[vc_row css=”.vc_custom_1582557532148{padding: 7% !important;}”][vc_column][vc_column_text]L’emergenza coronavirus ha iniziato ad avere un fortissimo impatto sul lavoro e sulle aziende non solo nelle zone “rosse” .
Anche se le ordinanze ministeriali e regionali sospendono direttamente manifestazioni culturali sportive ricreative e solo limitano gli orari dei servizi commerciali , sono già molte le grandi aziende di produzione e servizi che stanno sospendendo le loro attività .
Il ministero della Salute inoltre ha emanato la circolare 3190 2020 in cui ordina ai datori di lavoro di farsi carico di:
- fornire a tutti i dipendenti linee guida di comportamento nel luogo di lavoro , in linea con le indicazioni fornite man mano dal ministero della Salute
- mettere a disposizione eventuali dispositivi medici per l’igiene personale, degli ambienti, consone anche al tipo di attività lavortiva .
- verificare quotidianamente lo stato di salute, con riguardo ai sintomi del coronavirus.
- annullare ogni trasferta o viaggio nelle zone a rischio.
I datori di lavoro hanno l’obbligo in base all’articolo 2087 del codice civile infatti di adottare le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica dei dipendenti, in quanto l’iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con la sicurezza delle persone.
Lavoro agile subito, senza tutti gli adempimenti previsti dalla legge. A stabilirlo uno dei decreti attuativi del dl 23 febbraio 2020 n. 6 (misure urgenti sul coronavirus), appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Viene specificato che:
” 1. La modalita’ di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e’ applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell’ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
2. Qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 1, gli obblighi di informativa di cui all’art. 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono resi in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.”
Le zone interessate
Le aree considerate a rischio sono i seguenti Comuni:
Lombardia:
a) Bertonico;
b) Casalpusterlengo;
c) Castelgerundo;
d) Castiglione D’Adda;
e) Codogno;
f) Fombio;
g) Maleo;
h) San Fiorano;
i) Somaglia;
j) Terranova dei Passerini.
Veneto:
a) Vo’.
Cos’ è lo smart working e come le aziende possono applicarlo?
L’art. 18 della L. 81/2017 definisce il lavoro agile quale “modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato allo scopo di incrementarne la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.”
Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato previo accordo scritto con il lavoratore e si svolge con le seguenti modalità:
- la prestazione viene eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, ed entro i soli limiti di durata massima dell’orari di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
- l’attività lavorativa può essere svolta tramite l’utilizzo di strumenti tecnologici;
- quando il lavoratore svolge la prestazione fuori dai locali aziendali non è necessario che utilizzi una postazione fissa. Se il datore di lavoro assegna al lavoratore strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa, è responsabile della loro sicurezza e buon funzionamento.”
- L’accordo scritto deve specificare le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e degli strumenti utilizzati dalla lavoratrice e dal lavoratore. Inoltre, individua i tempi di riposo della lavoratrice e del lavoratore, l’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dalla lavoratrice e dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali e le condotte connesse all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali medesimi, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.
- L’accordo è oggetto di comunicazione obbligatoria di cui all’art. 1, comma 1180 della legge n. 296/2006; la comunicazione deve indicare anche la durata dell’accordo ed eventuali variazioni.
Sono già moltissimi gli accordi di secondo livello attivati dalle diverse categorie , ne ricordiamo alcuni:
- Gas & Acqua: ACCR 18-05-2017 – CAP 3 art. 16
- Ferrovie dello Stato Spa: ACC 02-05-2017 – Parte 1
- Attività ferroviaria: ACC 02-05-2017 – Parte 1
- Terziario (Confsal/Sistema Comm. e Impresa): ACCR 20-04-2017 – Sez 4 art. 41 bis *(vedi sotto il dettaglio)
- Elettrici (ENEL): ACC 04-04-2017
- Alimentari Panificatori artigianato: ACCR 23-02-2017 – PAR 2
- Miniere: ACCR 15-02-2017 – Parte 4
- Metalmeccanici (cooperative): ACCR 26-01-2017 – Sez 4 art. 5
- Energia (ENI): ACCR 25-01-2017 – art. 5 bis
- 2016:
- Metalmeccanici (Industria): ACCR 26-11-2016 – sez IV art. 5
- Alimentari (Piccola industria): ACCR 16-09-2016 – Art. senza numero
- Formazione professionale (Confsal): CCNL 27-07-2016, TIT 14 artt. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81
- Metalmeccanici (piccola industria CONFIMI): ACCR 22-07-2016 – CAP 3 art. 4
- Metalmeccanici (confsal): CCNL 14-06-2016 – TIT 6 art. 41
- Enti culturali (Federculture): ACCR 12-05-2016 – CAP 3 art. 19 ter
- Alimentari Cooperative: ACCR 23-03-2016 – art. 28 quater
- Pulizia (cooperative confsal): CCNL 15-03-2016 – CAP 7 art. 37
- Alimentari (Industria): ACCR 05-02-2016 – Parte 16*
Attualmente, secondo i dati dell’Osservatorio del Polimi, opera in smart working il 58% delle grandi imprese, si tratta di 570.000 lavoratori. Tra il 2018 e il 2019 c’è stata una crescita del 20%. Lo spazio di crescita è molto maggiore: “Noi stimiamo che cinque milioni di lavoratori in Italia potrebbero adottare lo smart working. Molti di loro lavorano in aziende di piccole e medie dimensioni. Ci sono anche pubbliche amministrazioni: a Torino il Catasto ha avviato con successo il progetto di edilizia agile, che ha permesso di ampliare gli orari di apertura e di avere una maggiore produttività. E ci sono anche attività che non si pensa possano essere svolte in modalità agile, come la manutenzione: lo ha fatto per esempio la ABB di Genova, che prima mandava i propri dipendenti in Uganda e invece adesso, dopo aver lavorato sui processi con le nuove tecnologie, può intervenire a distanza”.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]