Responsabilità da direzione e coordinamento degli enti locali che detengono partecipazioni societarie

in collaborazione con Francesca Bertasi

Il Tribunale di Napoli – Sezione specializzata in materia di Impresa, chiamato a pronunciarsi sulla configurabilità o meno della responsabilità da direzione e coordinamento in capo ad un ente locale socio unico di una società in house, successivamente fallita, avente ad oggetto sociale la gestione di servizi afferenti alle funzioni fondamentali dell’ente pubblico stesso  – con sentenza di data 13 settembre 2022 ha rilevato che «qualora l’ente locale detenga partecipazioni in società che gestiscono servizi di interesse generale e svolgono un’attività d’impresa, l’ente locale e la sua partecipata sono sottoposte alla disciplina in tema di direzione e coordinamento, di cui agli art. 2497 c.c.,  al pari di ogni altro socio privato che esercita attività di direzione e coordinamento sulle proprie controllate; la disciplina di cui sopra non è, invece applicabile, nel caso in cui l’ente locale detenga partecipazioni in società che prestano servizi o attività strumentali per il perseguimento dei fini istituzionali dell’ente locale socio, e che dunque non svolgono un’attività d’impresa e ma funzioni amministrative».

La pronuncia, confermando un orientamento giurisprudenziale in via di consolidamento (C.App. Napoli, n. 5428/2019; Trib. Roma, n. 689/2021), valorizza la distinzione, introdotta dall’art. 3, co. 27 l. 244/2007 (norma questa successivamente abrogata dal Testo Unico sulle Società a partecipazione pubblica), tra società che gestiscono servizi di interesse generale destinati ad un’utenza esterna all’ente socio, e società che prestano in misura totale o prevalente servizi o attività strumentali per il perseguimento dei fini istituzionali dell’ente locale, concludendo nel senso che ai fini dell’applicazione della responsabilità ex art. 2497 c.c. è dirimente la natura imprenditoriale o meno dell’attività espletata dalla società controllata.Coerentemente con l’impostazione abbracciata – che appare peraltro armonizzarsi con la giurisprudenza in ordine alla natura della società in house quale patrimonio separato dell’ente pubblico – il Tribunale non ha ravvisato la responsabilità da abuso della direzione e coordinamento in capo all’ente locale che esercitava il controllo analogo sulla società in house avente natura dichiaratamente strumentale rispetto ai fini istituzionali dell’ente stesso.

Condividi l’articolo

Altri articoli

Dipartimenti