La protezione dei disegni e modelli e protezione diritto d’autore sono soggetti a norme distinte

[vc_row css=”.vc_custom_1569880840897{padding-right: 7% !important;padding-left: 7% !important;}”][vc_column][vc_column_text]I disegni o modelli devono costituire l’espressione di opere originali per poter beneficiare di tale protezione.

Il Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema, Portogallo) ha di fronte a sé una controversia tra Cofemel – Sociedade de Vestuário, SA (“Cofemel”) e G-Star Raw CV (“G-Star”), due società che operano entrambe nel settore del design, della produzione e della vendita di abbigliamento.

La controversia riguarda il rispetto del diritto d’autore rivendicato da G-Star, che accusa Cofemel di produrre e vendere jeans, felpe e t-shirt copiando alcuni dei propri disegni.
La tutela della proprietà intellettuale garantita dal diritto dell’Unione va a vantaggio, tra l’altro, delle opere ai cui autori è concesso, ai sensi della direttiva sul diritto d’autore1 , il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione, la comunicazione al pubblico e la distribuzione.

Parallelamente, altri atti di diritto derivato dell’UE2 garantiscono una protezione specifica dei disegni e modelli.
In tale contesto, il Supremo Tribunal de Justiça afferma che il Código do Direitos de Autor e dos Direitos Conexos (Codice portoghese sul diritto d’autore e diritti connessi) include i disegni e modelli nell’elenco delle opere che possono beneficiare della protezione del diritto d’autore, ma non chiarisce esplicitamente quali condizioni devono essere soddisfatte se un determinato oggetto, che ha una finalità pratica, può effettivamente beneficiare di tale protezione. Non essendovi unanimità nella giurisprudenza e nella teoria giuridica portoghese, il Supremo Tribunal de Justiça chiede alla Corte di giustizia, in sostanza, se la direttiva sul diritto d’autore osti a disposizioni di una normativa nazionale in forza delle quali tale protezione è concessa qualora sia soddisfatta una condizione specifica, vale a dire che i disegni e modelli devono produrre, al di là della loro destinazione pratica, un effetto estetico specifico.
Con la sentenza del 12 settembre 2019, la Corte risponde affermativamente a tale questione.
A tale riguardo, la Corte ricorda, in primo luogo, la sua giurisprudenza costante secondo cui qualsiasi oggetto originale che costituisca l’espressione della creazione intellettuale del suo autore può essere qualificato come “opera”, ai sensi della direttiva sul diritto d’autore.
Inoltre, la Corte precisa che un corpus di atti di diritto derivato dell’Unione istituisce una protezione specifica per i disegni e modelli, pur prevedendo che tale protezione specifica può applicarsi in combinazione con la protezione generale garantita dalla direttiva sul diritto d’autore. Di conseguenza, un disegno o modello può, in un caso particolare, essere qualificato anche come “opera”.

Ciò detto, la Corte dichiara che la protezione dei disegni e modelli, da un lato, e la protezione del diritto d’autore, dall’altro, perseguono obiettivi diversi e sono soggetti a norme distinte.

La prima ha lo scopo di proteggere oggetti che, pur essendo nuovi e distintivi, sono funzionali e suscettibili di essere prodotti in serie. Inoltre, la prima tutela è applicabile per un periodo di tempo limitato, garantendo un rendimento degli investimenti necessari per la creazione e la produzione di tale materiale, senza che ciò limiti eccessivamente la concorrenza.

Dal canto suo, la tutela del diritto d’autore, la cui durata è notevolmente superiore, è riservata ai materiali che meritano di essere classificati come opere. In tale contesto, la concessione di una protezione, nell’ambito del diritto d’autore, a soggetti già protetti in quanto disegno o modello non deve pregiudicare i rispettivi obiettivi ed efficacia di queste due normative, ragion per cui la concessione cumulativa di tale protezione può essere prevista solo in determinate situazioni.

Infine, la Corte precisa che l’effetto estetico che può essere prodotto da un disegno o modello non costituisce un elemento rilevante per determinare, in un caso particolare, se tale disegno o modello possa essere qualificato come “opera”, in quanto tale effetto estetico è il prodotto di una sensazione di bellezza intrinsecamente soggettiva vissuta da ciascun individuo che può guardare il disegno o modello in questione.

Tale classificazione richiede, tuttavia, che venga dimostrato che, da un lato, esiste un oggetto identificabile con sufficiente precisione e obiettività e, dall’altro, tale oggetto costituisce una creazione intellettuale che riflette la libertà di scelta e la personalità del suo autore.
Di conseguenza, la circostanza che i disegni e modelli producono, al di là del loro scopo pratico, un effetto estetico specifico, non implica, di per sé, che tali disegni e modelli possano essere qualificati come “opere”.

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