti da segreto investigativo, anche nei confronti dei destinatari di richieste istruttorie del pubblico ministero contabile, salvo nulla osta del pubblico ministero penale.

2. Il pubblico ministero dispone, con decreto motivato contenente anche i termini e le modalità di trasmissione, che le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici ovvero gli enti a prevalente partecipazione pubblica, nonché i soggetti con essi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici, provvedono ad inviare atti e documenti da essi detenuti in originale o in copia autentica, nonché informazioni, notizie e relazioni documentate.

2-bis. Il pubblico ministero può accedere, anche mediante collegamento telematico diretto, alla sezione dell’anagrafe tributaria di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

Art. 59

(Esibizione di documenti)

1. Il pubblico ministero può, con decreto motivato, disporre l’esibizione di atti e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui all’articolo 58, comma 2, ai fini della loro presa visione, dell’estrazione di copia o del loro eventuale sequestro. Si applicano gli articoli 256, 256-bis e 256-ter del codice di procedura penale.

2. I soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 56, provvedono ad acquisire gli atti e la documentazione contestualmente alla notificazione del decreto d’esibizione al titolare dell’ufficio che li detiene; in caso di giustificati motivi, la consegna puo’ essere differita, previa autorizzazione, anche orale, del pubblico ministero contabile.

3. In caso di mancata esibizione, il pubblico ministero dispone, con decreto reclamabile ai sensi dell’articolo 62, il sequestro degli atti non esibiti.

4. Gli atti e i documenti pubblicati su siti Internet delle pubbliche amministrazioni sono acquisiti mediante accesso ai medesimi siti.

Art. 59

Esibizione di documenti

1. Il pubblico ministero può, con decreto motivato, disporre l’esibizione di atti e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui all’articolo 58, comma 2, ai fini della loro presa visione, dell’estrazione di copia o del loro eventuale sequestro. Si applicano gli articoli 256, 256-bis e 256-ter del codice di procedura penale.

2. I soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 56, provvedono ad acquisire gli atti e la documentazione contestualmente alla notificazione del decreto d’esibizione al titolare dell’ufficio che li detiene; in caso di giustificati motivi, la consegna può essere differita, previa autorizzazione, anche orale, del pubblico ministero contabile.

3. In caso di mancata esibizione, il pubblico ministero dispone, con decreto reclamabile ai sensi dell’articolo 62, il sequestro degli atti e dei documenti non esibiti.

4. Gli atti e i documenti pubblicati su siti Internet delle pubbliche amministrazioni sono acquisiti mediante accesso ai medesimi siti.

Art. 60

(Audizioni personali)

1. Il pubblico ministero può disporre con decreto motivato l’audizione di soggetti informati, al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione delle personali responsabilità.

2. Il decreto è notificato unitamente all’invito a presentarsi nel luogo in cui sarà esperita l’audizione personale, con l’avvertenza della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Si applica l’articolo 249 del codice di procedura civile.

3. Le audizioni personali sono sempre verbalizzate a cura di un funzionario della Corte dei conti o di un appartenente agli organi di cui al comma 1 dell’articolo 56.

4. Il soggetto sottoposto ad audizione ha l’obbligo di presentarsi al pubblico ministero o all’organo delegato e di riferire sui fatti e di rispondere alle domande che gli sono rivolte. Egli non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità; in tal caso, deve essere avvertito che se intende rispondere ha facoltà di essere assistito da un difensore di fiducia, la cui assenza impedisce la prosecuzione dell’audizione che è rinviata a nuova data.

5. Ai soggetti che non aderiscono senza giustificato motivo alla convocazione del pubblico ministero e’ applicata una sanzione pecuniaria inflitta dalla sezione su richiesta del pubblico ministero non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro.

Art. 60

Audizioni personali di soggetti informati

1. Il pubblico ministero può disporre o delegare con decreto motivato l’individuazione e l’audizione di soggetti informati, al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla emersione delle personali responsabilità.

2. Il decreto è notificato unitamente all’invito a presentarsi nel luogo in cui sarà esperita l’audizione personale, con l’avvertenza della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Si applica l’articolo 249 del codice di procedura civile.

3. Le audizioni personali sono sempre verbalizzate a cura di un funzionario della Corte dei conti o di un appartenente agli organi di cui al comma 1 dell’articolo 56.

4. Il soggetto sottoposto ad audizione ha l’obbligo di presentarsi al pubblico ministero o all’organo delegato e di riferire sui fatti e di rispondere alle domande che gli sono rivolte. Egli non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità; in tal caso, deve essere avvertito che se intende rispondere ha facoltà di essere assistito da un difensore di fiducia, la cui assenza impedisce la prosecuzione dell’audizione che è rinviata a nuova data.

5. Ai soggetti che non aderiscono senza giustificato motivo alla convocazione del pubblico ministero è applicata una sanzione pecuniaria inflitta dalla sezione su richiesta del pubblico ministero non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro.

Art. 62

(Sequestro documentale)

1. Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre il sequestro di atti o documenti necessari all’accertamento dei fatti, anche su supporto informatico, nei limiti previsti dagli articoli 58, comma 1, e 59, presso i soggetti di cui all’articolo 58, comma 2, qualora vi sia pericolo per l’acquisizione o per la genuinità e integrità degli stessi.

2. Copia del decreto motivato è consegnata al responsabile dell’ufficio o al soggetto che ha l’attuale disponibilità della documentazione oggetto di sequestro, se presenti. Alle operazioni ha facoltà di assistere, ove presente, senza diritto di essere avvisato, il responsabile dell’area legale dei soggetti presso i quali si compie il sequestro, purché’ prontamente reperibile.

3. Per lo svolgimento delle operazioni di cui al presente articolo, il pubblico ministero si avvale della Guardia di Finanza, ovvero di altre Forze di polizia, anche locale, che ricercano e acquisiscono immediatamente gli atti o documenti da sequestrare, e redigono processo verbale delle operazioni compiute. Copia del verbale e copia dei documenti sequestrati sono consegnati ai soggetti di cui al comma 2, se presenti. Qualora, in ragione del volume degli atti, non sia possibile la contestuale consegna dei documenti sequestrati, questa avviene in un momento successivo, su richiesta della pubblica amministrazione.

4. In caso di delega, quando sono oggetto di sequestro lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, tali documenti devono essere consegnati al pubblico ministero senza aprirli o alterarli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.

5. I documenti sequestrati sono affidati in custodia alla segreteria della procura regionale, ovvero ad altro soggetto se la custodia deve avvenire in luogo diverso e con le modalita’ determinate dal pubblico ministero. All’atto della consegna, il custode e’ avvertito dell’obbligo di conservare le cose e tenerle a disposizione del pubblico ministero, nonche’ delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia.

6. Cessate le esigenze sottese al provvedimento di sequestro, anche su istanza dell’amministrazione interessata, il pubblico ministero dispone il dissequestro della documentazione, restituendola all’amministrazione.

7. Contro il decreto del pubblico ministero, chi ha interesse può proporre reclamo con ricorso alla sezione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla consegna del decreto.

8. La sezione decide in camera di consiglio, entro dieci giorni dal deposito del reclamo, con ordinanza non impugnabile; della camera di consiglio è dato avviso alle parti almeno tre giorni prima, affinché’ possano parteciparvi svolgendo difese orali. Quando l’atto o il documento sequestrato risulta manifestamente estraneo all’oggetto dell’istruttoria, la sezione annulla, in tutto o in parte, il decreto e dispone l’immediato dissequestro degli atti e documenti.

Art. 62

Sequestro documentale

1. Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre il sequestro di atti o documenti necessari all’accertamento dei fatti, anche su supporto informatico, nei limiti previsti dagli articoli 58, comma 1, e 59, presso i soggetti di cui all’articolo 58, comma 2, qualora vi sia pericolo per l’acquisizione o per la genuinità e integrità degli stessi.

2. Copia del decreto motivato è consegnata al responsabile dell’ufficio o al soggetto che ha l’attuale disponibilità della documentazione oggetto di sequestro, se presenti. Alle operazioni ha facoltà di assistere, ove presente, senza diritto di essere avvisato, il responsabile dell’area legale dei soggetti presso i quali si compie il sequestro, purché prontamente reperibile.

3. Per lo svolgimento delle operazioni di cui al presente articolo, il pubblico ministero si avvale della Guardia di Finanza, ovvero di altre Forze di polizia, anche locale, che ricercano e acquisiscono immediatamente gli atti o documenti da sequestrare, e redigono processo verbale delle operazioni compiute. Copia del verbale e copia dei documenti sequestrati sono consegnati ai soggetti di cui al comma 2, se presenti. Qualora, in ragione del volume degli atti, non sia possibile la contestuale consegna dei documenti sequestrati, questa avviene in un momento successivo, su richiesta della pubblica amministrazione.

4. In caso di delega, quando sono oggetto di sequestro lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, tali documenti devono essere consegnati al pubblico ministero senza aprirli o alterarli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.

5. I documenti sequestrati sono affidati in custodia alla segreteria della procura regionale, ovvero ad altro soggetto se la custodia deve avvenire in luogo diverso e con le modalità determinate dal pubblico ministero. All’atto della consegna, il custode è avvertito dell’obbligo di conservare le cose e tenerle a disposizione del pubblico ministero, nonché delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia.

6. Cessate le esigenze sottese al provvedimento di sequestro, anche su istanza dell’amministrazione interessata, il pubblico ministero dispone il dissequestro della documentazione, restituendola all’amministrazione.

7. Contro il decreto del pubblico ministero, chi ha interesse può proporre reclamo con ricorso alla sezione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla conoscenza dell’avvenuto sequestro.

8. La sezione decide in camera di consiglio, entro dieci giorni dal deposito del reclamo, con ordinanza non impugnabile; della camera di consiglio è dato avviso alle parti almeno tre giorni prima, affinché possano parteciparvi svolgendo difese orali. Quando l’atto o il documento sequestrato risulta manifestamente estraneo all’oggetto dell’istruttoria, la sezione annulla, in tutto o in parte, il decreto e dispone l’immediato dissequestro degli atti e documenti.

Art. 64

(Procedimenti d’istruzione preventiva)

1. Qualora vi sia fondato motivo di temere che venga meno la possibilità di fare assumere in giudizio uno dei mezzi di prova, o in caso di eccezionale urgenza, il giudice, su istanza di parte, provvede all’assunzione preventiva del mezzo richiesto.

2. L’assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, ne’ impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.

3. I processi verbali delle prove non possono essere prodotti, ne’ richiamati, ne’ riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso.

Art. 64

Procedimenti d’istruzione preventiva

1. Qualora vi sia fondato motivo di temere che venga meno la possibilità di fare assumere in giudizio uno dei mezzi di prova, o in caso di eccezionale urgenza, il presidente della sezione o il giudice da lui delegato, su istanza di parte, provvede all’assunzione preventiva del mezzo richiesto.

2. L’assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.

3. I processi verbali delle prove non possono essere prodotti, né richiamati, né riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso.

Art. 65

(Nullità degli atti istruttori del pubblico ministero)

1. La omessa o apparente motivazione dei provvedimenti istruttori del pubblico ministero ovvero l’audizione assunta in violazione dell’articolo 60, comma 4, costituiscono causa di nullità dell’atto istruttorio e delle operazioni conseguenti.

Art. 65

Nullità degli atti istruttori del pubblico ministero

1. La omessa o apparente motivazione dei provvedimenti istruttori del pubblico ministero, ove espressamente prevista, ovvero l’audizione assunta in violazione dell’articolo 60, comma 4, secondo periodo, costituiscono causa di nullità dell’atto istruttorio e delle operazioni conseguenti.

Art. 67

(Invito a fornire deduzioni)

1. Prima di emettere l’atto di citazione in giudizio, il pubblico ministero notifica al presunto responsabile un atto di invito a dedurre, nel quale sono esplicitati gli elementi essenziali del fatto, di ciascuna condotta contestata e del suo contributo causale alla realizzazione del danno contestato, fissando un termine non inferiore a quarantacinque giorni, che decorre dal perfezionamento dell’ultima notificazione dell’invito, entro il quale il presunto responsabile puo’ esaminare tutte le fonti di prova indicate a base della contestazione formulata e depositare le proprie deduzioni ed eventuali documenti.

2. Nello stesso termine il presunto responsabile, con istanza da formulare in calce alle deduzioni di cui al comma 1, ovvero in separato atto, da depositare nella segreteria del pubblico ministero, puo’ chiedere di essere sentito personalmente; in tal caso l’omessa audizione personale, determina l’inammissibilità della citazione.

3. Il pubblico ministero fissa il luogo e il giorno dell’audizione che, ad istanza del presunto responsabile, per motivate e comprovate ragioni, puo’ essere differito comunque entro il termine di cui al comma 1.

4. Le audizioni personali, alle quali il presunto responsabile ha la facolta’ di farsi assistere dal difensore, sono sempre verbalizzate a cura di un funzionario della Corte dei conti o da un appartenente agli organi di cui al comma 1, dell’articolo 56.

5. Il procuratore regionale deposita l’atto di citazione in giudizio, a pena di inammissibilita’ dello stesso, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno, salvo quanto disposto dall’articolo 86.

6. Nel caso l’invito a dedurre sia stato emesso contestualmente nei confronti di una pluralita’ di soggetti, il termine di cui al comma 5 decorre dal momento del perfezionamento della notificazione per l’ultimo invitato; in tutti gli altri casi, decorre autonomamente per ciascun invitato dal momento del perfezionamento della notificazione nei suoi confronti.

7. Successivamente all’invito a dedurre, il pubblico ministero non puo’ svolgere attivita’ istruttorie, salva la necessita’ di compiere accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni.

8. Nell’invito a dedurre, il pubblico ministero puo’ costituire in mora il presunto responsabile, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1219 e 2943 del codice civile.

9. I termini di cui al presente articolo sono sospesi dal primo agosto al trentuno agosto e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio dello stesso e’ differito alla fine di detto periodo.

Art. 67

Invito a fornire deduzioni

1. Prima di emettere l’atto di citazione in giudizio, il pubblico ministero notifica al presunto responsabile un atto di invito a dedurre, nel quale sono esplicitati gli elementi essenziali del fatto, di ciascuna condotta contestata e del suo contributo causale alla realizzazione del danno contestato, fissando un termine non inferiore a quarantacinque giorni, che decorre dal perfezionamento dell’ultima notificazione dell’invito, entro il quale il presunto responsabile può esaminare tutte le fonti di prova indicate a base della contestazione formulata e depositare le proprie deduzioni ed eventuali documenti.

2. Nello stesso termine il presunto responsabile, con istanza da formulare in calce alle deduzioni di cui al comma 1, ovvero in separato atto, da depositare nella segreteria del pubblico ministero, può chiedere di essere sentito personalmente; in tal caso l’omessa audizione personale, determina l’inammissibilità della citazione.

3. Il pubblico ministero fissa il luogo e il giorno dell’audizione che, ad istanza del presunto responsabile, per motivate e comprovate ragioni, può essere differito comunque entro il termine di cui al comma 1.

4. Le audizioni personali, alle quali il presunto responsabile ha la facoltà di farsi assistere dal difensore, sono sempre verbalizzate a cura di un funzionario della Corte dei conti o da un appartenente agli organi di cui al comma 1, dell’articolo 56.

5. Il procuratore regionale deposita l’atto di citazione in giudizio, a pena di inammissibilità dello stesso, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno, salvo quanto disposto dall’articolo 68. (55)

6. Nel caso l’invito a dedurre sia stato emesso contestualmente nei confronti di una pluralità di soggetti, il termine di cui al comma 5 decorre dal momento del perfezionamento della notificazione per l’ultimo invitato; in tutti gli altri casi, decorre autonomamente per ciascun invitato dal momento del perfezionamento della notificazione nei suoi confronti.

7. Successivamente all’invito a dedurre, il pubblico ministero non può svolgere attività istruttorie, salva la necessità di compiere accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni ovvero nel caso che ricorrano situazioni obiettivamente nuove rispetto alla fase istruttoria precedente, che non richiedono l’emissione di un nuovo invito a dedurre e salva la comunicazione dei nuovi elementi istruttori ai soggetti invitati.

8. Nell’invito a dedurre, il pubblico ministero può costituire in mora il presunto responsabile, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1219 e 2943 del codice civile.

9. I termini di cui al presente articolo sono sospesi dal primo agosto al trentuno agosto e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio dello stesso è differito alla fine di detto periodo.

Art. 68

(Istanza di proroga)

1. Il pubblico ministero, con istanza motivata, può chiedere alla sezione la concessione di eventuali proroghe del termine di cui all’articolo 67, comma 5; l’istanza non può essere presentata per più di due volte.

2. Le proroghe sono autorizzate dal giudice all’uopo designato dal presidente della sezione, nella camera di consiglio a tal fine convocata.

3. La mancata autorizzazione obbliga il pubblico ministero ad emettere l’atto di citazione ovvero a disporre l’archiviazione entro i successivi quarantacinque giorni.

4. Quando accoglie l’istanza di proroga, il giudice fissa il termine finale della proroga e quello di comunicazione dell’ordinanza ai destinatari di invito a dedurre.

5. Avverso l’ordinanza che consente o nega la proroga è ammesso reclamo alla sezione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.

6. La sezione decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile; in caso di accoglimento del reclamo presentato dal pubblico ministero, l’ordinanza fissa un nuovo termine per il deposito dell’atto di citazione; in caso di accoglimento del reclamo presentato dal presunto responsabile, fissa un termine non superiore a quarantacinque giorni al pubblico ministero per emettere l’atto di citazione ovvero disporre l’archiviazione.

Art. 68

Istanza di proroga

1. Il pubblico ministero, con istanza motivata, può chiedere alla sezione la concessione di eventuali proroghe del termine di cui all’articolo 67, comma 5; l’istanza non può essere presentata per più di due volte.

2. Le proroghe sono autorizzate dal giudice all’uopo designato dal presidente della sezione, nella camera di consiglio a tal fine convocata.

3. La mancata autorizzazione obbliga il pubblico ministero ad emettere l’atto di citazione ovvero a disporre l’archiviazione entro i successivi quarantacinque giorni.

4. Quando accoglie l’istanza di proroga, il giudice fissa il termine finale della proroga e quello di comunicazione dell’ordinanza ai destinatari di invito a dedurre.

5. Avverso l’ordinanza che consente o nega la proroga è ammesso reclamo alla sezione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza a cura della segreteria della stessa.

6. La sezione decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile; in caso di accoglimento del reclamo presentato dal pubblico ministero, l’ordinanza fissa un nuovo termine per il deposito dell’atto di citazione; in caso di accoglimento del reclamo presentato dal presunto responsabile, fissa un termine non superiore a quarantacinque giorni al pubblico ministero per emettere l’atto di citazione ovvero disporre l’archiviazione.

Art. 69

(Archiviazione)

1. Quando, anche a seguito di invito a dedurre, la notizia di danno risulta infondata o non vi siano elementi sufficienti a sostenere in giudizio la contestazione di responsabilità, il pubblico ministero dispone l’archiviazione del fascicolo istruttorio.

2. Il pubblico ministero dispone altresi’ l’archiviazione per assenza di colpa grave quando l’azione amministrativa si e’ conformata al parere reso dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi.

3. Il decreto di archiviazione, debitamente motivato, e’ sottoposto al visto del procuratore regionale.

4. Il decreto di archiviazione, vistato dal procuratore regionale, è comunicato al destinatario dell’invito a dedurre.

5. Qualora il procuratore regionale non condivida le motivazioni dell’archiviazione, formula per iscritto le proprie motivate osservazioni, comunicandole al pubblico ministero assegnatario del fascicolo.

6. Nel caso permanga il dissenso, il procuratore regionale avoca il fascicolo istruttorio, adottando personalmente le determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione erariale

Art. 69

Archiviazione

1. Quando, anche a seguito di invito a dedurre, la notizia di danno risulta infondata o non vi sono elementi sufficienti a sostenere in giudizio la contestazione di responsabilità, il pubblico ministero dispone l’archiviazione del fascicolo istruttorio.

2. Il pubblico ministero dispone altresì l’archiviazione per assenza di colpa grave ove valuti che l’azione amministrativa si sia conformata al parere reso dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi. (59)

3. Il decreto di archiviazione, debitamente motivato, è sottoposto al visto del procuratore regionale.

4. Il decreto di archiviazione, vistato dal procuratore regionale, è tempestivamente comunicato al destinatario dell’invito a dedurre.

5. Qualora il procuratore regionale non condivida le motivazioni dell’archiviazione, formula per iscritto le proprie motivate osservazioni, comunicandole al pubblico ministero assegnatario del fascicolo.

6. Nel caso permanga il dissenso, il procuratore regionale avoca il fascicolo istruttorio, adottando personalmente le determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione erariale.

Art. 70

(Riapertura del fascicolo istruttorio archiviato)

1. I fascicoli istruttori archiviati possono essere riaperti, con decreto motivato del procuratore regionale, se sopravvengano fatti nuovi e diversi successivi al provvedimento di archiviazione

Art. 70

Riapertura del fascicolo istruttorio archiviato

1. I fascicoli istruttori archiviati possono essere riaperti, con decreto motivato del procuratore regionale, se dopo l’emanazione del formale provvedimento di archiviazione emergono elementi nuovi consistenti in fatti sopravvenuti, ovvero preesistenti ma dolosamente occultati.

1-bis. Della riapertura del fascicolo è data notizia ai soggetti ai quali sia stata precedentemente comunicata l’archiviazione.

Art. 71

(Accesso al fascicolo istruttorio)

1. Il destinatario dell’invito a dedurre ha il diritto di visionare e di estrarre copia di tutti documenti inseriti nel fascicolo istruttorio depositato presso la segreteria della procura regionale, previa presentazione di domanda scritta, salva la tutela della riservatezza di cui all’articolo 52, comma 1.

2. La visione dei documenti e’ consentita, ove possibile, al momento della presentazione della domanda.

3. Il destinatario dell’invito a dedurre ha il diritto di accedere ai documenti ritenuti rilevanti per difendersi e detenuti dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti e dai terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici. L’ente che non detiene i documenti richiesti deve indicare il diverso ente o soggetto che li detiene e comunque deve collaborare con il destinatario dell’invito a dedurre al fine del loro reperimento.

4. In deroga alla disciplina vigente, nelle ipotesi di cui al precedente comma tutti i termini dei procedimenti di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di diritto di accesso civico, compresi quelli per l’opposizione dei controinteressati, sono ridotti della metà.

5. Fatti salvi i mezzi di tutela previsti dalla disciplina di settore, in caso di provvedimento di diniego all’accesso o decorsi inutilmente i termini per l’adozione del provvedimento espresso, il destinatario dell’invito a dedurre può chiedere al pubblico ministero che provveda ai sensi degli articoli 58 e 62, motivando in ordine alla rilevanza dei documenti specificamente individuati per la sua difesa. Quando ne viene in possesso, il pubblico ministero da’ immediata comunicazione al destinatario dell’invito a dedurre che i documenti richiesti sono disponibili presso la segreteria della procura regionale. Se il pubblico ministero non ritiene di accogliere la richiesta e’ tenuto a trasmetterla entro tre giorni e dandone comunicazione al richiedente al presidente della sezione giurisdizionale competente, che decide entro cinque giorni. A decorrere dalla richiesta al pubblico ministero il termine per la presentazione delle deduzioni e dei documenti e’ sospeso fino alla comunicazione di disponibilità dei documenti o del decreto del presidente della sezione giurisdizionale.

Art. 71

Accesso al fascicolo istruttorio

1. Il destinatario dell’invito a dedurre e, se nominato, il difensore dotato di procura alle liti hanno il diritto di visionare e di estrarre copia di tutti documenti inseriti nel fascicolo istruttorio depositato presso la segreteria della procura regionale, previa presentazione di apposita istanza, salva la tutela della riservatezza di cui all’articolo 52, comma 1.

2. La visione dei documenti è consentita, ove possibile, al momento della presentazione della domanda.

3. Il destinatario dell’invito a dedurre ha il diritto di accedere ai documenti ritenuti rilevanti per difendersi e detenuti dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti e dai terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici. L’ente che non detiene i documenti richiesti deve indicare il diverso ente o soggetto che li detiene e comunque deve collaborare con il destinatario dell’invito a dedurre al fine del loro reperimento.

4. In deroga alla disciplina vigente, nelle ipotesi di cui al precedente comma tutti i termini dei procedimenti di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di diritto di accesso civico, compresi quelli per l’opposizione dei controinteressati, sono ridotti della metà.

5. Fatti salvi i mezzi di tutela previsti dalla disciplina di settore, in caso di provvedimento di diniego all’accesso o decorsi inutilmente i termini per l’adozione del provvedimento espresso, il destinatario dell’invito a dedurre può chiedere al pubblico ministero che provveda ai sensi degli articoli 58 e 62, motivando in ordine alla rilevanza dei documenti non già acquisiti al fascicolo istruttorio, specificamente individuati per la sua difesa. Quando ne viene in possesso, il pubblico ministero dà immediata comunicazione al destinatario dell’invito a dedurre che i documenti richiesti sono disponibili presso la segreteria della procura regionale. Se il pubblico ministero non ritiene di accogliere la richiesta è tenuto a trasmetterla entro tre giorni e dandone comunicazione al richiedente al presidente della sezione giurisdizionale competente, che decide entro cinque giorni. A decorrere dalla richiesta al pubblico ministero il termine per la presentazione delle deduzioni e dei documenti è sospeso fino alla comunicazione di disponibilità dei documenti o del decreto del presidente della sezione giurisdizionale.

Art. 72

(Deduzioni scritte e documentazione)

1. Entro il termine perentorio di quarantacinque giorni o il maggior termine indicato dal pubblico ministero, il destinatario dell’invito a dedurre puo’ presentare, anche senza l’assistenza di un difensore, deduzioni scritte, corredate dai documenti e dalle fonti di prova poste a base delle deduzioni, mediante deposito presso la segreteria della procura regionale.

2. Entro cinque giorni dalla notificazione dell’invito a dedurre, il destinatario può presentare al pubblico ministero istanza motivata di proroga dei termini di cui al comma 1. L’istanza di proroga e’ depositata presso la segreteria del pubblico ministero ed e’ decisa entro tre giorni con decreto motivato; l’istanza non può essere presentata per più di due volte.

3. In caso di accoglimento della richiesta di proroga, il procuratore regionale fissa un nuovo termine per il deposito delle deduzioni e dei documenti; in caso di diniego, fissa un termine non inferiore a quello fissato nell’invito a dedurre.

4. Contro il decreto di diniego dell’istanza di proroga puo’ essere proposto reclamo motivato entro il termine perentorio di cinque giorni dalla sua comunicazione. Il reclamo e’ presentato alla sezione giurisdizionale competente mediante deposito in segreteria, che deve darne immediatamente avviso al pubblico ministero, che puo’ presentare memorie e documenti entro i cinque giorni successivi. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il presidente della sezione o il giudice delegato decide con decreto che e’ comunicato al destinatario dell’invito a dedurre e al pubblico ministero.

5. In caso di accoglimento della richiesta di proroga, il presidente o il giudice delegato fissa un nuovo termine per il deposito delle deduzioni e dei documenti; in caso di diniego, fissa un termine non inferiore a quaranta giorni.

Art. 72

Deduzioni scritte e documentazione

1. Entro il termine perentorio di quarantacinque giorni o il maggior termine indicato dal pubblico ministero, il destinatario dell’invito a dedurre può presentare, anche senza l’assistenza di un difensore, deduzioni scritte, corredate dai documenti e dalle fonti di prova poste a base delle deduzioni, mediante deposito presso la segreteria della procura regionale.

2. Il destinatario dell’invito a dedurre può presentare al pubblico ministero, non oltre quindici giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, istanza motivata di proroga del termine stesso. L’istanza di proroga è depositata presso la segreteria del pubblico ministero ed è decisa entro tre giorni con decreto motivato; l’istanza non può essere presentata per più di due volte.

3. In caso di accoglimento della richiesta di proroga, il procuratore regionale fissa un nuovo termine per il deposito delle deduzioni e dei documenti; in caso di diniego, fissa un termine non inferiore a quello fissato nell’invito a dedurre.

4. Contro il decreto di diniego dell’istanza di proroga può essere proposto reclamo motivato entro il termine perentorio di cinque giorni dalla sua comunicazione. Il reclamo è presentato alla sezione giurisdizionale competente mediante deposito in segreteria, che deve darne immediatamente avviso al pubblico ministero, che può presentare memorie e documenti entro i cinque giorni successivi. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il presidente della sezione o il giudice delegato decide con decreto che è comunicato al destinatario dell’invito a dedurre e al pubblico ministero.

5. In caso di accoglimento della richiesta di proroga, il presidente o il giudice delegato fissa un nuovo termine per il deposito delle deduzioni e dei documenti; in caso di diniego, fissa un termine non inferiore a quaranta giorni.

5-bis. In caso di pluralità di destinatari di invito a dedurre il nuovo termine di cui ai commi 3 e 5 è ad essi comunicato ai soli effetti della proroga della scadenza per il deposito dell’atto di citazione.

Art. 74

(Sequestro conservativo prima della causa)

1. Quando ricorrono le condizioni, anche contestualmente all’invito a dedurre, il pubblico ministero può chiedere, al presidente della sezione competente a conoscere del merito del giudizio, il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto responsabile, comprese somme e cose allo stesso dovute, nei limiti di legge.

2. Sulla domanda il presidente della sezione giurisdizionale regionale provvede con decreto motivato e procede contestualmente a:

a) fissare l’udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice designato, entro un termine non superiore a quarantacinque giorni;

b) assegnare al procuratore regionale un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto.

3. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all’estero, i termini di cui al comma 2 sono quadruplicati.

4. All’udienza di cui alla lettera a) del comma 2, il giudice, omessa ogni formalità non necessaria al contraddittorio e svolti gli atti di istruzione ritenuti indispensabili in relazione ai presupposti e alle finalità del sequestro, con ordinanza, conferma, modifica o revoca il decreto presidenziale.

5. Con l’ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell’inizio della causa di merito, viene fissato un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito, presso la segreteria della sezione giurisdizionale regionale, dell’atto di citazione per il relativo giudizio di merito. Il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento al pubblico ministero.

Art. 74

Sequestro conservativo prima della causa

1. Quando ricorrono le condizioni, anche contestualmente all’invito a dedurre, il pubblico ministero può chiedere, al presidente della sezione competente a conoscere del merito del giudizio, il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto responsabile, comprese somme e cose allo stesso dovute, nei limiti di legge.

2. Sulla domanda il presidente della sezione giurisdizionale regionale provvede con decreto motivato e procede contestualmente a:

a) fissare l’udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice designato, entro un termine non superiore a quarantacinque giorni;

b) assegnare al procuratore regionale un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto.

3. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all’estero, i termini di cui al comma 2 sono quadruplicati.

4. All’udienza di cui alla lettera a) del comma 2, il giudice, omessa ogni formalità non necessaria al contraddittorio e svolti gli atti di istruzione ritenuti indispensabili in relazione ai presupposti e alle finalità del sequestro, con ordinanza, conferma, modifica o revoca il decreto presidenziale.

4-bis. Il terzo può sempre opporsi al provvedimento di sequestro, che assume essere lesivo nei suoi confronti, intervenendo all’udienza di cui alla lettera a) del comma 2.

5. Con l’ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell’inizio della causa di merito, viene fissato un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito, presso la segreteria della sezione giurisdizionale regionale, dell’atto di citazione per il relativo giudizio di merito. Il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento al pubblico ministero.

Art. 75

(Sequestro conservativo in corso di causa e durante la pendenza dei termini per l’impugnazione)

1. Il sequestro conservativo puo’ essere richiesto contestualmente all’atto di citazione, ovvero, in corso di causa, con separato ricorso, al presidente della sezione che decide del merito del giudizio; in pendenza dei termini per l’impugnazione, la domanda si propone al presidente della sezione che ha pronunciato la sentenza.

2. Si applica l’articolo 74, commi 2, 3 e 4.

3. Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell’articolo 76, nel corso del giudizio il collegio può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si e’ acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne e’ venuto a conoscenza

Art. 75

Sequestro conservativo in corso di causa e durante la pendenza dei termini per l’impugnazione

1. Il sequestro conservativo può essere richiesto contestualmente all’atto di citazione, ovvero, in corso di causa, con separato ricorso, al presidente della sezione che decide del merito del giudizio; in pendenza dei termini per l’impugnazione, la domanda si propone al presidente della sezione che ha pronunciato la sentenza.

2. Si applica l’articolo 74, commi 2, 3 e 4.

3. Salvo che sia stato proposto reclamo, nel corso del giudizio il collegio può, su istanza di parte o del terzo che, venuto a conoscenza del provvedimento cautelare in un momento successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 76, comma 1, assume di esserne pregiudicato, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Art. 76

(Reclamo contro i provvedimenti cautelari)

1. L’ordinanza di cui agli articoli 74, comma 4, e 75, è reclamabile nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione della stessa, o della notificazione se anteriore davanti al collegio. Il giudice designato ai sensi dell’articolo 74, comma 2, lettera a), non fa parte del collegio che decide sul reclamo.

2. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il collegio puo’ sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.

3. Il collegio, convocate le parti, omessa ogni formalità non necessaria al contraddittorio e svolti gli atti di istruzione ritenuti indispensabili in relazione ai presupposti e alle finalità del sequestro, decide in camera di consiglio non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, pronunciando ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca l’ordinanza del giudice designato.

4. Il reclamo non sospende il provvedimento tuttavia il collegio, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, puo’ disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell’esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione

Art. 76

Reclamo contro i provvedimenti cautelari

1. L’ordinanza di cui agli articoli 74, comma 4, e 75, è reclamabile davanti al collegio dalle parti e dal terzo che assume di essere pregiudicato dal provvedimento cautelare nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione della stessa o dalla notificazione se anteriore. Il giudice designato ai sensi dell’articolo 74, comma 2, lettera a), non fa parte del collegio che decide sul reclamo.

2. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il collegio può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.

3. Il collegio, convocate le parti, omessa ogni formalità non necessaria al contraddittorio e svolti gli atti di istruzione ritenuti indispensabili in relazione ai presupposti e alle finalità del sequestro, decide in camera di consiglio non oltre venti giorni dal deposito del reclamo, pronunciando ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca l’ordinanza del giudice designato.

4. Il reclamo non sospende il provvedimento tuttavia il collegio, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell’esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.

Art. 77

(Sequestro conservativo in appello)

1. Quando vi sia il fondato timore che nelle more della decisione di appello le garanzie patrimoniali del credito vengano meno, il pubblico ministero, contestualmente alla proposizione del gravame, o con separato atto, puo’ chiedere alla sezione d’appello davanti alla quale pende il giudizio il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili, comprese somme e cose alla stessa dovute, nei limiti di legge.

2. Sulla domanda decide il presidente o un suo delegato con decreto reclamabile al collegio, secondo le modalità previste dall’articolo 76, comma 3.

3. Si applica l’articolo 76, comma 4

Art. 77

Sequestro conservativo in appello

1. Quando vi sia il fondato timore che nelle more della decisione di appello le garanzie patrimoniali del credito vengano meno, il pubblico ministero, contestualmente alla proposizione del gravame, o con separato atto, può chiedere alla sezione d’appello davanti alla quale pende il giudizio il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili della controparte, comprese somme e cose alla stessa dovute, nei limiti di legge.

2. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento, sulla domanda provvede il presidente della sezione d’appello, con decreto motivato, procedendo contestualmente a fissare l’udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice monocratico designato entro un termine non superiore a quarantacinque giorni, nonché ad assegnare al procuratore generale un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto. Si applicano i termini e le modalità di cui all’articolo 74, commi 3 e 4.

3. L’ordinanza del giudice designato è reclamabile al collegio secondo le modalità e i termini previsti dall’articolo 76.

Art. 78

(Inefficacia del sequestro)

1. Se il giudizio di merito non e’ iniziato nel termine perentorio di cui all’articolo 74, comma 5, ovvero si estingue successivamente al suo inizio, il provvedimento cautelare perde efficacia.

2. In entrambi i casi, il presidente della sezione, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c’è contestazione, con ordinanza non impugnabile, che il provvedimento è divenuto inefficace e da’ le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione, il presidente della sezione deferisce l’esame della questione al collegio, che decide con ordinanza.

3. Il provvedimento cautelare perde altresì efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, e’ dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso, ovvero se con la sentenza che definisce il giudizio e’ stata respinta la domanda risarcitoria riguardante la parte nei cui confronti e’ stato eseguito il sequestro conservativo.

4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono pronunciati con la sentenza che definisce il giudizio o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.

Art. 78

Inefficacia del sequestro

1. Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all’articolo 74, comma 5, ovvero si estingue successivamente al suo inizio, il provvedimento cautelare perde efficacia.

2. In entrambi i casi, il presidente della sezione, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c’è contestazione, con ordinanza non impugnabile, che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione non manifestamente infondata, il presidente della sezione deferisce l’esame della questione al collegio, che decide con ordinanza.

3. Il provvedimento cautelare perde altresì efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso, ovvero se con la sentenza che definisce il giudizio è stata respinta la domanda risarcitoria riguardante la parte nei cui confronti è stato eseguito il sequestro conservativo.

4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono pronunciati con la sentenza che definisce il giudizio o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.

Art. 79

(Esecuzione del sequestro e gestione di beni sequestrati e nomina di custode)

1. Per l’attuazione, l’esecuzione del sequestro conservativo e la gestione dei beni sequestrati si applicano gli articoli 669-duodecies, 675, 678, 679, 684 e 685 del codice di procedura civile

Art. 79

Esecuzione del sequestro e gestione di beni sequestrati e nomina di custode

1. Per l’attuazione, l’esecuzione del sequestro conservativo e la gestione dei beni sequestrati si applicano gli articoli 669-duodecies, 675, 678, 679 e 685 del codice di procedura civile.

Art. 81

(Cauzione o fideiussione in luogo del sequestro)

1. Nel caso in cui sia stato gia’ disposto il sequestro conservativo, la parte puo’ chiedere, in luogo del sequestro, di versare una cauzione in denaro, ovvero offrire una fideiussione bancaria, per l’importo che e’ stabilito, in camera di consiglio, dal giudice designato o dal collegio, in misura non superiore alla richiesta risarcitoria formulata nell’invito a dedurre o nell’atto introduttivo del giudizio.

2. Se la richiesta e’ accolta, viene fissato un termine perentorio all’istante per depositare idonea prova del contratto di fideiussione stipulato in favore del Ministero dell’economia e delle finanze o alla diversa amministrazione in favore della quale il giudizio e’ stato promosso, ovvero dell’avvenuto versamento della cauzione effettuato in un apposito conto corrente infruttifero intestato al Ministero dell’economia e delle finanze, che provvede al successivo versamento al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione in favore della quale il giudizio e’ stato promosso.

3. L’efficacia del sequestro e’ temporaneamente sospesa con decreto del giudice designato dal momento del deposito dei documenti di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui la fideiussione non sia rinnovata alla scadenza, torna ad essere efficace il provvedimento di sequestro

Art. 81

Cauzione o fideiussione in luogo del sequestro

1. Nel caso in cui sia stato già disposto il sequestro conservativo, la parte può chiedere, in luogo del sequestro, di versare una cauzione in denaro, ovvero offrire una fideiussione bancaria, per l’importo che è stabilito, in camera di consiglio, dal giudice designato o dal collegio, in misura non superiore alla richiesta risarcitoria formulata nell’invito a dedurre o nell’atto introduttivo del giudizio.

2. Se la richiesta è accolta, viene fissato un termine perentorio all’istante per depositare idonea prova del contratto di fideiussione stipulato nell’interesse dell’amministrazione in favore della quale il giudizio è stato promosso, ovvero dell’avvenuto versamento della cauzione effettuato in un apposito conto corrente infruttifero intestato al Ministero dell’economia e delle finanze, che provvede al successivo versamento al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione in favore della quale il giudizio è stato promosso.

3. L’efficacia del sequestro è temporaneamente sospesa con decreto del giudice designato dal momento del deposito dei documenti di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui la fideiussione non sia rinnovata alla scadenza, torna ad essere efficace il provvedimento di sequestro.

Art. 82

(Ritenuta cautelare)

1. Qualora l’amministrazione o l’ente danneggiati abbiano, in virtu’ di sentenza definitiva di condanna passata in giudicato per responsabilità erariale, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni o enti, possono richiedere la sospensione del pagamento; questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo.

2. Avverso il provvedimento di ritenuta e’ ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla Parte V.

Art. 82

Ritenuta cautelare

1. Qualora l’amministrazione o l’ente danneggiati abbiano, in virtù di sentenza di condanna passata in giudicato per responsabilità amministrativa, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni o enti, possono richiedere la sospensione del pagamento; questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo.

2. Avverso il provvedimento di ritenuta è ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla Parte V.

Art. 83

(Chiamata in giudizio su ordine del giudice)

1. E’ vietata la chiamata in giudizio su ordine del giudice.

2. Quando il fatto dannoso costituisce ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, tutte le parti nei cui confronti deve essere assunta la decisione devono essere convenute nello stesso processo. Qualora alcune di esse non siano state convenute, il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza.

3. Soltanto qualora nel corso del processo emergano fatti nuovi rispetto a quelli posti a base dell’ atto introduttivo del giudizio, il giudice ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le valutazioni di competenza, senza sospendere il processo. Il pubblico ministero non puo’ comunque procedere nei confronti di soggetto gia’ destinatario di formale provvedimento di archiviazione, ovvero di soggetto per il quale, nel corso dell’attivita’ istruttoria precedente l’adozione dell’invito a dedurre, sia stata valutata l’infondatezza del contributo causale della condotta al fatto dannoso, salvo che l’elemento nuovo segnalatogli consista in un fatto sopravvenuto, ovvero preesistente, ma dolosamente occultato, e ne sussistano motivate ragioni.

4. Nei casi di cui all’ultimo periodo del comma 3, il pubblico ministero non puo’ comunque disporre la citazione a giudizio, se non previa notifica dell’invito a dedurre di cui all’articolo 67.

Art. 83

Pluralità di parti

1. Nel giudizio per responsabilità amministrativa è preclusa la chiamata in causa per ordine del giudice.

2. Quando il fatto dannoso è causato da più persone ed alcune di esse non sono state convenute nello stesso processo, se si tratta di responsabilità parziaria, il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza.

3. Soltanto qualora nel corso del processo emergano fatti nuovi rispetto a quelli posti a base dell’ atto introduttivo del giudizio, il giudice ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le valutazioni di competenza, senza sospendere il processo. Il pubblico ministero non può comunque procedere nei confronti di soggetto già destinatario di formale provvedimento di archiviazione, ovvero di soggetto per il quale, nel corso dell’attività istruttoria precedente l’adozione dell’invito a dedurre, sia stata valutata l’infondatezza del contributo causale della condotta al fatto dannoso, salvo che l’elemento nuovo segnalatogli consista in un fatto sopravvenuto, ovvero preesistente, ma dolosamente occultato, e ne sussistano motivate ragioni.

4. Nei casi di cui all’ultimo periodo del comma 3, il pubblico ministero non può comunque disporre la citazione a giudizio, se non previa notifica dell’invito a dedurre di cui all’articolo 67.

Art. 84

(Riunione delle cause)

1. Quando più giudizi relativi alla stessa causa pendono davanti ad una stessa sezione, ovvero nel caso di cause connesse per l’oggetto o per il titolo, il presidente, anche d’ufficio, con decreto ne puo’ ordinare la trattazione nella medesima udienza.

2. Il collegio decide sulla riunione dei giudizi

Art. 84

Riunione delle cause

1. Quando più giudizi relativi alla stessa causa ovvero relativi a cause connesse per l’oggetto o per il titolo pendono davanti ad una stessa sezione, il presidente, anche d’ufficio, con decreto ne può ordinare la trattazione nella medesima udienza.

2. Il collegio decide sulla riunione dei giudizi.

Art. 85

(Intervento di terzi in giudizio)

1. Chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero puo’ intervenire in causa , quando vi ha un interesse meritevole di tutela, con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della sezione.

Art. 85

Intervento di terzi in giudizio

1. Chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero può intervenire in causa , quando vi ha un interesse qualificato meritevole di tutela, con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della sezione.

Art. 86

(Citazione)

1. Il pubblico ministero, salvo proroga disposta ai sensi dell’articolo 68, deposita nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente l’atto di citazione in giudizio entro i termini di cui all’articolo 67, commi 5 e 6.

2. L’atto di citazione contiene:

a) l’indicazione della sezione territoriale davanti alla quale la domanda e’ proposta;

b) le generalita’, il codice fiscale e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se convenuto e’ una persona giuridica, la denominazione, con l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

c) l’individuazione e la quantificazione del danno o l’indicazione dei criteri per la sua determinazione;

d) l’individuazione del soggetto cui andranno corrisposte le somme a titolo di risarcimento del danno erariale;

e) l’esposizione dei fatti, della qualita’ nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;

f) l’indicazione degli elementi di prova che supportano la domanda e l’elenco dei documenti offerti in comunicazione;

g) l’invito al convenuto a comparire all’udienza che verra’ fissata dal presidente della sezione e a costituirsi nel termine da quest’ultimo indicato, con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’articolo 90;

h) l’istanza al presidente della sezione di fissare la data della prima udienza;

i) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero.

3. La citazione e’ nulla se e’ omessa o risulta assolutamente incerta l’identificazione del convenuto ai sensi della lettera b) del comma 2 o la sottoscrizione del pubblico ministero.

4. Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullita’ della citazione ai sensi del comma 3, dispone d’ufficio la rinnovazione della citazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento dell’originario deposito, che determina la pendenza del processo.

5. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue.

6. La citazione e’ altresi’ nulla se e’ omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal comma 2, lettera c), ovvero se manca l’esposizione dei fatti di cui al comma 2, lettera e).

7. Il giudice, rilevata la nullita’ ai sensi del comma 6, fissa al pubblico ministero un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si e’ costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.

8. Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa nuova udienza e si applica l’articolo 90, commi 2 e 3.

9. La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda secondo quanto disposto al comma 4.

10. Il mancato rispetto del termine di comparizione di cui all’articolo 88, comma 3, rilevato d’ufficio dal giudice se il convenuto non si costituisce in giudizio, ovvero eccepito dal convenuto con la comparsa di costituzione, comporta la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini

Art. 86

Citazione

1. Il pubblico ministero, salvo proroga disposta ai sensi dell’articolo 68, deposita nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente l’atto di citazione in giudizio entro i termini di cui all’articolo 67, commi 5 e 6.

2. L’atto di citazione contiene:

a) l’indicazione della sezione territoriale davanti alla quale la domanda è proposta;

b) le generalità, il codice fiscale e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se convenuto è una persona giuridica, la denominazione, con l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

c) l’individuazione e la quantificazione del danno o l’indicazione dei criteri per la sua determinazione;

d) l’individuazione del soggetto cui andranno corrisposte le somme a titolo di risarcimento del danno erariale;

e) l’esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;

f) l’indicazione degli elementi di prova che supportano la domanda e l’elenco dei documenti offerti in comunicazione;

g) l’invito al convenuto a comparire all’udienza che verrà fissata dal presidente della sezione e a costituirsi nel termine da quest’ultimo indicato, con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’articolo 90;

h) l’istanza al presidente della sezione di fissare la data della prima udienza;

i) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero.

3

. La citazione è nulla se è omessa o risulta assolutamente incerta l’identificazione del convenuto ai sensi della lettera b) del comma 2 o la sottoscrizione del pubblico ministero.

4. Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del comma 3, dispone d’ufficio la rinnovazione della citazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento dell’originario deposito, che determina la pendenza del processo.

5. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue.

5-bis. La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda secondo quanto disposto al comma 4.

6. La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal comma 2, lettera c), ovvero se manca l’esposizione dei fatti di cui al comma 2, lettera e).

7. Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma 6, fissa al pubblico ministero un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.

8. Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa nuova udienza e si applica l’articolo 90, commi 2 e 3.

[9. La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda secondo quanto disposto al comma 4.  ]

10. Il mancato rispetto del termine di comparizione di cui all’articolo 88, comma 3, rilevato d’ufficio dal giudice se il convenuto non si costituisce in giudizio, ovvero eccepito dal convenuto con la comparsa di costituzione, comporta la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini.

Art. 91

(Udienza pubblica)

1. L’udienza di discussione della causa e’ pubblica, a pena di nullita’.

2. Il presidente o il giudice monocratico puo’ disporre che essa si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume; esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell’ordine e del decoro; puo’ avvalersi della collaborazione del pubblico ministero e delle forze di polizia se presenti, per fare o prescrivere quanto occorre affinche’ la trattazione avvenga in modo ordinato e proficuo.

3. All’udienza, verificata d’ufficio la regolarita’ del contraddittorio, anche ai sensi dell’articolo 29, dell’articolo 86, commi 4, 7 e 10 e dell’articolo 93, si fissa, se del caso, una nuova udienza.

4. All’udienza, il presidente o il giudice monocratico, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e l’ordine degli interventi orali e di eventuali repliche; dichiara chiusa la discussione quando la ritiene sufficiente.

5. Si applica l’articolo 101 del codice di procedura civile.

6. Salvo che non sia diversamente previsto, nelle udienze interviene il pubblico ministero, che e’ sempre udito nelle sue conclusioni.

7. Dopo la relazione della causa, i rappresentanti delle parti presenti e il pubblico ministero, enunciano le rispettive conclusioni svolgendone i motivi.

8. Assiste all’udienza il segretario del collegio, che redige il processo verbale, sul medesimo trascrivendo le dichiarazioni espressamente richieste dal pubblico ministero e dalle altre parti.

9. Il processo verbale e’ sottoscritto da chi presiede l’udienza e dal segretario.

10. Del verbale non si da’ lettura, salvo espressa e motivata istanza di parte.

Art. 91

Udienza pubblica

1. L’udienza di discussione della causa è pubblica, a pena di nullità.

2. Il presidente o il giudice monocratico può disporre che essa si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume; esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell’ordine e del decoro; può avvalersi della collaborazione del pubblico ministero e delle forze di polizia se presenti, per fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione avvenga in modo ordinato e proficuo.

3. All’udienza, verificata d’ufficio la regolarità del contraddittorio, anche ai sensi dell’articolo 29, dell’articolo 86, commi 4, 7 e 10 e dell’articolo 93, si fissa, se del caso, una nuova udienza.

4. All’udienza, il presidente o il giudice monocratico, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e l’ordine degli interventi orali e di eventuali repliche; dichiara chiusa la discussione quando la ritiene sufficiente.

5. Si applica l’articolo 101 del codice di procedura civile.

6. Salvo che non sia diversamente previsto, nelle udienze interviene il pubblico ministero, che è sempre udito nelle sue conclusioni.

7. Dopo la relazione della causa, il pubblico ministero e i difensori delle parti enunciano le rispettive conclusioni svolgendone i motivi.

8. Assiste all’udienza il segretario del collegio, che redige il processo verbale, sul medesimo trascrivendo le dichiarazioni espressamente richieste dal pubblico ministero e dalle altre parti.

9. Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l’udienza e dal segretario.

10. Del verbale non si dà lettura, salvo espressa e motivata istanza di parte.

Art. 103

(Pubblicazione e comunicazione della sentenza)

1. La sentenza deve essere redatta non oltre il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa.

2. La sentenza e’ resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l’ha pronunciata.

3. Il segretario da’ atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne da’ notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non e’ idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 178.

Art. 103

Pubblicazione e comunicazione della sentenza

[1. La sentenza deve essere redatta non oltre il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa.]

2. La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l’ha pronunciata.

3. Il segretario dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 178.

Art. 105

(Incidente di falso)

1. Chi deduce in giudizio la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso o domandare la prefissione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario competente.

2. Qualora il giudizio possa essere deciso indipendentemente dal documento del quale e’ dedotta la falsità, il collegio pronuncia sulla controversia principale.

3. La prova dell’avvenuta proposizione della querela di falso e’ depositata presso la segreteria della sezione entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1. In mancanza, il presidente fissa l’udienza di discussione.

4. Proposta la querela, il collegio sospende la decisione fino alla definizione del giudizio di falso.

5. La sentenza che ha definito il giudizio di falso e’ depositata in copia autentica presso la segreteria della sezione, dalla parte che ha dedotto la falsità.

6. Se la sentenza non e’ depositata nel termine di novanta giorni dal suo passaggio in giudicato, il presidente fissa l’udienza di discussione.

Art. 105

Incidente di falso

1. Chi deduce in giudizio la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso o domandare la prefissione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario competente.

2. Qualora il giudizio possa essere deciso indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, il collegio pronuncia sulla controversia principale.

3. La prova dell’avvenuta proposizione della querela di falso è depositata presso la segreteria della sezione entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1. In mancanza, il presidente fissa l’udienza di discussione.

4. Proposta la querela, il collegio sospende la decisione fino alla definizione del giudizio di falso.

5. La sentenza che ha definito il giudizio di falso è depositata in copia autentica presso la segreteria della sezione, dalla parte che ha dedotto la falsità, unitamente all’istanza di fissazione di udienza.

6. Se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di tre mesi dal suo passaggio in giudicato, il giudizio è dichiarato estinto anche d’ufficio.

Art. 106

(Sospensione del giudizio)

1. Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti a se’ o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato.

2. La sospensione puo’ essere altresi’ disposta, su istanza concorde di tutte le parti e ove sussistano giustificati motivi, per una sola volta e per un periodo non superiore a tre mesi. L’ordinanza, in questo caso fissa l’udienza per la prosecuzione del giudizio ed e’ comunicata alle parti a cura della segreteria della sezione.

3. Avverso la sospensione disposta ai sensi del comma 1 e’ ammesso il regolamento di competenza di cui all’articolo 119

Art. 106

Sospensione del processo

1. Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato.

2. La sospensione può essere altresì disposta, su istanza concorde di tutte le parti e ove sussistano giustificati motivi, per una sola volta e per un periodo non superiore a tre mesi. L’ordinanza, in questo caso fissa l’udienza per la prosecuzione del giudizio ed è comunicata alle parti a cura della segreteria della sezione.

3. Avverso la sospensione disposta ai sensi del comma 1 è ammesso il regolamento di competenza di cui all’articolo 119.

Art. 107

(Prosecuzione o riassunzione di processo sospeso)

1. Salva l’ipotesi di regolamento di competenza proposto ai sensi dell’articolo 119, se con il provvedimento di sospensione non e’ stata fissata l’udienza in cui il processo deve proseguire, entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia di cui all’articolo 106, comma 1, le parti debbono chiedere al giudice, che provvede con decreto, la fissazione d’udienza in prosecuzione.

2. Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.

3. E’ fatta salva l’autorizzazione da parte del giudice del compimento di atti urgenti e la proposizione di domande cautelari.

4. La sospensione del giudizio interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di fissazione udienza di cui al comma 1

Art. 107

Prosecuzione o riassunzione di processo sospeso

1. Salva l’ipotesi di regolamento di competenza proposto ai sensi dell’articolo 119, se con il provvedimento di sospensione non è stata fissata l’udienza in cui il processo deve proseguire, entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia di cui all’articolo 106, comma 1, le parti debbono chiedere al giudice, che provvede con decreto, la fissazione d’udienza in prosecuzione.

2. Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.

3. E’ fatta salva l’autorizzazione da parte del giudice del compimento di atti urgenti e la proposizione di domande cautelari.

4. La sospensione del giudizio interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di fissazione udienza di cui al comma 1.

Art. 108

(Interruzione del giudizio)

1. Se prima della costituzione o all’udienza, sopravviene la morte oppure la perdita della capacita’ di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo e’ interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l’altra parte provveda a citarli in riassunzione.

2. Se alcuno degli eventi interruttivi di cui al comma 1 si avvera nei riguardi della parte che si e’ costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.

3. Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo e’ interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione.

4. Se la parte e’ costituita personalmente, il processo e’ interrotto al momento dell’evento.

5. Se l’evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo e’ interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo e’ documentato dall’altra parte, o e’ notificato ovvero e’ certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all’articolo 93, comma 5.

6. Nell’udienza di discussione, il pubblico ministero se ritiene non sussistere i presupposti per la riassunzione nei confronti degli eredi, ovvero di successori di persona giuridica, puo’ chiedere l’immediata declaratoria di estinzione del processo nei confronti della parte colpita dall’evento interruttivo.

7. Se la parte e’ costituita a mezzo di procuratore, il processo e’ interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso. In tal caso si applica la disposizione del comma 1. Non sono cause d’interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa.

8. Se alcuno degli eventi interruttivi si avvera o e’ notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di nuova udienza di discussione

Art. 108

Interruzione del processo

1. Se prima della costituzione o all’udienza, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l’altra parte provveda a citarli in riassunzione.

2. Se alcuno degli eventi interruttivi di cui al comma 1 si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.

3. Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione.

4. Se la parte è costituita personalmente, il processo è interrotto al momento dell’evento.

5. Se l’evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall’altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all’articolo 93, comma 5.

6. Nell’udienza di discussione, il pubblico ministero, se ritiene non sussistere i presupposti per la riassunzione nei confronti degli eredi può chiedere l’immediata declaratoria di estinzione del processo nei confronti della parte colpita dall’evento interruttivo.

7. Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso. In tal caso si applica la disposizione del comma 1. Non sono cause d’interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa.

8. Se alcuno degli eventi interruttivi si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di nuova udienza di discussione.

Art. 114

(Deferimento della questione)

1. Le sezioni giurisdizionali d’appello possono deferire alle sezioni riunite in sede giurisdizionale la soluzione di questioni di massima, d’ufficio o anche a seguito di istanza formulata dal procuratore generale o da ciascuna delle parti del giudizio d’impugnazione.

2. La sezione, con l’ordinanza di deferimento, dispone la rimessione del fascicolo d’ufficio alla segreteria delle sezioni riunite.

3. Il presidente della Corte dei conti e il procuratore generale possono deferire alle sezioni riunite in sede giurisdizionale la risoluzione di questioni di massima oppure di questioni di diritto che abbiano dato luogo, già in primo grado, ad indirizzi interpretativi o applicativi difformi

Art. 114

Deferimento della questione

1. Le sezioni giurisdizionali d’appello possono deferire alle sezioni riunite in sede giurisdizionale la soluzione di questioni di massima, d’ufficio o anche a seguito di istanza formulata da ciascuna delle parti

2. La sezione, con l’ordinanza di deferimento, dispone la rimessione del fascicolo d’ufficio alla segreteria delle sezioni riunite.

3. Il presidente della Corte dei conti e il procuratore generale possono deferire alle sezioni riunite in sede giurisdizionale la risoluzione di questioni di massima oppure di questioni di diritto che abbiano dato luogo, già in primo grado, ad indirizzi interpretativi o applicativi difformi.

Art. 118

(Conflitto di competenza territoriale)

1. Quando, in seguito alla ordinanza che dichiara la incompetenza territoriale del giudice adito, la causa è riassunta nei termini fissati dal giudice nell’ordinanza medesima o, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione, davanti al giudice dichiarato competente, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il regolamento di competenza dinanzi alla sezioni riunite.

Art. 118

Conflitto di competenza territoriale

1. Quando, in seguito alla ordinanza che dichiara la incompetenza territoriale del giudice adito, la causa è riassunta nei termini fissati dal giudice nell’ordinanza medesima o, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione, davanti al giudice dichiarato competente, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il regolamento di competenza dinanzi alle sezioni riunite.

Art. 124

(Notificazione del ricorso)

1. Il ricorso avverso la deliberazione della sezione regionale di’ controllo è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla conoscenza legale della delibera impugnata ed e’ notificato, nelle forme della citazione in ogni caso al procuratore generale della Corte dei conti e, ai fini conoscitivi, alla sezione del controllo che ha emesso la delibera impugnata nonché’:

a) nei giudizi sui piani di riequilibrio:

1) alla Commissione per la finanza e gli organi degli enti locali presso il Ministero dell’interno che sia intervenuta nel procedimento conclusosi con la deliberazione della sezione di controllo della Corte dei conti oggetto del giudizio;

2) al prefetto territorialmente competente, nel caso in cui dalla deliberazione di controllo derivino effetti incidenti su atti consequenziali di competenza delle prefetture;

b) nei giudizi sui rendiconti consiliari, ai Presidenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale;

c) in ogni caso, agli eventuali ulteriori controinteressati.

2. Gli altri tipi di ricorso sono proponibili finche’ l’atto oggetto del giudizio produce effetti giuridici e sussista interesse all’impugnativa.

Art. 124

Notificazione del ricorso

1. Il ricorso avverso la deliberazione della sezione regionale dì controllo è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla conoscenza legale della delibera impugnata ed è notificato, nelle forme della citazione in ogni caso al procuratore generale della Corte dei conti e, ai fini conoscitivi, alla sezione del controllo che ha emesso la delibera impugnata nonché:

a) nei giudizi sui piani di riequilibrio:

1) alla Commissione per stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell’interno che sia intervenuta nel procedimento conclusosi con la deliberazione della sezione di controllo della Corte dei conti oggetto del giudizio;

2) al prefetto ovvero alla autorità territoriale istituzionalmente competente, nell’ipotesi in cui dalla deliberazione di controllo derivino effetti incidenti su atti consequenziali di spettanza delle prefetture o di altra autorità istituzionale;

b) nei giudizi sui rendiconti consiliari, ai Presidenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale;

c) in ogni caso, agli eventuali ulteriori controinteressati.

2. Gli altri tipi di ricorso sono proponibili finché l’atto oggetto del giudizio produce effetti giuridici e sussista interesse all’impugnativa.

Art. 132

(Procedimento)

1. Il decreto di cui all’articolo 131, comma 1, stabilisce il termine per l’accettazione della determinazione presidenziale e l’udienza di discussione del giudizio, nel caso di mancata accettazione.

2. Copia del decreto, a cura della segreteria, e’ comunicata alle parti, con invito a sottoscriverla, con firma autenticata anche in forma amministrativa, in segno di accettazione e a restituirla entro il termine assegnato che decorre dalla data di legale conoscenza del decreto.

3. In caso di accettazione, il presidente dispone la cancellazione della causa dal ruolo e traduce in ordinanza, avente forza di titolo esecutivo, la precedente determinazione. Copia in forma esecutiva dell’ordinanza e’ trasmessa all’amministrazione interessata a cura del pubblico ministero.

4. Quando vi sia esplicita dichiarazione di non accettazione o sia infruttuosamente decorso il termine assegnato, ovvero in caso di irreperibilita’ della parte, il giudizio viene discusso nel rito ordinario all’udienza fissata.

5. Nei giudizi di responsabilita’ amministrativa, nel caso di piu’ convenuti e di responsabilita’ ripartita, se l’accettazione non e’ data da tutti, il giudizio prosegue soltanto nei confronti dei non accettanti. Qualora invece si tratti di responsabilita’ solidale, la causa prosegue anche nei confronti degli accettanti. A cura della segreteria questi saranno avvertiti della prosecuzione del giudizio

Art. 132

Procedimento

1. Il decreto di cui all’articolo 131, comma 1, stabilisce il termine per l’accettazione della determinazione presidenziale e l’udienza di discussione del giudizio, nel caso di mancata accettazione. Con il decreto si assegna, altresì, il termine per la costituzione in giudizio e per la notifica dell’atto di citazione in conformità a quanto previsto dall’articolo 88, commi 1 e 2.

2. Il decreto è notificato alle parti, a cura della procura regionale, congiuntamente all’atto di citazione. La dichiarazione di accettazione deve essere sottoscritta, con firma autenticata, anche in forma amministrativa, e deve essere depositata presso la segreteria della sezione entro il termine assegnato, che decorre dalla data di legale conoscenza del decreto.

3. In caso di accettazione, il presidente dispone la cancellazione della causa dal ruolo e traduce in ordinanza, avente forza di titolo esecutivo, la precedente determinazione. Copia in forma esecutiva dell’ordinanza è trasmessa all’amministrazione interessata a cura del pubblico ministero.

4. Quando vi sia esplicita dichiarazione di non accettazione o sia infruttuosamente decorso il termine assegnato, ovvero in caso di irreperibilità della parte, il giudizio viene discusso nel rito ordinario all’udienza fissata.

5. Nei giudizi di responsabilità amministrativa, nel caso di più convenuti e di responsabilità ripartita, se l’accettazione non è data da tutti, il giudizio prosegue soltanto nei confronti dei non accettanti. Qualora invece si tratti di responsabilità solidale, la causa prosegue anche nei confronti degli accettanti. A cura della segreteria questi saranno avvertiti della prosecuzione del giudizio.

Art. 133

(Giudizio per l’applicazione di sanzioni pecuniarie)

1. Ferma restando la responsabilità di cui all’ articolo 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, e successive modificazioni, quando la legge prevede che la Corte di conti irroga, ai responsabili della violazione di specifiche disposizioni normative, una sanzione pecuniaria, stabilita tra un minimo ed un massimo edittale, il pubblico ministero d’ufficio, o su segnalazione della Corte nell’esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo, promuove il giudizio per l’applicazione della sanzione pecuniaria.

2. Il giudizio e’ promosso con ricorso al giudice monocratico, previamente designato dal presidente della sezione giurisdizionale regionale, territorialmente competente.

3. Copia del ricorso e’ notificata alla parte a cura del pubblico ministero.

4. Il pubblico ministero deposita presso la segreteria della sezione il ricorso, unitamente ai documenti in esso richiamati, entro dieci giorni dalla notificazione del medesimo.

5. La parte puo’ costituirsi in giudizio depositando il proprio fascicolo, contenente la comparsa di risposta, la copia del ricorso notificato, la procura e i documenti che offre in comunicazione, entro trenta giorni dalla notificazione del ricorso.

Art. 133

Giudizio per l’applicazione di sanzioni pecuniarie

1. Ferma restando la responsabilità di cui all’ articolo 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, e successive modificazioni, quando la legge prevede che la Corte di conti irroga, ai responsabili della violazione di specifiche disposizioni normative, una sanzione pecuniaria, stabilita tra un minimo ed un massimo edittale, il pubblico ministero d’ufficio, o su segnalazione della Corte nell’esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo, promuove il giudizio per l’applicazione della sanzione pecuniaria.

2. Il giudizio è promosso con ricorso al giudice monocratico, previamente designato dal presidente della sezione giurisdizionale regionale, territorialmente competente.

3. Copia del ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza camerale, è notificata alla parte a cura del pubblico ministero.

4. Il pubblico ministero deposita presso la segreteria della sezione il ricorso, unitamente ai documenti in esso richiamati, e il decreto di fissazione dell’udienza camerale, entro dieci giorni dalla notificazione del medesimo.

5. La parte può costituirsi in giudizio depositando il proprio fascicolo, contenente la comparsa di risposta, la copia del ricorso notificato, la procura e i documenti che offre in comunicazione, entro trenta giorni dalla notificazione del ricorso.

Giudizio sui conti

Capo I

Generalità

Art. 137

(Ambito del giudizio di conto)

1. La Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a termini di legge

Giudizio sui conti

Capo I

Disposizioni generali

Art. 137

Ambito del giudizio di conto

1. La Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a termini di legge.

Art. 141

(Ricorso)

1. Il pubblico ministero, di sua iniziativa o su richiesta che gli venga fatta dalla Corte dei conti nell’esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo, o su segnalazione dei competenti uffici o degli organi di controllo interno dell’amministrazione interessata, promuove il giudizio per la resa del conto nei casi di:

a) cessazione dell’agente contabile dal proprio ufficio senza aver presentato il conto della sua gestione;

b) deficienze accertate dall’amministrazione in corso di gestione o comunque prima della scadenza del termine di presentazione del conto;

c) ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento e il conto non sia stato compilato d’ufficio.

d) omissione del deposito del conto rilevata dalle risultanze dell’anagrafe di cui all’articolo 138 o a anche a seguito di comunicazione d’ufficio della segreteria della sezione.

2. Il giudizio per la resa del conto si propone con ricorso al giudice monocratico, designato previamente dal presidente della sezione.

3. Il ricorso contiene l’individuazione dell’agente contabile, della natura della gestione e il relativo periodo, l’amministrazione interessata, gli elementi in fatto e in diritto su cui si fonda l’obbligo di resa del conto, la richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificato omesso deposito del conto entro il termine fissato nel decreto di cui al comma 4.

4. Il giudice monocratico decide in camera di consiglio con decreto motivato entro trenta giorni dal deposito del ricorso; in caso di accoglimento, assegna al contabile un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni, decorrente dalla legale conoscenza del decreto, per il deposito del conto.

5. Copia del ricorso e del decreto, a cura del pubblico ministero, e’ notificata all’agente contabile per il tramite dell’amministrazione da cui dipende.

6. Decorso inutilmente il termine fissato per il deposito del conto, il giudice dispone con decreto immediatamente esecutivo la compilazione d’ufficio del conto, a spese dell’agente contabile e, salvo che non ravvisi gravi e giustificati motivi, determina l’importo della sanzione pecuniaria a carico di quest’ultimo, non superiore alla metà degli stipendi, aggi o indennità al medesimo dovuti in relazione al periodo cui il conto si riferisce, ovvero, qualora l’agente contabile non goda di stipendio, aggio o indennità, non superiore a 1.000 euro.

7. Se risulta che l’agente contabile ha presentato il conto alla propria amministrazione e quest’ultima non lo ha trasmesso e depositato presso la sezione giurisdizionale, il conto e’ acquisito d’ufficio dal giudice monocratico, che commina la sanzione pecuniaria di cui al comma 6 al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell’articolo 139, comma 2

Art. 141

Ricorso

1. Il pubblico ministero, di sua iniziativa o su richiesta che gli venga fatta dalla Corte dei conti nell’esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo, o su segnalazione dei competenti uffici o degli organi di controllo interno dell’amministrazione interessata, promuove il giudizio per la resa del conto nei casi di:

a) cessazione dell’agente contabile dal proprio ufficio senza aver presentato il conto della sua gestione;

b) deficienze accertate dall’amministrazione in corso di gestione o comunque prima della scadenza del termine di presentazione del conto;

c) ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento e il conto non sia stato compilato d’ufficio.

d) omissione del deposito del conto rilevata dalle risultanze dell’anagrafe di cui all’articolo 138 o anche a seguito di comunicazione della segreteria della sezione.

2. Il giudizio per la resa del conto si propone con ricorso al giudice monocratico, designato previamente dal presidente della sezione.

3. Il ricorso contiene l’individuazione dell’agente contabile, della natura della gestione e il relativo periodo, l’amministrazione interessata, gli elementi in fatto e in diritto su cui si fonda l’obbligo di resa del conto, la richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificato omesso deposito del conto entro il termine fissato nel decreto di cui al comma 4.

4. Il giudice monocratico decide con decreto motivato entro trenta giorni dal deposito del ricorso; in caso di accoglimento, assegna al contabile un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni, decorrente dalla legale conoscenza del decreto, per la presentazione del conto all’amministrazione dandone notizia alla sezione giurisdizionale; assegna, altresì, un termine all’amministrazione per il rispetto di tutti gli altri adempimenti e per il conseguente deposito del conto presso la segreteria della sezione.

5. Copia del ricorso e del decreto, a cura del pubblico ministero, è notificata all’agente contabile per il tramite dell’amministrazione da cui dipende.

6. Decorso inutilmente il termine fissato per il deposito del conto, il giudice dispone con decreto immediatamente esecutivo la compilazione d’ufficio del conto, a spese dell’agente contabile e, salvo che non ravvisi gravi e giustificati motivi, determina l’importo della sanzione pecuniaria a carico di quest’ultimo, non superiore alla metà degli stipendi, aggi o indennità al medesimo dovuti in relazione al periodo cui il conto si riferisce, ovvero, qualora l’agente contabile non goda di stipendio, aggio o indennità, non superiore a 1.000 euro, importo aggiornato ai sensi dell’articolo 131, comma 2.

7. Se risulta che l’agente contabile ha presentato il conto alla propria amministrazione e quest’ultima non lo ha trasmesso e depositato presso la sezione giurisdizionale, il conto è acquisito d’ufficio dal giudice monocratico, che commina la sanzione pecuniaria di cui al comma 6 al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell’articolo 139, comma 2.

Art. 142

(Opposizione)

1. Avverso il decreto del giudice monocratico si puo’ proporre opposizione al collegio con ricorso da depositarsi nella segreteria della sezione nel termine fissato per il deposito del conto.

2. Il deposito del ricorso sospende l’esecuzione del decreto.

3. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l’udienza di discussione e assegna alle parti un termine per il deposito di memorie e documenti.

4. Tra il giorno del deposito del ricorso e l’udienza di discussione non devono decorrere piu’ di quaranta giorni.

5. La segreteria della sezione comunica il decreto di fissazione dell’udienza all’opponente e, unitamente al ricorso, al pubblico ministero

Art. 142

Opposizione

1. Avverso i decreti emessi ai sensi dell’articolo 141, commi 4, 6 e 7, si può proporre opposizione al collegio con ricorso da depositarsi nella segreteria della sezione nel termine di trenta giorni decorrente dalla relativa comunicazione alle parti.

2. Il deposito del ricorso sospende l’esecuzione del decreto.

3. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l’udienza di discussione e assegna alle parti un termine per il deposito di memorie e documenti.

4. Tra il giorno del deposito del ricorso e l’udienza di discussione non devono decorrere più di quaranta giorni.

5. La segreteria della sezione comunica il decreto di fissazione dell’udienza all’opponente e, unitamente al ricorso, alle parti.

Art. 144

(Decisione)

1. Il giudizio per resa di conto e’ definito con sentenza non appellabile, immediatamente esecutiva.

2. La sentenza, a cura della segreteria della sezione è comunicata all’agente tenuto alla resa del conto, all’amministrazione da cui lo stesso dipende e al pubblico ministero

Art. 144

Decisione

1. Il giudizio per resa di conto è definito con sentenza non appellabile, immediatamente esecutiva.

2. La sentenza, a cura della segreteria della sezione è comunicata all’agente tenuto alla resa del conto, all’amministrazione da cui lo stesso dipende, al responsabile del procedimento e al pubblico ministero.

Art. 145

(Istruzione e relazione)

1. Il conto depositato presso la sezione giurisdizionale e’ tempestivamente assegnato, con provvedimento presidenziale, ad un giudice designato previamente quale relatore.

2. Il presidente della sezione giurisdizionale con proprio decreto stabilisce all’inizio di ciascun anno, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, le priorità cui i magistrati relatori dovranno attenersi nella pianificazione dell’esame dei conti.

3. Il giudice relatore dopo aver accertato la parificazione da parte dell’amministrazione, procede all’esame del conto, dei documenti ad esso allegati e degli altri atti e notizie che possa avere comunque acquisito, anche a mezzo di strumenti telematici, attraverso apposita richiesta interlocutoria all’amministrazione o al contabile, se del caso volta alla correzione di eventuali errori materiali, e all’effettuazione di ispezioni, accertamenti diretti e nomine di consulenti tecnici, previa autorizzazione del collegio in camera di consiglio.

4. La relazione sul conto conclude o per il discarico del contabile, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, o per la condanna del medesimo a pagare la somma di cui il relatore lo ritenga debitore, ovvero per la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, per la declaratoria di irregolarità della gestione contabile, ovvero per gli altri provvedimenti interlocutori o definitivi che il relatore giudichi opportuni

Art. 145

Istruzione e relazione

1. Il conto depositato presso la sezione giurisdizionale è tempestivamente assegnato, con provvedimento presidenziale, ad un giudice designato previamente quale relatore.

2. Il presidente della sezione giurisdizionale con proprio decreto stabilisce all’inizio di ciascun anno, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, le priorità cui i magistrati relatori dovranno attenersi nella pianificazione dell’esame dei conti.

3. Il giudice relatore dopo aver accertato la parificazione da parte dell’amministrazione, procede all’esame del conto, dei documenti ad esso allegati e degli altri atti che possa avere comunque acquisito, anche a mezzo di strumenti telematici, attraverso apposita richiesta interlocutoria all’amministrazione o al contabile, se del caso volta alla correzione di eventuali errori materiali. Può inoltre procedere ad ispezioni, accertamenti diretti e nomine di consulenti tecnici, per questi ultimi previa autorizzazione del collegio da assumersi in Camera di consiglio.

4. La relazione sul conto conclude, allo stato degli atti, o per il discarico del contabile, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, o per la condanna del medesimo a pagare la somma di cui il relatore lo ritenga debitore, ovvero per la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, per la declaratoria di irregolarità della gestione contabile, ovvero per gli altri provvedimenti interlocutori o definitivi che il relatore giudichi opportuni.

Art. 147

(Iscrizione a ruolo d’udienza)

1. Il giudice designato per l’esame del conto deposita la relazione presso la segreteria della sezione.

2. Nei casi in cui non possa provvedersi a norma dell’articolo 146, entro il termine di trenta giorni dal deposito della relazione, il presidente fissa, con decreto, l’udienza per la discussione del giudizio ed assegna un termine per il deposito di memorie e documenti e delle conclusioni del pubblico ministero.

3. E’ sempre fissata l’udienza, oltre che a seguito di scadenza del termine fissato dal magistrato relatore per la presentazione dei documenti essenziali per l’esame della gestione, per:

a) i conti compilati d’ufficio quando al termine della gestione non siano stati depositati;

b) i conti relativi all’ultima gestione degli agenti contabili, quando comprendano partite attinenti a precedenti gestioni degli stessi agenti e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti precedenti;

c) i deconti compilati nei casi di deficienza accertata dall’amministrazione a carico del contabile e prodotti alla Corte dei conti anteriormente al giudizio sul conto;

d) i conti complementari, compilati per responsabilita’ amministrativa a carico di contabili, i cui conti siano stati gia’ decisi;

e) i conti speciali di quegli agenti e di quelle gestioni, per cui non sussista in via normale l’obbligo della resa periodica del conto.

4. Il decreto di fissazione dell’udienza, a cura della segreteria, è comunicato all’agente contabile per il tramite dell’amministrazione da cui dipende, e al pubblico ministero.

Art. 147

Iscrizione a ruolo d’udienza

1. Il giudice designato per l’esame del conto deposita la relazione presso la segreteria della sezione.

2. Nei casi in cui non possa provvedersi a norma dell’articolo 146, entro il termine di trenta giorni dal deposito della relazione, il presidente fissa, con decreto, l’udienza per la discussione del giudizio ed assegna un termine per il deposito di memorie e documenti e delle conclusioni del pubblico ministero.

3. E’ sempre fissata l’udienza, oltre che a seguito di scadenza del termine fissato dal magistrato relatore per la presentazione dei documenti essenziali per l’esame della gestione, per:

a) i conti compilati d’ufficio quando al termine della gestione non siano stati depositati;

b) i conti relativi all’ultima gestione degli agenti contabili, quando comprendano partite attinenti a precedenti gestioni degli stessi agenti e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti precedenti;

c) i deconti compilati nei casi di deficienza accertata dall’amministrazione a carico del contabile e prodotti alla Corte dei conti anteriormente al giudizio sul conto;

d) i conti complementari, compilati per responsabilità amministrativa a carico di contabili, i cui conti siano stati già decisi;

e) i conti speciali di quegli agenti e di quelle gestioni, per cui non sussista in via normale l’obbligo della resa periodica del conto.

4. Il decreto di fissazione dell’udienza e la relazione del giudice designato per l’esame del conto, a cura della segreteria della sezione, sono comunicati all’amministrazione interessata e, per il tramite di quest’ultima, all’agente contabile nonché al pubblico ministero.

Art. 148

(Udienza di discussione)

1. All’udienza possono comparire l’agente contabile e l’amministrazione interessata. Si applica l’articolo 91.

2. L’agente contabile, ove presente in udienza, puo’ essere anche ascoltato direttamente dal Collegio per fornire chiarimenti, ma non puo’ svolgere difese orali senza il patrocinio di un legale o, nel caso di comparizione dell’amministrazione, di un funzionario appositamente delegato.

3. Nei giudizi di conto il pubblico ministero esprime il proprio avviso e rassegna le proprie conclusioni nell’interesse della legge e dell’erario, secondo le norme della presente Parte, nonche’ adotta ogni provvedimento di sua competenza, anche d’urgenza, a tutela delle ragioni erariali.

4. Durante l’esame giudiziale, il pubblico ministero non puo’ disporre ulteriori accertamenti istruttori finalizzati a riscontrare la regolarita’ del conto, salvo che sussistano gravi ed urgenti motivi, di cui da’ pronta e motivata comunicazione alla sezione giurisdizionale.

5. Quando con la responsabilità di colui che ha reso il conto giudiziale concorra la responsabilità di altri funzionari non tenuti a presentare il conto, si riunisce il giudizio di conto con quello di responsabilità.

6. Nel caso sussistano speciali circostanze, si puo’ procedere contro i responsabili del danno anche prima del giudizio di conto

Art. 148

Udienza di discussione

1. All’udienza possono comparire l’agente contabile e l’amministrazione interessata. Si applica l’articolo 91.

2. L’agente contabile può chiedere di essere ascoltato dal Collegio per fornire chiarimenti e svolgere difese direttamente o con il patrocinio di un legale; l’amministrazione può comparire in udienza a mezzo di un funzionario appositamente delegato.

2-bis. Il magistrato che ha sottoscritto la relazione sul conto di cui al comma 4 dell’articolo 145 non fa parte del collegio giudicante.

3. Nei giudizi di conto il pubblico ministero esprime il proprio avviso e rassegna le proprie conclusioni nell’interesse della legge e dell’erario, secondo le norme della presente Parte, nonché adotta ogni provvedimento di sua competenza, anche d’urgenza, a tutela delle ragioni erariali.

4. Durante l’esame giudiziale, il pubblico ministero non può disporre ulteriori accertamenti istruttori finalizzati a riscontrare la regolarità del conto, salvo che sussistano gravi ed urgenti motivi, di cui dà pronta e motivata comunicazione alla sezione giurisdizionale.

5. Quando con la responsabilità di colui che ha reso il conto giudiziale concorra la responsabilità di altri funzionari non tenuti a presentare il conto, si riunisce il giudizio di conto con quello di responsabilità.

6. Nel caso sussistano speciali circostanze, si può procedere contro i responsabili del danno anche prima del giudizio di conto.

Art. 149

(Decisione)

1. Quando pronuncia sentenza parziale od altro provvedimento interlocutorio, il collegio puo’ trattenere il giudizio sul conto, oppure disporre la restituzione degli atti al giudice designato come relatore, affinche’ prosegua l’istruttoria.

2. Quando il collegio riconosce che i conti furono saldati o si bilanciano in favore dell’agente dell’amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo e la liberazione, ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Ove non si sia provveduto, l’interessato ha facolta’ di richiedere i provvedimenti del caso nell’ambito di separato giudizio ad istanza di parte.

3. Quando non pronuncia discarico, il collegio liquida il debito dell’agente e dispone, ove occorra, la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo.

4. In ipotesi di ammanco o di perdita accertata il collegio pronuncia condanna alla restituzione delle somme mancanti e alla alienazione della cauzione versata dal contabile o comunque prestata anche da terzi, purche’ citati o intervenuti in giudizio.

5. Quando l’alienazione non e’ autorizzata con la decisione sul conto il pubblico ministero promuove un giudizio mediante citazione notificata agli interessati. Il giudizio segue le forme dei giudizi ad istanza di parte.

Art. 149

Decisione

1. Quando pronuncia sentenza parziale od altro provvedimento interlocutorio, il collegio può trattenere il giudizio sul conto, oppure disporre la restituzione degli atti al giudice designato come relatore, affinché prosegua l’istruttoria.

2. Quando il collegio riconosce che i conti furono saldati o si bilanciano in favore dell’agente dell’amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo e la liberazione, ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Ove non si sia provveduto, l’interessato ha facoltà di richiedere i provvedimenti del caso nell’ambito di separato giudizio ad istanza di parte.

3. Quando non pronuncia discarico, il collegio liquida il debito dell’agente e dispone, ove occorra, la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, ovvero dichiara l’irregolarità della gestione contabile.

4. In ipotesi di ammanco o di perdita accertata il collegio pronuncia condanna alla restituzione delle somme mancanti e alla alienazione della cauzione versata dal contabile o comunque prestata anche da terzi, purché citati o intervenuti in giudizio.

5. Quando l’alienazione non è autorizzata con la decisione sul conto il pubblico ministero promuove un giudizio mediante citazione notificata agli interessati. Il giudizio segue le forme dei giudizi ad istanza di parte

Art. 151

(Giudice competente)

1. In materia di ricorsi pensionistici civili, militari e di guerra la sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in primo grado, giudica in composizione monocratica, in funzione di giudice unico.

2. Il difetto della competenza per territorio, come definita dall’articolo 18, comma 1, lettera c), non e’ rilevabile d’ufficio ed e’ eccepito a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L’eccezione si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

Art. 151

Giudice competente

1. In materia di ricorsi pensionistici civili, militari e di guerra la sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in primo grado, giudica in composizione monocratica.

2. Il difetto della competenza per territorio, come definita dall’articolo 18, comma 1, lettera c), non è rilevabile d’ufficio ed è eccepito a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L’eccezione si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

Art. 154

(Deposito del ricorso)

1. Il ricorso e’ depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente insieme con i documenti in esso indicati.

2. Il ricorso in materia di pensioni di guerra e di pensioni privilegiate ordinarie puo’ essere depositato mediante spedizione di plico raccomandato alla segreteria della sezione. In questo caso, della data di spedizione fa fede il bollo dell’ufficio postale mittente e, qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata.

3. Effettuato il deposito del ricorso, l’amministrazione competente, entro trenta giorni dalla richiesta dell’ufficio di segreteria, deve depositare i documenti in base ai quali e’ stato emesso il provvedimento impugnato e, nei casi di silenzio dell’amministrazione, indicare i motivi del rifiuto a provvedere.

4. Il presidente procede, al momento del deposito del ricorso e secondo criteri oggettivi e predeterminati, alla sua assegnazione ad uno dei giudici unici delle pensioni in servizio presso la sezione.

Art. 154

Deposito del ricorso

1. Il ricorso è depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente insieme con i documenti in esso indicati.

2. Il ricorso in materia di pensioni può essere depositato anche mediante spedizione di plico raccomandato alla segreteria della sezione. In questo caso, della data di spedizione fa fede il bollo dell’ufficio postale mittente e, qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata.

[3. Effettuato il deposito del ricorso, l’amministrazione competente, entro trenta giorni dalla richiesta dell’ufficio di segreteria, deve depositare i documenti in base ai quali è stato emesso il provvedimento impugnato e, nei casi di silenzio dell’amministrazione, indicare i motivi del rifiuto a provvedere ]

4. Il presidente procede, al momento del deposito del ricorso e secondo criteri oggettivi e predeterminati, alla sua assegnazione ad uno dei giudici unici delle pensioni in servizio presso la sezione.

Art. 155

(Fissazione dell’udienza e notificazione del ricorso)

1. Il giudice unico fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi.

2. Le parti hanno diritto di depositare presso la sezione giurisdizionale giudicante, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di accelerazione ai sensi dell’articolo 89.

3. Il giudice, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l’udienza di discussione con decreto, che viene comunicato al ricorrente dalla segreteria della sezione.

4. Tra il giorno del deposito del ricorso e l’udienza di discussione non intercorrono piu’ di sessanta giorni.

5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, e’ notificato al convenuto, a cura dell’attore, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto.

6. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

7. Il termine di cui al comma 6 e’ elevato a quaranta giorni e quello di cui al comma 4 e’ elevato a ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal comma 5 debba effettuarsi all’estero.

8. Se la parte contro la quale e’ stato proposto il ricorso non si costituisce e il collegio rileva un vizio che importi nullita’ della notificazione, fissa con decreto una nuova udienza e un termine perentorio per rinnovare la notificazione. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

9. Se la parte contro la quale e’ stato proposto il ricorso non si costituisce neppure all’udienza fissata a norma del comma 8, il giudice provvede a norma dell’articolo 93.

10. Se l’ordine di rinnovazione della notificazione non è eseguito, il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’articolo 111

Art. 155

Fissazione dell’udienza e notificazione del ricorso

1. Il giudice monocratico fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi.

2. Le parti hanno diritto di depositare presso la sezione giurisdizionale giudicante, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di accelerazione ai sensi dell’articolo 89.

3. Il giudice, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l’udienza di discussione con decreto, con il quale dispone anche la trasmissione del fascicolo amministrativo da parte dell’amministrazione. Il decreto di fissazione di udienza viene notificato all’amministrazione a cura del ricorrente, unitamente al ricorso depositato in segreteria, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso.

4. Tra il giorno del deposito del ricorso e l’udienza di discussione intercorrono non meno di centoventi giorni.

[5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, è notificato al convenuto, a cura dell’attore, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto.]

5-bis. Il ricorrente deve altresì depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza.

6. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell’udienza di discussione intercorre un termine non minore di novanta giorni.

7. Il termine di cui al comma 6 è elevato a centoventi giorni e quello di cui al comma 4 è elevato a centocinquata giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal comma 3 debba effettuarsi all’estero.

8. Se la parte contro la quale è stato proposto il ricorso non si costituisce e il giudice rileva un vizio che importi nullità della notificazione, fissa con decreto una nuova udienza e un termine perentorio per rinnovare la notificazione. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

9. Se la parte contro la quale è stato proposto il ricorso non si costituisce neppure all’udienza fissata a norma del comma 8, il giudice provvede a norma dell’articolo 93.

10. Se l’ordine di rinnovazione della notificazione non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’articolo 111.

Art. 156

(Costituzione del convenuto)

1. Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito.

2. La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale sono proposte, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e le eventuali domande in via riconvenzionale.

3. Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto e indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e in particolare i documenti, che deve contestualmente depositare.

Art. 156

Costituzione del convenuto

1. Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito, ovvero indicando un indirizzo di posta elettronica certificata secondo le modalità di cui all’articolo 28, comma 2.

2. La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in segreteria di una memoria difensiva, nella quale sono proposte, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e le eventuali domande in via riconvenzionale.

3. Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dal ricorrente a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto e indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e in particolare i documenti, che deve contestualmente depositare.

Art. 157

(Costituzione e difesa personali delle parti)

1. Il ricorso puo’ essere proposto anche senza patrocinio legale, ma il ricorrente non puo’ svolgere oralmente, in udienza, le proprie difese. L’assistenza legale puo’ essere svolta da professionisti iscritti all’albo degli avvocati.

2. Qualora il ricorrente non sia reperibile nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto e non abbia indicato un valido indirizzo di posta elettronica certificata le notificazioni e le comunicazioni nei suoi confronti sono effettuate mediante deposito nella segreteria della sezione

Art. 157

Costituzione e difesa personale delle parti

1. Il ricorso può essere proposto anche senza patrocinio legale, ma il ricorrente non può svolgere oralmente, in udienza, le proprie difese. L’assistenza legale può essere svolta da professionisti iscritti all’albo degli avvocati.

2. Qualora il ricorrente non sia reperibile nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto e non abbia indicato un valido indirizzo di posta elettronica certificata le notificazioni e le comunicazioni nei suoi confronti sono effettuate mediante deposito nella segreteria della sezione.

Art. 158

(Difesa delle pubbliche amministrazioni)

1. L’amministrazione puo’ farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente o da un funzionario appositamente delegato.

2. Per le amministrazioni statali e equiparate si applica, anche in grado di appello, la disposizione dell’articolo 417-bis del codice di procedura civile.

Art. 158

Difesa delle pubbliche amministrazioni

1. L’amministrazione può farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente o da un funzionario appositamente delegato.

2. Per le amministrazioni statali e equiparate si applica, anche in grado di appello, la disposizione dell’articolo 417-bis del codice di procedura civile, nonché quella dell’articolo 152-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile.

Art. 160

(Intervento)

1. L’intervento di coloro i quali abbiano interesse nella domanda proposta con il ricorso e’ ammesso in ogni fase della causa.

2. Il giudice, quando ritenga che vi siano persone interessate ad opporsi al ricorso, ordina che il giudizio venga integrato con il loro intervento.

3. L’intervento si effettua con comparsa notificata alle parti avverse e depositata in segreteria.

Art. 160

Intervento

1. L’intervento di coloro i quali abbiano interesse nella domanda proposta con il ricorso è ammesso in ogni fase della causa.

[2. Il giudice, quando ritenga che vi siano persone interessate ad opporsi al ricorso, ordina che il giudizio venga integrato con il loro intervento]

3. L’intervento si effettua con comparsa notificata alle altre parti e depositata in segreteria.

Art. 160-bis

Integrazione del contraddittorio per ordine del giudice

1. Il giudice, quando ritiene che vi siano persone interessate ad opporsi al ricorso, ordina l’integrazione del contraddittorio.

2. Il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l’atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi 4, 6 e 7 dell’articolo 155. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.

3. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell’udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell’articolo 156.

4. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede la segreteria del giudice.

Art. 161

(Istanza provvedimenti cautelari)

1. Nel ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto impugnato durante il tempo necessario a giungere ad una decisione, puo’ chiederne la sospensione.

2. Il giudice fissa la data dell’udienza in camera di consiglio per la discussione dell’istanza cautelare, che viene comunicata, a cura della segreteria, con un preavviso di almeno dieci giorni alle parti, le quali possono depositare in segreteria memorie e documenti sino al quinto giorno precedente la data di udienza.

3. Nell’udienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza emessa in camera di consiglio all’accoglimento o al rigetto della domanda.

4. La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a nuove ragioni di diritto o a fatti sopravvenuti.

Art. 161

Istanza di provvedimenti cautelari

1. Nel ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto impugnato durante il tempo necessario a giungere ad una decisione, può chiederne la sospensione.

2. Il giudice fissa la data dell’udienza in Camera di consiglio per la discussione dell’istanza cautelare, con decreto che viene comunicato, a cura della segreteria, al ricorrente, il quale notifica alle parti il decreto, unitamente al ricorso, almeno dieci giorni prima della data fissata per la Camera di consiglio; le parti possono depositare in segreteria memorie e documenti sino a cinque giorni prima della data di udienza.

3. Nell’udienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza emessa in camera di consiglio all’accoglimento o al rigetto della domanda.

4. La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a nuove ragioni di diritto o a fatti sopravvenuti.

Art. 162

(Reclamo)

1. Contro l’ordinanza con la quale è stata concessa o negata la sospensione dell’atto è ammesso reclamo da proporsi con ricorso al collegio, da depositarsi nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore.

2. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito, fissa l’udienza di discussione con decreto comunicato alle parti a cura della segreteria.

3. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il collegio puo’ sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.

4. Non è consentita la rimessione al primo giudice.

5. Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.

Art. 162

Reclamo

1. Contro l’ordinanza con la quale è stata concessa o negata la sospensione dell’atto è ammesso reclamo da proporsi con ricorso al collegio, da depositarsi nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza a cura della segreteria o dalla notificazione, se anteriore.

2. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito, fissa l’udienza camerale di discussione con decreto comunicato alle parti a cura della segreteria unitamente al ricorso per reclamo. Le parti possono presentare memorie e documenti fino al quinto giorno precedente la data fissata per la Camera di consiglio. Il magistrato che ha emesso il provvedimento reclamato non fa parte del collegio che decide sul ricorso.

3. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il collegio può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.

4. Non è consentita la rimessione al primo giudice.

5. Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.

Art. 164

(Udienza di discussione)

1. Nell’udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa. La mancata comparizione personale delle parti, o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate previa autorizzazione del giudice.

2. Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore e’ valutata dal giudice ai fini della decisione.

3. Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.

4. Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione puo’ definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza, anche non definitiva, dando lettura del dispositivo.

5. Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova gia’ proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell’udienza, per la loro immediata assunzione.

6. Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell’udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive.

7. Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del comma 5, la controparte puo’ dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni. Nell’udienza fissata a norma del comma 6 il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione.

8. L’assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.

9. Nei casi previsti dall’articolo 165, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché’ il ricorso introduttivo e l’atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui all’articolo 155. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.

10. Il terzo chiamato si costituisce non meno di dieci giorni prima dell’udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell’articolo 156.

11. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede la segreteria.

12. Le udienze di mero rinvio sono vietate.

Art. 164

Udienza di discussione

1. Nell’udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa. La mancata comparizione personale delle parti, o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate previa autorizzazione del giudice.

2. Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione.

3. Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.

4. Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza, anche non definitiva, dando lettura del dispositivo.

5. Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell’udienza, per la loro immediata assunzione.

6. Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre trenta giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell’udienza di rinvio per il deposito in segreteria di note difensive.

7. Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del comma 5, la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni. Nell’udienza fissata a norma del comma 6 il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione.

8. L’assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.

9. Nei casi previsti dall’articolo 160-bis, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l’atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui all’articolo 155. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.

10. Il terzo chiamato si costituisce non meno di dieci giorni prima dell’udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell’articolo 156.

11. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede la segreteria.

12. Le udienze di mero rinvio sono vietate.

Art. 167

(Pronuncia della sentenza)

1. Nell’udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessita’ della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza.

2. Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.

3. Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti pensionistici, determina, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal ricorrente per la diminuzione di valore del suo credito secondo le vigenti disposizioni, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

4. Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilita’, inammissibilita’, improcedibilita’ o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza puo’ consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio.

5. La decisione in forma semplificata e’ assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, ovvero fissata ai sensi dell’articolo 155, comma 3.

6. La decisione in forma semplificata e’ soggetta alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze.

Art. 167

Pronuncia della sentenza

1. Nell’udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza.

2. Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.

3. Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti pensionistici, determina, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal ricorrente per la diminuzione di valore del suo credito secondo le vigenti disposizioni, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

4. Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio.

5. La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, ovvero fissata ai sensi dell’articolo 155, comma 3.

6. La decisione in forma semplificata è soggetta alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze.

Art. 168

(Deposito della sentenza)

1. La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia, salvo quanto previsto dall’articolo 167, comma 1. La segreteria ne da’ immediata comunicazione alle parti.

Art. 168

Deposito della sentenza

1. La sentenza è depositata in segreteria entro quindici giorni dalla pronuncia, salvo quanto previsto dall’articolo 167, comma 1. La segreteria ne dà immediata comunicazione alle parti.

Art. 170

(Appello in materia pensionistica)

1. Nei giudizi in materia di pensioni, l’appello e’ consentito per i soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermita’, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermita’ o lesioni.

2. Negli appelli e nelle comparse di risposta e’ fatta elezione di domicilio nel comune dove ha sede la sezione d’appello adita; in mancanza, si presume eletto domicilio presso la segreteria della sezione d’appello adita.

3. Il giudizio e’ disciplinato dai Capi I e II della Parte VI del presente codice.

4. Il giudice d’appello, quando annulla la sentenza del giudice unico delle pensioni per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto, rimette gli atti al primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado d’appello.

Art. 170

Appello in materia pensionistica

1. Nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è consentito per i soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni.

2. Negli appelli e nelle comparse di risposta è fatta elezione di domicilio nel comune dove ha sede la sezione d’appello adita; in mancanza, si presume eletto domicilio presso la segreteria della sezione d’appello adita.

3. Il giudizio è disciplinato dai Capi I e II della Parte VI del presente codice.

4. Il giudice d’appello, quando annulla la sentenza del giudice monocratico delle pensioni per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto, rimette gli atti al primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado d’appello.

Art. 173

(Forma della domanda)

1. Il ricorso, contenente le indicazioni prescritte dall’articolo 36, e’ depositato, nel termine di legge, nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente, insieme al provvedimento.

2. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l’udienza di discussione con decreto, che viene comunicato al ricorrente dalla segreteria della sezione. Con separato provvedimento il presidente nomina il relatore del giudizio almeno trenta giorni prima dell’udienza di merito.

3. Tra il giorno del deposito del ricorso e l’udienza di discussione non devono decorrere più di sessanta giorni.

Art. 173

Forma della domanda

1. Il ricorso, contenente le indicazioni prescritte dall’articolo 36, è depositato, nel termine di legge, nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente, insieme al provvedimento.

2. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l’udienza di discussione con decreto, che viene comunicato al ricorrente dalla segreteria della sezione. Con separato provvedimento il presidente nomina il relatore del giudizio almeno trenta giorni prima dell’udienza di merito.

3. Tra il giorno del deposito del ricorso e l’udienza di discussione non devono decorrere più di novanta giorni.

Art. 174

(Comunicazioni e notificazioni)

1. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato all’amministrazione, o all’ente impositore, che ha adottato l’atto impugnato, a cura del ricorrente, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.

2. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell’udienza di discussione intercorre un termine non minore di trenta giorni.

3. Il termine di cui al comma 2 è elevato a quaranta giorni e quello di cui all’articolo 173, comma 3, è elevato a ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal comma 1 debba effettuarsi all’estero.

4. Se la parte contro la quale e’ stato proposto il ricorso non si costituisce e il collegio rileva un vizio che importa nullita’ della notificazione, lo stesso collegio fissa con decreto una nuova udienza e un termine perentorio per rinnovare la notificazione. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

5. Se la parte contro la quale e’ stato proposto il ricorso non si costituisce neppure all’udienza fissata a norma del comma 4, il giudice provvede a norma dell’articolo 93.

6. Se l’ordine di rinnovazione della notificazione non e’ eseguito, il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’articolo 111

Art. 174

Comunicazioni e notificazioni

1. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato all’amministrazione, o all’ente impositore, che ha adottato l’atto impugnato e alla procura regionale, a cura del ricorrente, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. Il ricorrente deve altresì depositare nella segreteria della sezione le relazioni di notificazione entro il decimo giorno che precede la data di udienza.

2. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell’udienza di discussione intercorre un termine non minore di trenta giorni.

3. Il termine di cui al comma 2 è elevato a quaranta giorni e quello di cui all’articolo 173, comma 3, è elevato a centoventi giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal comma 1 debba effettuarsi all’estero.

4. Se la parte contro la quale è stato proposto il ricorso non si costituisce e il collegio rileva un vizio che importa nullità della notificazione, lo stesso collegio fissa con decreto una nuova udienza e un termine perentorio per rinnovare la notificazione. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

5. Se la parte contro la quale è stato proposto il ricorso non si costituisce neppure all’udienza fissata a norma del comma 4, il giudice provvede a norma dell’articolo 93.

6. Se l’ordine di rinnovazione della notificazione non è eseguito, il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’articolo 111.

Art. 175

(Intervento del pubblico ministero)

1. Nei giudizi di cui all’articolo 172, lettera a), il pubblico ministero, compiute le istruttorie che ravvisi necessarie, formula le sue conclusioni e le deposita nella segreteria della sezione trenta giorni prima dell’udienza fissata.

2. Le parti sono avvertite di tale deposito a cura della segreteria mediante comunicazione al domicilio eletto e possono, nella segreteria stessa, prendere visione degli atti depositati e ritirarne copia.

3. Nei giudizi di cui all’articolo 172, lettera b) il pubblico ministero conclude unicamente all’udienza; nei giudizi di cui all’articolo 172, lettera c), quando lo Stato non abbia interesse in tali giudizi, il pubblico ministero conclude solamente all’udienza; in caso diverso, il pubblico ministero formula le sue conclusioni e le deposita in segreteria nei trenta giorni antecedenti all’udienza fissata

Art. 175

Intervento del pubblico ministero

1. Nei giudizi di cui all’articolo 172, il pubblico ministero, compiute le istruttorie che ravvisi necessarie, formula le sue conclusioni e le deposita nella segreteria della sezione venti giorni prima dell’udienza fissata o nel diverso termine stabilito dal presidente della sezione.

2. Le parti sono avvertite di tale deposito a cura della segreteria mediante comunicazione al domicilio eletto e possono, nella segreteria stessa, prendere visione degli atti depositati e ritirarne copia. ]

[3. Nei giudizi di cui all’articolo 172, lettera b) il pubblico ministero conclude unicamente all’udienza; nei giudizi di cui all’articolo 172, lettera c), quando lo Stato non abbia interesse in tali giudizi, il pubblico ministero conclude solamente all’udienza; in caso diverso, il pubblico ministero formula le sue conclusioni e le deposita in segreteria nei trenta giorni antecedenti all’udienza fissata]

Art. 178

(Termini per le impugnazioni e decorrenza)

1. Il termine per proporre l’appello, la revocazione, l’opposizione di terzo di cui all’articolo 200, comma 2, e il ricorso per cassazione e’ di sessanta giorni. E’ anche di sessanta giorni il termine per proporre la revocazione e l’opposizione di terzo di cui al primo periodo contro la sentenza delle sezioni di appello.

2. I termini stabiliti al comma 1 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, effettuata con le modalita’ di cui agli articoli 285 e 286 del codice di procedura civile, tranne per i casi previsti dall’articolo 200, comma 2, e 202, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e comma 2, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui sono stati scoperti il dolo o la falsita’ o la collusione o e’ stato recuperato il documento, o sono stati riconosciuti l’omissione o il doppio impiego ovvero e’ passata in giudicato la sentenza di cui all’articolo 202, comma 1, lettera g), o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza di cui all’articolo 202, comma 2.

3. L’impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso impugnante i termini di cui al comma 1 per proporla contro le altri parti.

4. In difetto della notificazione della sentenza, l’appello e la revocazione per i motivi di cui all’articolo 202, comma 1, lettere f) e g), devono essere notificati, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza, eccetto il caso in cui la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullita’ della citazione o della notificazione di essa, o per nullita’ degli atti di cui all’articolo 93.

5. Il ricorso per Cassazione deve essere notificato entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

6. Quando, durante la decorrenza dei termini di cui al comma 1, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell’articolo 108, commi 1 e 7, si applica l’articolo 328 del codice di procedura civile

Art. 178

Termini per le impugnazioni e decorrenza

1. Il termine per proporre l’appello, la revocazione, l’opposizione di terzo di cui all’articolo 200, comma 2, e il ricorso per cassazione è di sessanta giorni. E’ anche di sessanta giorni il termine per proporre la revocazione e l’opposizione di terzo di cui al primo periodo contro la sentenza delle sezioni di appello.

2. I termini stabiliti al comma 1 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, effettuata con le modalità di cui agli articoli 285 e 286 del codice di procedura civile, tranne per i casi previsti dall’articolo 200, comma 2, e 202, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e comma 2, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui sono stati scoperti il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento, o sono stati riconosciuti l’omissione o il doppio impiego ovvero è passata in giudicato la sentenza di cui all’articolo 202, comma 1, lettera b), o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza di cui all’articolo 202, comma 2.

3. L’impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso impugnante i termini di cui al comma 1 per proporla contro le altre parti.

4. Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, fatto salvo il caso in cui la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa o per nullità della notificazione degli atti di cui all’articolo 93, la revocazione per i motivi di cui all’articolo 202, comma 1, lettere f) e g), deve essere depositata, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza.

5. Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, il ricorso per cassazione deve essere notificato entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

6. Quando, durante la decorrenza dei termini di cui al comma 1 o 4, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell’articolo 108, commi 1 e 7, si applica l’articolo 328 del codice di procedura civile.

Art. 180

(Deposito dell’atto di impugnazione)

1. Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo l’atto di impugnazione deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni.

2. E’ fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell’atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione dell’atto si perfeziona per il notificante.

3. La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 e’ tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si e’ perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova l’impugnazione e’ inammissibile.

Art. 180

Deposito dell’atto di impugnazione (155)

1. Nei giudizi di appello l’atto di impugnazione notificato deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni.

2. E’ fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell’atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione dell’atto si perfeziona per il notificante.

3. La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova l’impugnazione è inammissibile.

Art. 182

(Notificazione del decreto di fissazione dell’udienza)

1. La parte che abbia ottenuto il decreto di fissazione dell’udienza deve notificarlo all’altra parte entro il termine stabilito.

2. La notificazione si effettua nei luoghi previsti dall’articolo 179, comma 1 e 2, ovvero presso il procuratore costituitosi in appello.

3. Se la parte contro la quale e’ stata proposta l’impugnazione non si costituisce e il collegio rileva un vizio che importi nullita’ della notificazione del decreto di fissazione dell’udienza, fissa un termine perentorio per rinnovarla.

4. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

5. Se la parte contro la quale e’ stata proposta l’impugnazione non si costituisce neppure all’udienza fissata a norma del comma 3 , il giudice provvede a norma dell’articolo 88.

6. Se l’ordine di rinnovazione della notificazione del decreto di fissazione dell’udienza non e’ eseguito, il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’articolo 111.

Art. 182

Notificazione del decreto di fissazione dell’udienza

1. La parte che abbia ottenuto il decreto di fissazione dell’udienza deve notificarlo alle altre parti entro il termine stabilito; nel caso di impugnazione concernente una sentenza relativa a un giudizio di conto, il decreto di fissazione dell’udienza va in ogni caso notificato, dalla parte che lo abbia ottenuto, all’amministrazione di appartenenza dell’agente contabile.

2. La notificazione si effettua nei luoghi previsti dall’articolo 179, comma 1 e 2, ovvero presso il procuratore costituitosi in appello.

3. Se la parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione non si costituisce e il collegio rileva un vizio che importi nullità della notificazione del decreto di fissazione dell’udienza, fissa un termine perentorio per rinnovarla.

4. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

5. Se la parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione non si costituisce neppure all’udienza fissata a norma del comma 3 , il giudice provvede a norma dell’articolo 93.

6. Se l’ordine di rinnovazione della notificazione del decreto di fissazione dell’udienza non è eseguito, il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’articolo 111.

Art. 190

(Forma e contenuto dell’appello)

1. L’appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall’articolo 86 e deve essere motivato.

2. La motivazione dell’appello deve contenere, a pena d’inammissibilità, la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda il gravame con l’indicazione:

a) dei capi della decisione che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;

b) delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

3. L’atto di appello deve contenere l’istanza di fissazione dell’udienza di cui all’articolo 181; esso va sottoscritto, a pena di inammissibilita’, da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi la Corte di cassazione.

4. La proposizione dell’appello sospende l’esecuzione della sentenza impugnata salvo quanto previsto dall’articolo 169 per i giudizi pensionistici.

5. Il giudice d’appello, tuttavia, su istanza di parte, quando vi siano ragioni fondate ed esplicitamente motivate, puo’ disporre, con ordinanza motivata, sentite le parti, che la sentenza sia provvisoriamente esecutiva.

6. L’istanza si propone con ricorso al presidente della sezione, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate, a cura dell’istante, all’altra parte.

Art. 190

Forma e contenuto dell’appello

1. L’appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall’articolo 86 e deve essere motivato.

2. L’appello deve contenere, a pena d’inammissibilità, la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda il gravame con l’indicazione:

a) dei capi della decisione che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;

b) delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

3. L’atto di appello deve contenere l’istanza di fissazione dell’udienza di cui all’articolo 181; esso va sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi la Corte di cassazione.

4. La proposizione dell’appello sospende l’esecuzione della sentenza impugnata salvo quanto previsto dall’articolo 169 per i giudizi pensionistici.

5. Il giudice d’appello, tuttavia, su istanza di parte, quando vi siano ragioni fondate ed esplicitamente motivate, può disporre, con ordinanza motivata, sentite le parti, che la sentenza sia provvisoriamente esecutiva.

6. L’istanza si propone con ricorso al presidente della sezione, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate, a cura dell’istante, all’altra parte.

Art. 196

(Improcedibilita’ dell’appello)

1. Se l’appellante non compare all’udienza di discussione, benchè si sia anteriormente costituito, il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria da’ comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello e’ dichiarato improcedibile anche d’ufficio.

Art. 196

Improcedibilità dell’appello

1. Se l’appellante non compare all’udienza di discussione il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio.

Art. 199

(Rinvio al primo giudice)

1. Il giudice di appello dispone il rinvio al giudice di primo grado:

a) quando riforma la sentenza di primo grado dichiarando la giurisdizione della Corte dei conti negata dal primo giudice;

b) quando dichiara nulla la notificazione della citazione introduttiva oppure riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte ovvero dichiara la nullita’ della sentenza di primo grado per mancanza di sottoscrizione del giudice;

c) quando riforma una sentenza che ha pronunciato l’estinzione del processo per inattivita’ delle parti.

2. In ogni caso, quando, senza conoscere del merito del giudizio, il giudice di primo grado ha definito il processo decidendo soltanto altre questioni pregiudiziali o preliminari, su queste esclusivamente si pronuncia il giudice di appello. In caso di accoglimento del gravame proposto, rimette gli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado d’appello.

3. Le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.

4. Se il giudice d’appello dichiara la nullita’ di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell’articolo 50.

Art. 199

Rinvio al primo giudice

1. Il giudice di appello dispone il rinvio al giudice di primo grado:

a) quando riforma la sentenza di primo grado dichiarando la giurisdizione della Corte dei conti negata dal primo giudice;

b) quando dichiara nulla la notificazione della citazione introduttiva oppure riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte ovvero dichiara la nullità della sentenza di primo grado per mancanza di sottoscrizione del giudice;

c) quando riforma una sentenza che ha pronunciato l’estinzione del processo per inattività delle parti.

2. In ogni caso, quando, senza conoscere del merito del giudizio, il giudice di primo grado ha definito il processo decidendo soltanto altre questioni pregiudiziali o preliminari, su queste esclusivamente si pronuncia il giudice di appello. In caso di accoglimento del gravame proposto, rimette gli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado d’appello

3. Le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.

4. Se il giudice d’appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell’articolo 50.

Art. 201

(Forma della domanda e procedimento)

1. L’opposizione si propone con ricorso allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

2. Il ricorso deve contenere, oltre agli elementi di cui all’articolo 86, anche l’indicazione della sentenza impugnata e, nel caso dell’articolo 200, comma 2, l’indicazione del giorno in cui il terzo e’ venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova.

3. Il ricorso deve essere depositato, entro il termine stabilito dall’articolo 178, commi 1 e 2, nella segreteria del giudice competente, insieme con la copia della sentenza impugnata.

4. Il giudice adito, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l’udienza e contestualmente assegna un termine non inferiore a venti giorni prima della medesima per la costituzione delle altre parti e per il deposito di memorie e documenti. Con il medesimo decreto, assegna al ricorrente un termine non inferiore a trenta giorni per la notificazione.

5. Il ricorrente notifica alle altre parti il ricorso e il decreto presidenziale.

6. Le altre parti, entro trenta giorni dal perfezionamento della notificazione di cui al comma 5, si costituiscono mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le loro conclusioni.

7. L’opposizione non sospende l’esecuzione della sentenza impugnata. Tuttavia, su istanza di parte inserita nell’atto di citazione e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, il giudice dell’opposizione puo’ disporre in camera di consiglio, sentite le parti, con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.

8. Per il procedimento si applica il comma 6 dell’articolo 190.

9. Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, puo’ condannare l’opponente al pagamento di una pena pecuniaria equitativamente determinata.

Art. 201

Forma della domanda e procedimento

1. L’opposizione si propone con ricorso allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

2. Il ricorso deve contenere, oltre agli elementi di cui all’articolo 86, anche l’indicazione della sentenza impugnata e, nel caso dell’articolo 200, comma 2, l’indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova.

3. L’opposizione deve essere proposta, entro il termine stabilito dall’articolo 178, commi 1 e 2, mediante deposito nella segreteria del giudice competente, insieme con la copia della sentenza impugnata.

4. Il giudice adito, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l’udienza e contestualmente assegna un termine non inferiore a venti giorni prima della medesima per la costituzione delle altre parti e per il deposito di memorie e documenti. Con il medesimo decreto, assegna al ricorrente un termine non inferiore a trenta giorni per la notificazione.

5. Il ricorrente notifica alle altre parti il ricorso e il decreto presidenziale.

6. Le altre parti, entro trenta giorni dal perfezionamento della notificazione di cui al comma 5, si costituiscono mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le loro conclusioni.

7. L’opposizione non sospende l’esecuzione della sentenza impugnata. Tuttavia, su istanza di parte inserita nel ricorso e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, il giudice dell’opposizione può disporre in camera di consiglio, sentite le parti, con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.

8. Per il procedimento si applica il comma 6 dell’articolo 190.

9. Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, può condannare l’opponente al pagamento di una pena pecuniaria equitativamente determinata.

Art. 202

(Casi di revocazione)

1. Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione quando:

a) sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra;

b) la sentenza e’ effetto del dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato;

c) si e’ giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;

d) dopo la sentenza siano stati rinvenuti uno o piu’ documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario;

e) per l’esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego ovvero errore di calcolo;

f) la sentenza e’ l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa ; l’errore di fatto ricorre quando la decisione e’ fondata sulla supposizione di un fatto la cui verita’ e’ incontrastabilmente esclusa, oppure quando e’ supposta l’inesistenza di un fatto la cui verita’ e’ positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costitui’ un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;

g) la sentenza e’ contraria ad altra precedente avente tra le parti autorita’ di cosa giudicata purche’ la stessa non abbia pronunciato sulla relativa eccezione.

2. Il pubblico ministero puo’, altresi’, impugnare per revocazione la sentenza pronunciata senza che egli sia stato sentito, ovvero, quando la sentenza e’ l’effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.

3. Le sentenze per le quali e’ scaduto il termine per l’appello possono essere impugnate per revocazione nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), purche’ la scoperta del dolo o della falsita’, o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.

4. Se i fatti menzionati al comma 3 avvengono durante il corso del termine per l’appello, il medesimo termine inizia nuovamente a decorrere dal giorno dell’avvenimento.

Art. 202

Casi di revocazione

1. Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione quando:

a) sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra;

b) la sentenza è effetto del dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato;

c) si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;

d) dopo la sentenza siano stati rinvenuti uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario;

e) per l’esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego ovvero errore di calcolo;

f) la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa ; l’errore di fatto ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;

g) la sentenza è contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata purché la stessa non abbia pronunciato sulla relativa eccezione.

2. Il pubblico ministero può, altresì, impugnare per revocazione la sentenza pronunciata senza che egli sia stato sentito, ovvero, quando la sentenza è l’effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.

3. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello possono essere impugnate per revocazione nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), purché la scoperta del dolo o della falsità, o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza che accerta il dolo del giudice o la riconosciuta omissione o il doppio impiego di somme o l’errore di calcolo siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.

4. Se i fatti menzionati al comma 3 avvengono durante il corso del termine per l’appello, il medesimo termine inizia nuovamente a decorrere dal giorno dell’avvenimento.

Art. 203

(Proposizione e termini per la domanda)

1. La domanda di revocazione si propone con ricorso allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

2. Il ricorso, oltre agli elementi di cui all’articolo 86, deve contenere la precisa indicazione dei motivi richiesti dalla legge per la sua ammissibilità e deve essere depositato nella segreteria del giudice competente, insieme con la copia della sentenza impugnata e con i documenti sui quali il ricorso si fonda.

3. Il deposito deve essere effettuato nei termini di cui all’articolo 178, decorrenti dall’irrevocabilita’ nei casi di cui all’articolo 202, comma 1, lettere e), f) e g), e, negli altri casi, dalla scoperta del dolo, della falsita’, della collusione o dal rinvenimento dei documenti.

4. Il giudice adito, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l’udienza e contestualmente assegna un termine non inferiore a venti giorni prima della medesima per la costituzione delle altre parti e per il deposito di memorie e documenti. Con il medesimo decreto, assegna al ricorrente un termine ordinatorio non inferiore a trenta giorni per la notificazione.

5. Il ricorrente notifica alle altre parti il ricorso e il decreto presidenziale.

6. Le altre parti, entro trenta giorni dal perfezionamento della notificazione di cui al comma 5, devono costituirsi mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le rispettive conclusioni.

Art. 203

Proposizione e termini per la domanda

1. La domanda di revocazione si propone con ricorso allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

2. Il ricorso, oltre agli elementi di cui all’articolo 86, deve contenere la precisa indicazione dei motivi richiesti dalla legge per la sua ammissibilità e deve essere proposto mediante deposito nella segreteria del giudice competente, insieme con la copia della sentenza impugnata e con i documenti sui quali il ricorso si fonda.

3. Il deposito deve essere effettuato nei termini di cui all’articolo 178.

4. Il giudice adito, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l’udienza e contestualmente assegna un termine non inferiore a venti giorni prima della medesima per la costituzione delle altre parti e per il deposito di memorie e documenti. Con il medesimo decreto, assegna al ricorrente un termine ordinatorio non inferiore a trenta giorni per la notificazione.

5. Il ricorrente notifica alle altre parti il ricorso e il decreto presidenziale.

6. Le altre parti, entro trenta giorni dal perfezionamento della notificazione di cui al comma 5, devono costituirsi mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le rispettive conclusioni.

Art. 212

(Titolo esecutivo)

1. Le decisioni definitive di condanna, l’ordinanza esecutiva emessa ai sensi dell’articolo 132, comma 3, e i provvedimenti emessi ai sensi dell’articolo 134, comma 4, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, sono muniti della formula esecutiva.

2. La spedizione in forma esecutiva consiste nell’intestazione “Repubblica italiana – In nome della legge” e nell’apposizione da parte del dirigente della segreteria della sezione giurisdizionale, sull’originale o sulla copia, della seguente formula: “Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti”.

3. Non puo’ spedirsi senza giusto motivo piu’ di una copia in forma esecutiva a favore dell’ufficio del pubblico ministero.

4. Nel caso di pluralità di amministrazioni interessate all’esecuzione o di esecuzione nei confronti di più parti, le ulteriori copie, su motivata istanza del pubblico ministero, sono chieste al presidente della sezione che ha pronunciato la decisione da eseguire, che provvede con decreto.

5. Il dirigente della segreteria della sezione che contravviene alle disposizioni del presente articolo e’ condannato a una pena pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro, con decreto del presidente della sezione.

Art. 212

Titolo esecutivo

1. Le decisioni definitive di condanna, l’ordinanza esecutiva emessa ai sensi dell’articolo 132, comma 3, e i provvedimenti emessi ai sensi dell’articolo 134, comma 4, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, sono muniti della formula esecutiva.

2. La spedizione in forma esecutiva consiste nell’intestazione “Repubblica italiana – In nome della legge” e nell’apposizione da parte del dirigente della segreteria della sezione giurisdizionale, o del funzionario all’uopo delegato, sulla copia del provvedimento della formula: “Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti”.

3. La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto a ciascuna delle parti a favore delle quali è stato pronunciato il provvedimento. Il rilascio della copia in forma esecutiva alle amministrazioni interessate avviene d’ufficio, da parte della segreteria della sezione giurisdizionale, per il tramite del pubblico ministero, al quale le stesse si rivolgono indicando il numero di copie conformi necessarie all’esecuzione del provvedimento.

4. Non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva a favore dell’ufficio del pubblico ministero. Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata con motivata istanza al presidente della sezione, che provvede con decreto; la richiesta nell’interesse dell’amministrazione è fatta per il tramite del pubblico ministero.

5. Il dirigente della segreteria della sezione o il funzionario delegato che contravviene alle disposizioni del presente articolo è condannato a una pena pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro, con decreto del presidente della sezione.

Art. 214

(Attivita’ esecutiva dell’amministrazione o dell’ente danneggiato)

1. Alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti, con decisione esecutiva a carico dei responsabili per danno erariale, provvede l’amministrazione o l’ente titolare del credito, attraverso l’ufficio designato con decreto del Ministro competente emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 4- bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con provvedimento dell’organo di governo dell’amministrazione o dell’ente.

2. Il titolare dell’ufficio designato comunica tempestivamente al procuratore regionale territorialmente competente l’inizio della procedura di riscossione e il nominativo del responsabile del procedimento.

3. L’amministrazione o l’ente titolare del credito erariale, a seguito della comunicazione del titolo giudiziale esecutivo, ha l’obbligo di avviare immediatamente l’azione di recupero del credito, secondo le modalita’ di cui al comma 5 ed effettuando la scelta attuativa ritenuta piu’ proficua in ragione dell’entita’ del credito, della situazione patrimoniale del debitore e di ogni altro elemento o circostanza a tale fine rilevante.

4. Resta ferma ogni ipotesi di responsabilità per danno erariale, disciplinare, dirigenziale e penale configurabile in ragione della mancata attuazione del recupero.

5. La riscossione del credito erariale e’ effettuata:

a) mediante recupero in via amministrativa;

b) mediante esecuzione forzata di cui al Libro III del codice di procedura civile;

c) mediante iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli enti locali e territoriali.

6. Il pubblico ministero, titolare del potere di esercitare la vigilanza sulle attivita’ volte al recupero del credito erariale, puo’ indirizzare all’amministrazione o ente esecutante, anche a richiesta, apposite istruzioni circa il tempestivo e corretto svolgimento dell’azione di recupero in sede amministrativa o giurisdizionale.

7. Le amministrazioni statali o ad esse equiparate, per l’esecuzione delle sentenze di condanna, si avvalgono, in luogo dell’attivita’ di indirizzo prevista dal comma 6, della consulenza e, per le esecuzioni dinanzi al giudice ordinario, del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e delle altre leggi speciali in materia.

8. Decorsi tre mesi dalla chiusura dell’esercizio di ciascun anno finanziario, il responsabile del procedimento trasmette al pubblico ministero territorialmente competente un prospetto informativo che, in relazione alle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti, indica analiticamente le partite riscosse e le disposizioni prese per quelle che restano da riscuotere, distintamente tra quelle per le quali e’ in corso il recupero in via amministrativa, quelle per le quali sia stata avviata procedura di esecuzione forzata e quelle iscritte a ruolo di riscossione. Al prospetto informativo sono allegati i documenti giustificativi dell’attivita’ svolta.

Art. 214

Attività esecutiva dell’amministrazione o dell’ente danneggiato

1. Alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti, con decisione esecutiva a carico dei responsabili per danno erariale, provvede l’amministrazione o l’ente titolare del credito, attraverso l’ufficio designato con decreto del Ministro competente emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 4- bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero con provvedimento dell’organo di governo dell’amministrazione o dell’ente.

1-bis. Nel caso di pluralità di amministrazioni o enti interessati, la riscossione delle spese di giustizia deve essere curata dal titolare del maggior credito o, in caso di più crediti della stessa entità, da ciascuna amministrazione in parti uguali.

2. Il titolare dell’ufficio designato comunica tempestivamente al procuratore regionale territorialmente competente l’inizio della procedura di riscossione e il nominativo del responsabile del procedimento.

3. L’amministrazione o l’ente titolare del credito erariale, a seguito della comunicazione del titolo giudiziale esecutivo, ha l’obbligo di avviare immediatamente l’azione di recupero del credito, secondo le modalità di cui al comma 5 ed effettuando la scelta attuativa ritenuta più proficua in ragione dell’entità del credito, della situazione patrimoniale del debitore e di ogni altro elemento o circostanza a tale fine rilevante. L’amministrazione può richiedere al procuratore regionale di conoscere gli esiti degli accertamenti patrimoniali volti a verificare le condizioni di solvibilità del debitore.

4. Resta ferma ogni ipotesi di responsabilità per danno erariale, disciplinare, dirigenziale e penale configurabile in ragione della mancata attuazione del recupero.

5. La riscossione del credito erariale è effettuata:

a) mediante recupero in via amministrativa;

b) mediante esecuzione forzata di cui al Libro III del codice di procedura civile;

c) mediante iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli enti locali e territoriali.

6. Il pubblico ministero, titolare del potere di esercitare la vigilanza sulle attività volte al recupero del credito erariale, può indirizzare all’amministrazione o ente esecutante, anche a richiesta, apposite istruzioni circa il tempestivo e corretto svolgimento dell’azione di recupero in sede amministrativa o giurisdizionale.

7. Le amministrazioni statali o ad esse equiparate, per l’esecuzione delle sentenze di condanna, si avvalgono, in luogo dell’attività di indirizzo prevista dal comma 6, della consulenza e, per le esecuzioni dinanzi al giudice ordinario, del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e delle altre leggi speciali in materia.

8. Decorsi tre mesi dalla chiusura dell’esercizio di ciascun anno finanziario, il responsabile del procedimento trasmette al pubblico ministero territorialmente competente un prospetto informativo che, in relazione alle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti, indica analiticamente le partite riscosse e le disposizioni prese per quelle che restano da riscuotere, distintamente tra quelle per le quali è in corso il recupero in via amministrativa, quelle per le quali sia stata avviata procedura di esecuzione forzata e quelle iscritte a ruolo di riscossione. Al prospetto informativo sono allegati i documenti giustificativi dell’attività svolta.

Art. 217

(Giudice dell’ottemperanza)

1. Il ricorso per ottenere l’esecuzione in materia pensionistica e nei giudizi ad istanza di parte si propone al giudice che ha emesso la sentenza di cui e’ chiesta l’ottemperanza.

2. Il giudice unico esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni giurisdizionali regionali e non sospese dalle sezioni giurisdizionali d’appello, nonché’ per le sentenze confermate in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo delle sentenze di primo grado.

3. Negli altri casi, per l’esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni giurisdizionali d’appello provvedono queste ultime.

Art. 217

Giudice dell’ottemperanza

1. Il ricorso per ottenere l’esecuzione in materia pensionistica e nei giudizi ad istanza di parte si propone al giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza.

2. Il giudice monocratico esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni giurisdizionali regionali e non sospese dalle sezioni giurisdizionali d’appello, nonché per le sentenze confermate in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo delle sentenze di primo grado.

3. Negli altri casi, per l’esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni giurisdizionali d’appello provvedono queste ultime.

Norme di attuazione del Codice della giustizia contabile

testo vigente sino al 31 ottobre 2019

Norme di attuazione del Codice della giustizia contabile

Come modificate dal dlgs 7 ottobre 2019, n. 114

Art. 3

(Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi)

1. Il presidente della sezione vigila affinché’, senza danno per l’amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell’albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall’ufficio, e garantisce che sia assicurata l’adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.

2. Per l’attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal segretario un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.

3. Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente e’ iscritto.

4. Il presidente della sezione giurisdizionale di appello esercita la vigilanza prevista nel comma 1 per gli incarichi che vengono affidati dalla sezione d’appello.

Art. 3

Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi

1. Il presidente della sezione vigila affinché, senza danno per l’amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell’albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati complessivamente dall’ufficio nell’ultimo triennio, e garantisce che sia assicurata l’adeguata trasparenza, anche a mezzo di strumenti informatici, del conferimento dei medesimi.

2. Per l’attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal segretario un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.

3. Il presidente deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto.

4. Il presidente della sezione giurisdizionale di appello esercita la vigilanza prevista nel comma 1 per gli incarichi che vengono affidati dalla sezione d’appello.

Art. 4

(Registri di segreteria)

1. Con decreti del Presidente della Corte dei conti, e in attuazione dell’articolo 6 del codice della giustizia contabile di cui all’Allegato 1 (di seguito codice), sono stabiliti i registri che devono essere tenuti, a cura delle segreterie delle sezioni giurisdizionali, presso gli uffici giudiziari della Corte dei conti.

2. Ai registri di segreteria ed agli atti del segretario si applicano, in quanto compatibili, le norme delle disposizioni del Capo III delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Art. 4

Registri di segreteria

1. Con decreti del Presidente della Corte dei conti, e in attuazione dell’articolo 6 del codice della giustizia contabile di cui all’Allegato 1 (di seguito codice), sono stabiliti i registri che devono essere tenuti, a cura delle segreterie delle sezioni giurisdizionali, presso gli uffici giudiziari della Corte dei conti.

2. Ai registri di segreteria ed agli atti del segretario si applicano, in quanto compatibili, le norme delle disposizioni del Titolo II, Capo III delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Art. 25-bis

Tirocinio formativo presso la Corte dei conti

 

1. La formazione teorico-pratica, prevista dall’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, può essere svolta anche presso la Corte dei conti, sia nelle sezioni giurisdizionali che di controllo, sia presso gli uffici della procura generale e delle procure regionali.

2. I requisiti, le modalità e gli effetti della partecipazione al periodo di formazione teorico-pratica presso gli uffici della Corte dei conti sono disciplinati dall’articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013 conformemente a quanto previsto per gli altri uffici giudiziari.

3. Con decreto del presidente della Corte dei conti, su proposta del Segretario generale, sono disciplinate le modalità di erogazione della borsa di studio, a valere sul bilancio autonomo della Corte dei conti.

Norme transitorie e abrogazioni

Art. 2

(Disposizioni particolari)

1. Le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I, Capi I, II e III del codice, che disciplinano l’istruttoria del pubblico ministero, si applicano alle istruttorie in corso alla data di entrata in vigore del codice, fatti salvi gli atti gia’ compiuti secondo il regime previgente. Le disposizioni di cui alla Parte II, Titoli II, III, IV e V si applicano anche ai giudizi in corso.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 66 del codice si applicano ai fatti commessi e alle omissioni avvenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice.

3. Le disposizioni di cui alla Parte III del codice si applicano ai conti giudiziali da presentare presso l’amministrazione di competenza a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice.

4. Le disposizioni della Parte VI del codice, che disciplina i procedimenti di impugnazione, si applicano ai giudizi instaurati con atto di cui sia stata richiesta la notificazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice.

5. Ai fini dell’impugnazione, ai giudizi avverso le sentenze per le quali stia decorrendo il termine per l’impugnazione alla data di entrata in vigore del codice, si applicano gli articoli 193, 194 e 199 del codice.

6. Le disposizioni di cui agli articoli 212, 213, 214, 215 e 216 del codice, che disciplinano l’esecuzione della sentenza, si applicano relativamente alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice

Norme transitorie e abrogazioni

Art. 2

Disposizioni particolari

1. Le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I, Capi I, II e III del codice, che disciplinano l’istruttoria del pubblico ministero, si applicano alle istruttorie in corso alla data di entrata in vigore del codice, fatti salvi gli atti già compiuti secondo il regime previgente. Le disposizioni di cui alla Parte II, Titoli II, III, IV e V si applicano anche ai giudizi in corso.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 66 del codice si applicano ai fatti commessi e alle omissioni avvenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice.

3. Le disposizioni di cui alla Parte III del codice si applicano ai conti giudiziali da presentarsi presso l’amministrazione di competenza a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice, qualunque sia l’esercizio di riferimento.

4. Le disposizioni della Parte VI del codice, che disciplina i procedimenti di impugnazione, si applicano ai giudizi instaurati con atto di cui sia stata richiesta la notificazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice.

5. Ai fini dell’impugnazione, ai giudizi avverso le sentenze per le quali stia decorrendo il termine per l’impugnazione alla data di entrata in vigore del codice, si applicano gli articoli 193, 194 e 199 del codice.

6. Le disposizioni di cui agli articoli 212, 213, 214, 215 e 216 del codice, che disciplinano l’esecuzione della sentenza, si applicano relativamente alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice.

6-bis. La disposizione di cui all’articolo 12, comma 1-bis, del codice, non si applica agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore della medesima disposizione, i quali proseguono sino alla relativa scadenza.

Art. 4

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del codice, sono o restano abrogati, in particolare:

a) il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038;

b) gli articoli da 67 a 97 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

c) l’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

d) gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19;

e) l’articolo 1, comma 1 -septies, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, limitatamente alle parole “di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19” e l’articolo 2 della medesima legge 14 gennaio 1994, n. 20;

f) gli articoli 1, 2, 3, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260;

g) l’articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97;

h) l’articolo 17, comma 30-ter, primo periodo, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

i) l’articolo 43 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

2. Quando disposizioni vigenti richiamano disposizioni abrogate dal comma 1, il riferimento agli istituti previsti da queste ultime si intende operato ai corrispondenti istituti disciplinati nel presente codice.

Legge 21 luglio 2000, n. 205

Disposizioni in materia di giustizia amministrativa

Art. 5 (Giudice unico delle pensioni)

1. In materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra la Corte dei conti, in primo grado, giudica in composizione monocratica, attraverso un magistrato assegnato alla Sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in funzione di giudice unico.

2. Innanzi al giudice unico delle pensioni si applicano gli articoli 420, 421, 429, 430 e 431 del codice di procedura civile.

3. Nel caso in cui il ricorrente risulti deceduto il giudice dichiara interrotto il giudizio e dispone la comunicazione agli eredi ovvero la pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, contenente i dati anagrafici del ricorrente, il numero del ricorso e l’avvertenza che il giudizio deve essere riassunto entro il termine di novanta giorni a pena di estinzione. Gli avvisi sono pubblicati gratuitamente. Se nessuno degli eredi provvede a riassumere il giudizio entro novanta giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso il giudizio è dichiarato estinto

Art. 4

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del codice, sono o restano abrogati, in particolare:

a) il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038;

b) gli articoli da 67 a 97 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

c) l’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

d) gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19;

e) l’articolo 1, comma 1 -septies, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, limitatamente alle parole “di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19” e l’articolo 2 della medesima legge 14 gennaio 1994, n. 20;

f) gli articoli 1, 2, 3, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260;

f-bis) l’articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

g) l’articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97;

h) l’articolo 17, comma 30-ter, primo periodo, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

i) l’articolo 43 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

2. Quando disposizioni vigenti richiamano disposizioni abrogate dal comma 1, il riferimento agli istituti previsti da queste ultime si intende operato ai corrispondenti istituti disciplinati nel presente codice.

Legge 21 luglio 2000, n. 205

Disposizioni in materia di giustizia amministrativa

Art. 5 (Giudice unico delle pensioni)

1. In materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra la Corte dei conti, in primo grado, giudica in composizione monocratica, attraverso un magistrato assegnato alla Sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in funzione di giudice unico.

2. Innanzi al giudice unico delle pensioni si applicano gli articoli 420, 421, 429, 430 e 431 del codice di procedura civile.

3. Nel caso in cui il ricorrente risulti deceduto il giudice dichiara interrotto il giudizio e dispone la comunicazione agli eredi ovvero la pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, contenente i dati anagrafici del ricorrente, il numero del ricorso e l’avvertenza che il giudizio deve essere riassunto entro il termine di novanta giorni a pena di estinzione. Gli avvisi sono pubblicati gratuitamente. Se nessuno degli eredi provvede a riassumere il giudizio entro novanta giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso il giudizio è dichiarato estinto

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