Diritto di informazione e dovere di segretezza nelle società cooperative: un delicato equilibrio

[vc_row css=”.vc_custom_1604485691463{padding-right: 7% !important;padding-left: 7% !important;}”][vc_column][vc_column_text]di Alessia Monta

 

Per affrontare correttamente la problematica di cui si tratta, è preliminarmente necessario verificare a quale tipo sociale la singola cooperativa faccia rinvio: se alla disciplina della s.p.a. o a quella della s.r.l.

Nelle società cooperative cui si applica la disciplina della s.p.a.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2519 e 2422 c.c., ciascun singolo socio ha il diritto di esaminare:

– il libro dei soci;

– il libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari;

– di ottenerne estratti e copie a proprie spese.

Inoltre, ai sensi dell’art.2545 bis c.c., quando almeno un decimo, ovvero almeno un ventesimo (quando la cooperativa ha più di tremila soci) dei soci lo richieda, hanno diritto di esaminare, in aggiunta – attraverso un comune rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di fiducia:

  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
  • il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esistente;

Conseguentemente, il diritto all’informazione del singolo socio di cooperativa, in regime di s.p.a., non può mai spingersi nel senso di un’indagine circa l’operato degli amministratori, con generale preclusione del diritto di accesso anche al solo libro delle deliberazioni del CDA.

Tuttavia, anche ove al numero minimo di soci richiesto dalla legge fosse consentita quest’ultima indagine, l’analisi dell’attività gestoria si dovrebbe comunque limitare al contenuto dei libri delle adunanze dell’organo amministrativo. Gli amministratori in quanto tali, infatti, sono tenuti al dovere di segretezza sulle attività di gestione sociale, come chiaramente disposto dall’art.2391 ultimo comma c.c., essendo loro preclusa la divulgazione di ogni informazione non risultante dalle deliberazioni ufficiali del relativo organo.

Va, infine, segnalato come tutti i diritti di cui sopra non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Nelle società cooperative cui si applica la disciplina della s.r.l.

A tutt’altro tipo di conclusioni si deve giungere in questo diverso caso di specie: qui, infatti, troverà applicazione il comma 2 dell’art. 2476 c.c.

I soci (o ciascun singolo socio) che non concorrono all’amministrazione della società, hanno diritto di avere notizie dagli amministratori circa lo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di fiducia, “i libri e i documenti relativi”. La nuova centralità della persona del socio, nell’ambito dell’odierno sistema normativo generale della s.r.l., ha, quindi, determinato una sostanziale estensione del suo diritto di controllo (e non solo di informazione, come nel caso del modello s.p.a.)  sulla gestione sociale, anche nel senso di riconoscerlo quale sua semplice potestà (senza dovere di motivazione delle eventuali istanze di accesso – v. Tribunale di Milano 13 Maggio 2017).

Il generico riferimento della norma ai “libri sociali”, quindi, va inteso nel senso che il socio ha diritto a consultare tutti i libri obbligatori richiesti dall’art. 2478 cod. civ. (c.d. “libri societari”), ossia: il libro dei soci, il libro delle decisioni dei soci, il libro delle decisioni degli amministratori, il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore, nonché i registri tenuti in osservanza di altre disposizioni di legge.            Le uniche limitazioni di tale potere del socio consistono nel:

– principio di buona fede e correttezza nell’esercizio di tale diritto;

obbligo di segretezza, delle informazioni così apprese, nei confronti di soggetti terzi rispetto alla società. Ciò perché la finalità della norma è assicurare il massimo grado di informazione del socio per un migliore esercizio dei relativi diritti, ma sempre entro il limite della riservatezza delle scelte sociali verso l’esterno.

Per ciò che concerne, invece, il generico potere di consultazione dei “documenti relativi all’amministrazione”, richiamato dalla norma, l’opinione prevalente è nel senso di permettere al socio di consultare tutto quanto si trovi ad influenzare in qualche misura le scelte gestionali dell’organo amministrativo. Si pensi, a mero titolo esemplificativo, alle fatture, agli estratti conto, ai contratti stipulati dalla società, agli atti giudiziari e amministrativi, alle memorie e ai pareri dei professionisti, alla documentazione relativa a procedimenti contenziosi e.c.v.

In conclusione, nell’ottica del rafforzamento dei diritti di informazione (e controllo, nelle s.r.l.), il legislatore ha messo a disposizione del socio alcuni strumenti eventualmente necessari per promuovere l’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori, e/o di chiedere con essa la revoca giudiziale dal relativo incarico, nel caso sussistano gravi irregolarità.

Tuttavia, l’esercizio del diritto di informazione del socio, in qualunque forma esso si esprima, non è obbligatoriamente subordinato/preordinato/limitato a tale attività di censura dell’operato degli amministratori, bensì è riconosciuto quale strumento generale di partecipazione informata alla vita sociale.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Condividi l’articolo

Altri articoli