Il 1°luglio 2021 entreranno in vigore le nuove regole per l’e-commerce.
Le novità interesseranno anche le imprese in regime forfettario che effettuano vendite a distanza di beni a privati in altri Paesi Ue.
Il testo di riferimento è lo schema di decreto legislativo approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 26.02.2021 che recepisce le disposizioni contenute nelle Direttive n. 2017/2455/UE e n. 2019/1995/UE al fine di semplificare gli obblighi IVA delle imprese che effettuano operazioni di e-commerce in ambito transfrontaliero.
Tra le novità più rilevanti, il testo introduce la riduzione degli adempimenti per le microimprese di uno Stato membro che effettuano prestazioni occasionali in altri Stati membri entro la soglia dei 10 mila euro. Si stabilisce in particolare che la prestazione IVA resti imponibile nello Stato di appartenenza e non più in quello di destinazione. Nel calcolo dei 10 mila euro, oltre alle vendite a distanza intra-Ue, sono compresi anche i servizi Tte ma non le vendite a distanza interne né gli altri servizi B2C. La tassazione a destino non scatta se il limite non è stato superato nell’anno precedente e fintanto che non è superato in quello in corso.
Al fine di assicurare la riscossione effettiva dell’IVA sul commercio elettronico e di ridurre l’onere amministrativo per i venditori e i consumatori, si prevede il coinvolgimento nella riscossione dei soggetti che, attraverso le “piattaforme elettroniche”, facilitano le vendite a distanza intra-comunitarie da parte di soggetti non stabiliti nell’UE.
Vendite tramite marketplace
Altre disposizioni riguardano le vendite online utilizzando l’uso di marketplace (Amazon, Etsy, ecc). Le imprese che effettuano tali transazioni saranno considerate direttamente responsabili dell’applicazione dell’Iva per le seguenti cessioni: vendite a distanza intra-comunitarie di beni e vendite di beni già situati nella Ue, se effettuate da soggetti passivi stabiliti al di fuori dell’Unione; vendite a distanza di beni importati da paesi extraUe in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro. In tali situazioni, il soggetto passivo si considera abbia acquistato e ceduto egli stesso le merci e si presume corrisponda al cedente dei beni, assumendo i diritti e gli obblighi del fornitore sottostante ai fini dell’Iva.